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Con la circolare 22/D del 15 novembre 2016, l’Agenzia delle Dogane chiarisce la portata applicativa della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Tale direttiva è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.26, che ha recato modifiche al decreto legislativo 504/1995 con decorrenza 1° giugno 2007.

Al fine di garantire un’applicazione omogenea della richiamata disposizione normativa, l’Agenzia fornisce una serie di direttive procedurali in particolare per quanto riguarda le condizioni necessarie ad ottenere il riconoscimento del diritto all’esclusione dall’accisa dell’elettricità impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50%, di cui all’articolo 52, comma 2, lettera g) del TUA, per le quali si rinvia al testo della circolare in commento.

 La Circolare è disponibile al seguente link