Con la nota prot. 89161/RU dell’1 agosto 2017, l’Agenzia delle Dogane segnala che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L149 del 13 giugno 2017 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989 della Commissione dell’8 giugno 2017, il quale ha apportato alcune rettifiche e modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (RE) (recante modalità di applicazione di talune disposizioni del Codice doganale dell’Unione), applicabile dal 14 giugno 2017.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/989 elenca all’articolo 1 le rettifiche, mentre l’articolo 2 indica le modifiche al R.E. 2015/2447 divenute necessarie a seguito dei mutamenti del quadro giuridico connesso ai procedimenti doganali, intervenuti dopo l’adozione del suddetto Regolamento (UE) 2015/2447.

Tra le modifiche si segnalano quelle all’articolo 62 R.E., rubricato “Dichiarazione a lungo termine del fornitore”. Tale disposizione è stata semplificata e riformulata per consentire al fornitore di rilasciare un’unica dichiarazione che copra sia le merci consegnate entro la data del rilascio della dichiarazione che quelle consegnate dopo tale data. In particolare, il testo dell’art. 62 R.E., prevedeva che le dichiarazioni a lungo termine del fornitore potessero coprire, alternativamente, un periodo nel passato – fino ad un massimo di 12 mesi antecedenti rispetto alla data di compilazione, coincidente con la data di fine validità del periodo coperto – oppure un periodo nel futuro – fino ad un massimo di 24 mesi. Ciò, in concreto, poteva comportare una situazione in cui, nel corso dello stesso anno, potevano essere richieste al fornitore due distinte dichiarazioni, con diversi periodi di validità.

La nuova disposizione, invece, prevede un’unica dichiarazione a lungo termine, con durata massima di 24 mesi, che copre sia le merci già consegnate entro la data di rilascio della dichiarazione, sia quelle che saranno consegnate dopo tale data. La norma modificativa precisa, altresì, che la dichiarazione a lungo termine dovrà riportare tre date: quella in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio); quella di inizio del periodo di validità (data di inizio), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data; quella di termine del periodo (data di termine), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio.

Modifiche sono apportate anche all’articolo 68 R.E., rubricato “Registrazione degli esportatori fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione”. La nuova disposizione prevede che un documento relativo all’origine, nell’ambito di regimi preferenziali con un Paese terzo in cui si applica il sistema degli esportatori registrati REX (ad esempio l’Accordo UE/Canada -CETA, non ancora entrato in applicazione provvisoria), può essere compilato esclusivamente da un esportatore registrato dall’autorità doganale di uno Stato membro. Sono tuttavia previste due deroghe: 1) qualora il regime preferenziale applicabile non lo precisi, il valore soglia fino al quale un esportatore non registrato può compilare il predetto documento è pari a 6.000 Euro per ciascuna spedizione; 2) fino al 31 dicembre 2017, un documento relativo all’origine potrà essere compilato da un esportatore non registrato a condizione che quest’ultimo abbia lo status di esportatore autorizzato nell’Unione.

La nuova versione dell’articolo 69, par. 2, R.E., rubricato “Sostituzione delle prove dell’origine preferenziale rilasciate o compilate fuori dall’ambito dell’SPG dell’Unione”, prevede inoltre quale prova di origine sostitutiva di un certificato di circolazione EUR 1, di un altro certificato di origine rilasciato da una PA, di una dichiarazione di origine o una dichiarazione su fattura, il rilascio o la compilazione di uno dei seguenti documenti:

(a) una dichiarazione di origine sostitutiva o una dichiarazione su fattura sostitutiva compilate da un esportatore autorizzato che rispedisce la merce;

(b) una dichiarazione di origine sostitutiva, una dichiarazione su fattura sostitutiva o un’attestazione di origine sostitutiva compilate da qualsiasi rispeditore delle merci, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare non supera il valore soglia applicabile;

(c) una dichiarazione di origine sostitutiva, una dichiarazione su fattura sostitutiva o un’attestazione di origine sostitutiva compilate da qualsiasi rispeditore delle merci, se il valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare supera il valore soglia applicabile e il rispeditore allega una copia della prova di origine iniziale alla dichiarazione di origine sostitutiva, alla dichiarazione su fattura sostitutiva o all’attestazione di origine sostitutiva;

(d) un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono poste le merci, a condizione che il rispeditore non sia un esportatore autorizzato o un esportatore registrato e non consenta che una copia della prova iniziale sia allegata alla prova sostitutiva, e che il valore totale dei prodotti originari spediti inizialmente superi il valore soglia applicabile al di sopra del quale l’esportatore, per fornire una prova sostitutiva, deve essere esportatore autorizzato o registrato;

(e) una attestazione di origine sostitutiva compilata da un esportatore registrato che rispedisce la merce.

Per gli ulteriori dettagli, si rinvia al testo della nota.

La Nota è disponibile al seguente  link

Il Regolamento è disponibile al seguente  link