La comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine stabilisce (punto 13) che gli assicuratori statali non possono fornire assicurazione del credito all’esportazione a breve termine per i rischi assicurabili sul mercato. I «rischi assicurabili sul mercato» sono definiti al punto 9 come rischi commerciali e politici con durata massima inferiore a due anni, inerenti ad acquirenti pubblici e non pubblici nei paesi elencati nell’allegato della comunicazione. Come conseguenza della difficile situazione in Grecia, dal 2012 è stata constatata una mancanza di capacità di assicurazione o riassicurazione per coprire le esportazioni verso la Grecia. La Commissione ha quindi in un primo tempo modificato la comunicazione eliminando temporaneamente la Grecia dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato nel 2013, 2014, nei primi sei mesi del 2015, nel giugno 2015 e nel giugno 2016. Con la Comunicazione (2017/C 206/01), la Commissione europea ritiene che in Grecia tuttora manchi una sufficiente capacità assicurativa privata per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili e ha deciso di prorogare l’esclusione della Grecia dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato fino al 30 giugno 2018.

 

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