Circolazione prodotti energetici assoggettati ad accisa. Obbligo di comunicazione delle differenze di volume rilevate dall’esercente l’impianto destinatario: con la nota prot. RU 53616 del 9 giugno 2017, l’Agenzia delle Dogane fa seguito alla circolare n. 6/D del 18.6.2015 con la quale erano stati dettati alcuni indirizzi operativi su taluni profili del regime fiscale dei prodotti assoggettati ad accisa. A seguito di alcune richieste da parte delle associazioni di categoria riguardanti ulteriori precisazioni sull’applicazione dell’art.18, comma 4, del D.M. n. 210/1996, la nuova nota specifica che la disposizione in oggetto, disciplinante il trasporto alla rinfusa di più partite di prodotti energetici per carichi predeterminati, pone in capo all’esercente l’ultimo impianto destinatario l’obbligo di immediata comunicazione all’Ufficio delle dogane, competente per territorio sul medesimo impianto, dell’eventuale differenza di volume superiore alle tolleranze ammesse, riscontrata al momento della discarica.

Dopo aver confermato che le eventuali deficienze od eccedenze di prodotto prese in considerazione dalla procedura del citato comma 4, dell’art.18, rappresentano le risultanze del raffronto tra la quantità scaricata all’ultimo impianto di distribuzione e quella indicata nel DAS emesso a scorta della partita destinata all’esercente il medesimo impianto, la nota precisa che al fine di avviare eventuali controlli sulla circolazione di prodotti ad accisa assolta ex art.49 del D.Lgs. n.504/95, l’esercente interessato è tenuto alla prescritta comunicazione al suddetto Ufficio delle dogane in presenza di:

.        a)  differenza quantitativa, in più, in misura superiore all’uno per cento;

.        b)  differenza quantitativa, in meno, in misura superiore al due per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti (0,5 per cento ex tabella B allegata al D.M.13.1.2000, n.55).

Quanto sopra indipendentemente dall’origine della differenza di volume rilevata, vale a dire se attribuibile a variazioni termiche e/o rientrante nelle tolleranze degli strumenti di misura.

Con riguardo, poi, alle differenze di prodotto riscontrate nella verificazione dei depositi commerciali, il par. V della suddetta circolare n. 6/D ha evidenziato la rilevanza anche ai fini dell’IVA della ratio sottesa alle disposizioni che consentono di non addebitare l’accisa sulle deficienze ed eccedenze rientranti nelle tolleranze ammesse, uniformando il regime in entrambe le discipline tributarie.

Tale trattamento in virtù del quale non si dà luogo a tassazione, ricorrendone i medesimi presupposti trova applicazione anche per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nei limiti delle tolleranze per essi stabilite in materia, rispettivamente, di cali naturali ex art.50, comma 2, del D.Lgs. n.504/95 e tabella A allegata al D.M.13.1.2000, n.55, e di eccedenze ex art.48, comma 3, lett.b), del medesimo D.Lgs. n.504/95.

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