AgenziaDogane

Con la nota 30170/R.U. del 22 marzo 2017, l’Agenzia delle Dogane, nel far seguito alle istruzioni relative all’istanza ed all’autorizzazione di un luogo diverso dalla dogana per la presentazione di merci unionali all’esportazione, pubblicate con la nota prot. 27517/RU del 6/03/2017 della Direzione centrale tecnologie per l’innovazione, ribadisce che l’autorizzazione di un luogo diverso dalla dogana per la presentazione di merci unionali all’esportazione è concessa solo in presenza di elementi che giustifichino l’utilizzo del luogo in ragione del volume delle operazioni da effettuare e ne escludono l’occasionalità; in assenza di tali condizioni è possibile ricorrere alla procedura doganale del fuori circuito, prevista dal predetto art. 238 del Regolamento Esecutivo del CDU. Pertanto, nella fattispecie, gli operatori potranno continuare ad utilizzare tale ultima modalità in caso di operazioni sporadiche e non ricorrenti.
L’Agenzia inoltre fa presente che, ai sensi degli articoli 115 e 117 del Reg. delegato (UE) n. 2446/2015, il luogo approvato può essere esclusivamente utilizzato dal titolare dell’autorizzazione. Tuttavia, si ritiene che, nell’ambito dello stesso sito, sia possibile rilasciare più autorizzazioni della specie a soggetti diversi a condizione che siano individuate e delineate le aree di intervento per ciascun operatore; in tal modo ogni soggetto autorizzato può svolgere la propria attività doganale con il proprio codice rilasciato dal sistema informatico di AIDA operando nell’area di cui abbia la disponibilità attestata da un titolo (contratto di locazione, comodato, contratto di servizio, ecc.), in applicazione delle istruzioni della circolare n.8/D/2016, par.E.2.4.2.
La Nota è disponibile al seguente  link