Con la nota prot. 51424 dell’8 giugno 2017, l’Agenzia delle Dogane fornisce ulteriori precisazioni relative ai termini per la comunicazione del debito derivante da obbligazione doganale, ad integrazione della Circolare 8/D del 19 aprile 2016, derivanti dalla necessità di adeguare la nuova disciplina alle disposizioni del del Codice doganale dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013). Si ricorda che la disciplina previgente prevedeva:

  1. a) in caso di obbligazione originata da fatti non aventi rilevanza penale (art. 221.3 del CDC), l’amministrazione decadeva dal diritto di comunicare il debito al contribuente una volta decorsi 3 anni dall’insorgenza dell’obbligazione medesima. Per l’Italia, la Corte di cassazione, con sentenza n. 9773 del 23 aprile 2010, aveva precisato che ai fini della comunicabilità del debito, occorreva che la notizia di reato fosse stata trasmessa all’A.G. entro il triennio; in caso di tardiva comunicazione della notitia criminis, l’azione di accertamento e recupero del credito avrebbe potuto tuttavia proseguire salvo che la parte non avesse eccepito l’intervenuta prescrizione (relativamente all’inoltro della notizia di reato) innanzi al giudice tributario e quest’ultimo avesse confermato tale circostanza in sentenza.
  2. b) in presenza di obbligazione sorta a seguito di illecito a rilevanza penale (art. 221.4 del CDC), l’amministrazione aveva la possibilità di procedere alla comunicazione dell’avviso di pagamento anche dopo il predetto termine triennale, alle condizioni previste dalla normativa vigente nei singoli Stati membri.

Il nuovo codice (art. 103, par. 1) non ha apportato sostanziali modifiche con riferimento al contesto sub a), ma con riguardo alla ipotesi di cui alla lettera b) – obbligazione sorta a seguito di illecito a rilevanza penale – viene ora previsto un minimo di cinque anni ed un massimo di dieci anni come termine utile per la notifica del debito al debitore. Spetta a ciascuno Stato membro di individuare in maniera precisa tale termine all’interno di detto arco temporale. Mancando in Italia un’apposita norma di legge al riguardo, il termine in questione è stato ricondotto, in via amministrativa, a quello minimo previsto dal Regolamento unionale (ossia 5 anni). Inoltre al termine in questione viene conferito al termine medesimo valenza “decadenziale” (e non più prescrizionale, come nella disciplina previgente). Ne consegue pertanto che, a partire dal 1° maggio 2016, anche per i casi interessati da illeciti penali (e indipendentemente dai tempi di comunicazione della notizia di reato all’autorità giudiziaria), è preclusa agli uffici doganali ogni possibilità di notificare il debito e di riscuotere i relativi tributi una volta che sia inutilmente decorso il previsto termine utile.

Per la gestione “intertemporale” di detti ultimi contesti (cioè quelli connessi a procedimento penale) eventualmente pendenti, sorti prima dell’applicazione delle nuove disposizioni unionali, l’Agenzia delle Dogane, con Circolare 8/D del 19/4/2016 aveva provveduto ad impartire agli Uffici territoriali apposite istruzioni con cui, in particolare, è stato disposto di applicare – ratione temporis – per le obbligazioni “accertate” prima del 1° maggio 2016 (“come da processo verbale di constatazione”), la previgente disciplina sia di fonte normativa (in primis, art. 221.4 del CDC) che amministrativa, permanendo in tale quadro di riferimento l’operatività dell’istituto della prescrizione.

A seguito di un ulteriore approfondimento della questione scaturito dall’esame di un caso specifico di applicazione dell’art. 221.4 del CDC affrontato d’intesa con l’Avvocatura Generale dello Stato, si rende ora necessario precisare le sopra richiamate istruzioni anche alla luce del principio fissato, in materia, dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 23/2/2006 relativa al caso C-201/04: con detta pronuncia, i giudici europei hanno in sintesi statuito che una norma che regola l’operatività della decadenza/prescrizione del debito doganale – in quanto norma di natura “sostanziale” – non può essere applicata retroattivamente alle obbligazioni sorte prima della sua effettiva entrata in applicazione, rilevando invece, in questi casi, la “pregressa” pertinente disciplina sostanziale (oltre che le disposizioni “vigenti” di carattere meramente “procedurale”), sebbene l’attività di riscossione dei tributi avvenga successivamente. Secondo l’Agenzia delle Dogane, tale principio deve intendersi valido anche per la trattazione intertemporale dei contesti relativi ad obbligazioni sorte prima dell’entrata in applicazione del nuovo Codice doganale dell’Unione (1° maggio 2016), ai quali deve quindi continuare ad applicarsi la disciplina recata dal CDC, prendendo a riferimento non più il momento dell’“accertamento” dell’obbligazione (come indicato con la citata Circolare 8/D), bensì quello dell’“insorgenza” della stessa.

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