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Con la Nota Prot. 137063/R.U. del 20 dicembre 2016, l’Agenzia delle Dogane informa che sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale-Serie Generale- n.282 del 2 dicembre 2016 è stata pubblicata la Legge 1° dicembre 2016, n.225, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili,” in vigore dal 3 dicembre 2016, che contiene disposizioni di interesse anche per l’Agenzia. Il provvedimento dispone la conversione del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Per quanto attiene, in particolare, ai profili di competenza delle dogane vengono evidenziate le seguenti disposizioni:

Articolo 4
(Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione): viene introdotto, per i soggetti passivi IVA, l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati concernenti tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, nonché di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Il disposto di cui al citato art. 21 reca, poi, ai commi 2 e 3, un elenco dettagliato delle informazioni da comunicare, nonché semplificazioni in ordine agli obblighi di conservazione della documentazione fiscale relativa alle fatture elettroniche ed ai documenti informatici, trasmessi attraverso il sistema di interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate, rinviando ad un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi e delle modalità applicative.

La decorrenza delle disposizioni sopra descritte è fissata, dal comma 4, al 1° gennaio 2017. Dalla medesima data vengono, altresì, previste soppressioni in ordine ad alcuni adempimenti di carattere fiscale.

In particolare, la lett. b) del citato comma 4, dispone l’ abolizione dell’obbligo di comunicazione, a questa Agenzia, degli elenchi riepilogativi (Elenchi Intra) concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, di cui all’articolo 50, comma 6, del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre, n. 427.

Per effetto delle modifiche operate dalla richiamata lettera b), permangono, a contrario, gli obblighi di comunicazione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE.

Il comma 7 del medesimo art. 4, inoltre, alla lett. b) modifica il comma 6 dell’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993, riconoscendo la facoltà a qualunque soggetto passivo d’imposta agli effetti dell’IVA di estrarre beni da un deposito I.V.A., ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato. Per le ipotesi di beni introdotti ai sensi del comma 4, lettera b) (operazioni di immissione in libera pratica di beni non unionali destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta), l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione previa prestazione di idonea garanzia, con i contenuti, nei casi e secondo modalità da definirsi con emanando decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Nelle restanti fattispecie di cui al comma 4 e, nelle more dell’adozione del citato decreto, anche per quella di cui alla predetta lett. b), l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ma è versata in nome e per conto di esso da parte del gestore del deposito il quale è solidalmente responsabile per l’imposta stessa. Le disposizioni sopra descritte si applicano, in base al comma 8, a decorrere dal 1° aprile 2017.

Per la disamina delle ulteriori novità introdotte dalla sopracitata normative si rimanda al testo della Nota Prot. 137063/R.U. del 20 dicembre 2016 dell’Agenzia delle Dogane.

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