petrolio
Con la nota prot. 139422/RU del 12 dicembre 2016, l’Agenzia delle Dogane illustra il D.M. dell’8.11.2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.280 del 30.11.2016), il quale fissa, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 (Testo Unico Accise), i termini e le modalità di pagamento dell’accisa, anche relativamente ad eventuali acconti, relativi ad alcuni prodotti energetici, all’alcole etilico e alle bevande alcoliche, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2016.

L’articolo 1 del predetto Decreto, in particolare, prevede che i pagamenti dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2016, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:
a) il 19 dicembre, se eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F/24 di cui all’art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in Tesoreria o tramite conto corrente postale.
E’ possibile utilizzare il modello F/24 per effettuare i pagamenti in scadenza al 27 dicembre 2016 ai sensi del comma 6 dell’art.28 della legge 23.12.2000, n.388 dell’accisa sul gas naturale, dell’accisa sul carbone, lignite e coke, dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto.
Restano fermi i termini e le modalità di pagamento fissati per l’accisa sull’energia elettrica.

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