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Con la risoluzione 1/E del 09/01/2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla non imponibilità ai fini IVA delle operazioni di “bunkeraggio” delle navi, ossia le cessioni di carburante effettuate da società petrolifere nei confronti di un armatore efffettuate tramite un intermediario (trader).

Le operazioni di bunkeraggio riguardano una prassi commerciale diffusa secondo cui quando una nave necessita di carburante, l’armatore contatta un intermediario, indicandogli la nave, la quantità (approssimativa) di carburante necessario e il porto (o eventualmente i porti) in cui la nave sarà ormeggiata e disponibile per il rifornimento. L’intermediario a questo punto sceglie un fornitore ed effettua un ordine di carburante da consegnare a bordo della nave. Nell’ipotesi in questione si verificano pertanto due distinti trasferimenti di proprietà del carburante: uno a favore dell’intermediario, il quale a sua volta effettua il successivo trasferimento del prodotto pertrolifero all’armatore. La consegna invece viene effettuata dalla compagnia petrolifera direttamente nel serbatoio della nave. L’intermediario quindi, pur essendo formalmente proprietario dei beni, non li detiene materialmente al momento della cessione all’armatore.

L’art. 269), paragrafo 2, lett. c), del nuovo Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952 del 2013), sancisce ora che le merci unionali fornite esenti da IVA o da accise in approvvigionamento delle navi, non devono essere vincolate al regime doganale di esportazione. E ciò indipendentemente dalla destinazione della nave. Di conseguenza si rende necessaria una prova di tale approvvigionamento.  Non essendo pertanto il bunkeraggio considerato ai fini doganali un’esportazione, tale operazione impedisce di attribuire alle merci fornite come approvvigionamento delle navi la qualificazione di esportazione anche ai fini IVA. L’Agenzia nel richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, conclude che l’articolo 148, lettera a), della direttiva IVA 2006/112 deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista in tale disposizione, in linea di principio, non è applicabile alle cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento effettuate nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio, anche qualora, alla data della cessione, la destinazione finale dei beni sia conosciuta, debitamente fissata e le relative prove siano state fornite all’amministrazione tributaria, conformemente a una normativa nazionale”. Pertanto le fattispecie di bunkeraggio possono essere ricondotte alla previsione di non imponibilità di cui all’art. 8-bis, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972 che opera indipendentemente dalla circostanza che le predette fattispecie costituiscano esportazione agli effetti doganali. In particolare, il regime di non imponibilità previsto dalla predetta disposizione, in relazione alle cessioni di carburante effettuate in favore dell’armatore delle navi adibite alla navigazione in alto mare, è applicabile anche al contestuale e concomitante trasferimento della proprietà del carburante dalla Società petrolifera all’intermediario (“trader”). Anche la fattura emessa dalla società petrolifera nei confronti del “trader” dovrà essere quindi emessa senza addebito dell’IVA, in quanto la cessione è da considerarsi “non imponibile ex art. 8 bis del DPR 633/72”. Infine, per quanto riguarda la rilevanza delle predette cessioni ai fini della formazione del “Plafond”, l’Agenzia osserva che, nella fattispecie in argomento, entrambe le operazioni concorrono alla formazione del c.d. plafond ossia della facoltà di acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi della lettera c) del primo comma dell’art. 8. Facoltà riconosciuta dall’art. 8, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972 ai soggetti passivi (c.d. esportatori abituali) che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746. Riguardo al caso concreto in esame, la Società fornitrice di carburante maturerà plafond c.d. “libero” ossia per l’intero importo della cessione effettuata in favore dell’intermediario. Invece, ai sensi dell’art. 8, comma 2, ultimo periodo, del DPR n. 633 del 1972, il plafond che si forma in capo all’intermediario sarà, in parte, “vincolato” nei limiti dell’acquisto effettuato dalla Società fornitrice di carburante e, in parte, “libero” per l’importo pari al ricarico operato sulle cessioni degli stessi beni effettuata nei confronti dell’armatore della nave”

La Risoluzione  è disponibile al seguente  link