Con d.lgs 27 gennaio 2010, n. 35 (pubblicato in G.U. n. 58 dell’11.3.2010) è stata recepita in Italia la Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto  interno di merci pericolose. Il provvedimento si applica al trasporto di merci  pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna,  sia all’interno dello Stato nazionale che tra gli Stati  della  Comunità europea e riguarda in particolare le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da  un modo di trasporto ad un altro e le  soste  rese  necessarie  dalle condizioni di trasporto.

La direttiva europea 2008/68 stabilisce infatti che gli Stati Membri della comunità Europea devono adeguarsi alla nuova regolamentazione ADR/RID/ADN edizione 2009, in materia di trasporto di merci pericolose all´interno dell´Unione Europea. Obiettivo del provvedimento è di dunque quello instaurare un regime comune che contempli tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose e, a tale scopo, è stato ritenuto opportuno sostituire le direttive 94/55/CE e 96/49/CE con un’unica direttiva che comprenda anche le disposizioni applicabili al trasporto mediante vie navigabili interne.

Il decreto  non  si  applica  al  trasporto  di  merci pericolose effettuato:

  • mediante veicoli, vagoni o unità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano  sotto  la  responsabilità  di  queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;
  • mediante unità navali adibite alla navigazione  marittima  su vie navigabili  marittime  che  si  estendono  nelle  vie  navigabili interne;
  • mediante traghetti che effettuano  soltanto  l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto;
  • interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.

Il trasporto internazionale di merci pericolose è disciplinato da accordi internazionali quali l’ADR, il RID  e l’ADN, le cui norme sono estese ai trasporti nazionali allo scopo di armonizzare le condizioni di trasporto delle merci pericolose in tutta la Comunità e di garantire il buon funzionamento del mercato interno dei trasporti. Gli allegati della direttiva rimandano al testo di tali accordi.

L’ADR, il RID o l’ADN contengono un elenco delle sostanze pericolose, indicano se il loro trasporto è vietato o meno, e fissano le condizioni applicabili al loro trasporto, qualora esso sia autorizzato. Gli Stati membri possono richiedere deroghe temporanee a determinate condizioni.