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Con la nota prot. 38945/R.U del 30 marzo 2017, l’Agenzia delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti relativi al decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, con cui sono state apportate significative modifiche alla disciplina fiscale dei depositi IVA. L’art. 4, comma 7, del suddetto D.L. n.193/2016 ha infatti emendato l’art. 50 bis, D.L. n. 331/93, ampliando I casi di utilizzo del deposito IVA. Rilevanti novità sono inoltre state introdotte riguardo l’estrazione dei beni dal deposito IVA, demandando ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione dei contenuti, delle modalità e dei casi nei quali è dovuta la prestazione di idonea garanzia da parte del soggetto che procede all’estrazione dei beni in questione. 
Le modifiche in questione sono divenute applicabili a decorrere dal 1° aprile 2017.
A completamento delle disposizioni suddette è intervenuto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, recante disposizioni in materia di “Estrazione dei beni introdotti in deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall’articolo 4, comma 7, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193”.

La nota in commento fornisce quindi alcune istruzioni illustrative delle novità introdotte dal nuovo provvedimento. 
Si precisa innanzitutto che a partire dal 1° aprile 2017: 
a)  sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA (e non più soltanto quelle oggetto di cessione intracomunitaria o quelle elencate nella tabella A-bis allegata al decreto legge n. 331/1993 citato); 
b)  l’estrazione dei beni da un deposito IVA, ai fini della loro utilizzazione o commercializzazione nello Stato, comporta il pagamento dell’imposta; 
c)  per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi dell’art. 50 bis, comma 4, lettera b), del D.L. n. 331/93 l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione a norma dell’art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. “reverse charge” o inversione contabile), previa prestazione di idonea garanzia, con i contenuti, secondo le modalità e nei casi definiti con il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2017, d) nei restanti casi di cui al comma 4 suddetto, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che ne è solidalmente responsabile. Il versamento è eseguito con il Modello F24, entro il mese successivo alla data di estrazione. E’ tuttavia esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che procede all’estrazione annota, nel registro di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/72, una fattura emessa ai sensi dell’art. 17, secondo comma, del medesimo decreto ed i dati della ricevuta del versamento effettuato dal gestore del deposito. Inoltre, semore dal 1° aprile 2017, è effettuata senza pagamento dell’imposta l’estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972. In tal caso, la dichiarazione d’intento prevista dall’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Infine, per i beni introdotti in un deposito IVA in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all’estrazione assolve l’imposta provvedendo all’integrazione della relativa fattura (con l’indicazione dei servizi eventualmente resi e dell’imposta), nonché all’annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all’art. 23 del citato D.P.R. n.633/1972, entro quindici giorni dall’estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all’art. 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell’estrazione.

Come accennato in precedenza, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 ha definito i contenuti, le modalità ed casi di prestazione della garanzia prevista dal comma 6 dell’art. 50 bis D.L. n.331/93 per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b). In particolare, qualora l’estrazione sia posta in essere da un soggetto diverso da quello che ha introdotto i beni in deposito Iva ai sensi del comma 4, lett. b), l’art. 2 del decreto individua, al comma 1 gli elementi soggettivi di affidabilità al ricorrere dei quali il contribuente può procedere all’estrazione dei beni dal deposito IVA assolvendo l’imposta con l’inversione contabile e senza prestazione di alcuna garanzia. I requisiti in questione sono i seguenti: a) presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se obbligato, nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione; b) esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione; c) assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l’operazione di estrazione; d) assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli artt. 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dall’art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In mancanza dei suddetti requisiti, il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA è tenuto invece alla prestazione di una garanzia secondo le modalità stabilite dall’art. 38-bis, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, a favore del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, per l’importo corrispondente all’imposta dovuta per la durata di sei mesi dalla data di estrazione. Copia della stessa deve essere consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito all’atto dell’estrazione. La nota dell’Agenzia delle Dogane ricorda anche che con Provvedimento 28 marzo 2017 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono stati approvati due diversi modelli di garanzia: il primo è relativo alla costituzione di un deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato presso un intermediario o una banca; il secondo consiste nel rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria. Entrambi i modelli vanno consegnati alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del “richiedente”, cioè del soggetto che intende estrarre i beni in questione dal deposito IVA.

Per gli ulteriori dettagli si rinvia alla nota in commento.

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