AgenziaDogane

Con la nota prot. 111079/RU del 14 novembre 2016, l’Agenzia delle Dogane risponde ad un quesito sottopostole da alcuni Centri di Assistenza Doganale relativo alla presentazione delle merci presso luoghi ubicati all’interno degli spazi doganali alla luce delle disposizioni del nuovo Codice Doganale dell’Unione.
L’Agenzia ricorda innanzitutto che con il nuovo codice è avvenuta l’abrogazione delle procedure semplificate ex art. 76, par. 1, lett. c), del precedente Codice Doganale Comunitario. Tale abrogazione si riflette sull’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 213/2000, le cui disposizioni potranno continuare ad applicarsi solo laddove non confliggenti con l’impianto normativo unionale in materia.
In proposito, l’Agenzia precisa che le modalità operative adottate in vigenza della ex procedura domiciliata contemplavano l’invio telematico di una dichiarazione doganale completa di dati dal luogo autorizzato all’Ufficio delle dogane competente. Ciò corrisponde, nell’attuale contesto normativo, alla stessa modalità di presentazione della merce in procedura ordinaria presso un luogo approvato dalla dogana, prevista dagli art. 5(33) e 139 del CDU. Di conseguenza, l’ex procedura di domiciliazione perde la sua natura di procedura semplificata, acquisendo la veste di procedura ordinaria di presentazione della merce. Le condizioni previste per l’approvazione del luogo dall’art. 115 del Regolamento Delegato specificano che tale luogo è diverso dall’Ufficio doganale posto che, altrimenti, si verte nell’ipotesi di presentazione delle merci “in dogana”. Non trovano più spazio pertanto le disposizioni recate dall’art. 3, comma 5, della legge n. 213/2000 che consentivano l’operatività ai CAD negli spazi doganali solo per le operazioni in procedura semplificata, avendo la disciplina unionale precisato le condizioni per l’applicabilità della procedura di autorizzazione dei luoghi di presentazione delle merci, consentendo a tutti i soggetti che devono presentare le merci in dogana con la procedura ordinaria di disporre di tale servizio e di tali aree.
Invece, sotto il profilo procedurale, nessuna differenza si rinviene per quanto riguarda gli adempimenti da espletare tra soggetti autorizzati ad operare negli spazi doganali in vigenza della pregressa normativa e soggetti che, alla luce delle nuove disposizioni unionali, presentano la merce in dogana in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 139 CDU. Infatti, come sopra accennato, l’operatore è tenuto all’invio della dichiarazione telematica e un eventuale controllo merci selezionato dal circuito doganale (VM, CS) viene sempre effettuato nello spazio doganale; parimenti, come peraltro indicato nella nota prot. 45928/RU del 19/04/2016 della Direzione centrale tecnologie per l’innovazione, anche in presenza di un controllo documentale (CD) selezionato dal circuito doganale, è prevista una procedura operativa identica nei casi considerati, qualora venga utilizzato il fascicolo elettronico. Né il circuito doganale di controllo è influenzato dalla natura del luogo di presentazione delle merci (spazio doganale o altro luogo approvato dalla dogana).
Di conseguenza non è più possibile accettare istanze di approvazione dei luoghi siti negli spazi doganali per la presentazione delle merci in procedura ordinaria. A tale principio deve conformarsi anche l’attività di riesame delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 76, par. 1, lett. c), CDC, vigenti al 1° maggio 2016.

 La Nota è disponibile al seguente link