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Inserimento di Società nell’elenco dei laboratori di prova su sistemi elettrici per i fini fiscali. Controllo terzietà ed imparzialità. Termine per l’accreditamento per i laboratori in precedenza autorizzati: con la circolare 21/D del 13 settembre 2016, l’Agenzia delle Dogane fornisce alcune precisazioni in merito al D.M. 60/2015, con il quale è stato introdotto l’accreditamento per organismi che intendono eseguire la verificazione periodica dei soli contatori di energia elettrica attiva (contatori ad inserzione diretta) per determinate funzioni di misura, accreditamento che costituisce prerequisito tecnico per eseguire sia i controlli metrologici legali che quelli fiscali nel rispetto delle prescrizioni applicabili in ciascun ambito.
Con circolare 23/D del 29 dicembre 2015 erano state aggiornate le modalità per il coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei contatori ad inserzione diretta e dei sistemi di misura (contatori ad inserzione semidiretta ed indiretta) per i fini fiscali alla luce della guida CEI 13-71. Tale circolare costituisce, anche la base tecnica per i controlli propedeutici all’accreditamento richiesto ai laboratori per poter essere inseriti, ferma restando la facoltà di controllo successivo dell’Agenzia, nell’elenco in oggetto. Al riguardo, con particolare riferimento ai requisiti di imparzialità del laboratorio/Organismo di Ispezione, si precisa che il predetto accreditamento dovrà essere conseguito a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 in qualità di Organismi di Tipo “A” o di Tipo “C”, nel rispetto delle disposizioni dell’Agenzia allo scopo applicabili.
In particolare, ai fini del rilascio e del mantenimento dell’accreditamento, occorrerà verificare che l’Organismo di Ispezione, nell’effettuare verifiche su sistemi di misura installati presso soggetti obbligati, non sia coinvolto direttamente nella vendita, nella progettazione, nell’installazione e nella gestione della misura del contatore o del sistema di misura oggetto di ispezione.
Altresì, tenendo conto della valenza tributaria di tali sistemi, l’assenza di conflitto, sia esso diretto che indiretto, dovrà essere verificata anche con riferimento all’attività di consulenza sulla gestione delle accise, in particolare, orientata alla fruizione dell’agevolazione di cui al punto 11 della Tabella A allegata al TUA sul prodotto energetico utilizzato per produrre energia elettrica, nonché ai servizi di fornitura del medesimo prodotto energetico da depositi fiscali o commerciali.
Gli Uffici delle Dogane controlleranno che siano acquisiti agli atti delle officine elettriche soltanto certificati di prova, conformi ai modelli allegati alle circolari dell’Agenzia, emessi da laboratori /Organismi di Ispezione che non siano coinvolti direttamente (attività svolta dalla medesima Società titolare del laboratorio) o indirettamente (attività svolta da soggetti riconducibili alla Società titolare del laboratorio) nelle attività di vendita e di installazione dei predetti sistemi di misura nonché alla proprietà e/o progettazione degli impianti nei quali i suddetti gruppi di misura sono installati.
Eventuali accreditamenti secondo le norme UNI-EN 17025:2005, nelle more dell’adeguamento del documento ACCREDIA DT-01-DT alle prescrizioni dell’Amministrazione finanziaria, daranno titolo, ferma restando la facoltà di controllo successivo dell’Agenzia, ad effettuare soltanto le prove sui contatori ad inserzione diretta di cui al D.M. 60/2015. Gli Uffici delle dogane preciseranno quanto sopra esposto all’atto del rilascio del nulla osta preventivo per le Società titolari di laboratori che intendono avviare ex-novo l’attività in oggetto.
Le disposizioni in oggetto trovano applicazione anche per tutti i laboratori in precedenza autorizzati dall’Agenzia delle dogane che non abbiano ancora ottenuto l’accreditamento secondo la norma UNI-EN 17025:2005 e per i quali siano scaduti i termini delle domande presentate a seguito della circolare 7/D del 6 maggio 2013.
Tali laboratori, qualora intendano proseguire la propria attività per i fini fiscali, dovranno, pertanto trasmettere copia delle domande di accreditamento secondo la norma UNI EN 17020:2012 (moduli Accredia DA-00 e DA-04 debitamente compilati, senza allegati), all’Ufficio in epigrafe ed all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla sede del laboratorio entro 270 giorni dalla data della circolare in commento.
Qualora i documenti non pervengano entro tale termine, il predetto Ufficio delle dogane attiva, in ottemperanza alle indicazioni di cui al punto 1 della predetta circolare 7/D, la procedura per disporre, previa diffida ad adempiere, la revoca dell’autorizzazione e, quindi, la cancellazione del laboratorio nell’elenco dei soggetti provvisoriamente autorizzati.
Analogo procedimento è posto in essere qualora, in esito alla predetta domanda, il laboratorio non consegua l’accreditamento ai fini fiscali. A tal riguardo, sempre qualora l’accreditamento si riferisca anche agli aspetti di competenza dell’Agenzia, ACCREDIA comunica per estratto all’Ufficio in epigrafe tutte le delibere assunte dal competente Comitato Settoriale di Accreditamento riguardanti gli Organismi di Ispezione accreditati per la specifica attività (rif. accreditamenti, estensioni, revoche, provvedimenti sanzionatori, rinnovi, ecc.), nonché le eventuali comunicazioni inerenti la decadenza degli iter di accreditamento o di estensione che non dovessero arrivare a compimento secondo le procedure previste.
Restano fermi gli effetti degli accreditamenti secondo la norma UNI-EN 17025:2005 già conseguiti alla data della presente circolare. In tale evenienza, l’operatività del laboratorio/Organismo di Ispezione per i fini fiscali dovrà comunque avvenire nel pieno rispetto della presente circolare relativamente alla terzietà ed all’imparzialità nonché di tutte le altre pertinenti prescrizioni operative dell’Amministrazione finanziaria.
Resta, ovviamente, ferma, ai sensi dell’art.6, comma 2 del sopra richiamato D.M.60/15, la facoltà dei laboratori accreditati per i fini fiscali di effettuare le verifiche periodiche sui contatori dopo aver presentato apposita SCIA ad Unioncamere.

 La Circolare è disponibile al seguente link