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Procedure di nomina


Nomina
La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante rilascio di apposita patente da parte del Ministero per le Finanze, sentito il parere del consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, mediante decreto pubblicato nel bollettino ufficiale del ministero stesso. Di tale nomina viene data notizia con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Patente
La patente di spedizioniere doganale è rilasciata a titolo personale ed è di validità illimitata. Essa abilita al compimento delle operazioni doganali presso una sola circoscrizione, scelta dallo stesso spedizioniere doganale, il quale però ha sempre la possibilità di chiedere successivamente il trasferimento presso altra circoscrizione. Qualsiasi trasferimento è disposto dal Ministero per le Finanze.

Ambito di applicazione
Lo spedizioniere doganale, in relazione all’espletamento di operazioni doganali che abbiano soltanto l’inizio presso la circoscrizione a cui appartiene, può terminare di compiere dette operazioni anche in altra parte del territorio nazionale.
Per gli spedizionieri doganali iscritti nell’elenco di cui all’art. 23, cioè gli spedizionieri doganali dipendenti del proprietario delle merci, su autorizzazione ministeriale essi possono compiere operazioni presso più circoscrizioni doganali. Questa precisazione conferma i disposti già esistenti per cui un procuratore di proprietario di merci poteva essere accreditato presso diverse dogane.

Esami
Per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale/doganalista bisogna sostenere un esame indetto dall’Agenzia delle Dogane su richiesta del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.

Per i laureati l’esame è indetto con cadenza annuale (art.6 L213/2000).

Per i diplomati l’esame è indetto ogni tre anni (art.50-52 TULD – DPR n. 43/1973).

Questi ultimi possono essere indetti anche prima se richiesto da almeno quattro consigli compartimentali degli spedizionieri doganali o da almeno quindici Camere di Commercio. In ogni caso deve esserci il parere favorevole del consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Gli esami vengono indetti dall’Agenzia delle Dogane alla quale spetta anche la nomina della commissione esaminatrice che dovrà essere in ogni caso presieduta dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane o da un Ispettore Generale dell’amministrazione centrale del Ministero per le Finanze.

Composizione commissione esame
La commissione esaminatrice è composta da un presidente e da sei membri, così suddivisi:
a) due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali;
b) due impiegati dell’amministrazione finanziaria di qualifica non inferiore a Direttore di Divisione;
c) un impiegato delle Intendenze di Finanza di qualifica non inferiore a Intendente di Finanza;
d) un impiegato dell’amministrazione periferica delle dogane, di qualifica non inferiore a Direttore di prima classe o Ispettore Capo.

Requisiti d’esame
Per essere ammessi all’esame gli aspiranti spedizionieri doganali dovranno inoltrare apposita istanza nei termini stabiliti dal decreto che indice l’esame stesso, e dimostrare a tale data di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) iscrizione da almeno due anni in un registro circoscrizionale del personale ausiliario (questo requisito non è necessario per coloro che abbiano prestato servizio nelle dogane con mansioni direttive, di concetto, od esecutive, ovvero nel corpo della Guardia di Finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale, per almeno due anni);

c) essere cittadino italiano, ovvero essere cittadino di uno stato estero che accordi in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;

d) essere cittadino di buona condotta;

e) essere meritevole della fiducia dell’amministrazione in rapporto alle leggi finanziarie e a quelle relative alla disciplina economica e valutaria.

Tutti questi requisiti devono essere documentati da idonei certificati.
Quando il candidato avrà dimostrato di possedere tutti i requisiti di cui sopra potrà essere ammesso all’esame che consiste in una prova scritta, una prova orale, ed un colloquio.

Prova scritta
La prova scritta verte su: istituzioni di diritto privato, principi di scienza delle finanze, e nozioni di diritto tributario. La prova pratica verte nella compilazione e liquidazione di dichiarazioni doganali, integrate da una relazione scritta sugli adempimenti connessi con le singole operazioni e la descrizione dell’iter dell’operazione stessa.

Colloquio orale
Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e su quanto altro si riferisce al campo doganale.
Essendo il diritto doganale la risultanza dell’intreccio tra diritto pubblico e privato, occorre che il candidato, oltre alle specifiche materie indicate nell’art. 32 del D.P.R., n. 18, abbia una conoscenza del sistema giuridico, delle leggi connesse direttamente con l’attività doganale quali ad esempio: le leggi sui monopoli; sui divieti economici e valutari; sulla difesa del patrimonio zootecnico, artistico, sulla protezione igienico-sanitaria; sulla salvaguardia del buon costume; sulle leggi di pubblica sicurezza.
Il candidato, ad una preparazione generale sui vari diritti indicati, deve anteporre una preparazione specifica sugli istituti doganali. Deve inoltre conoscere leggi speciali che trattano particolari prodotti come i petroliferi, i granari, i gassosi, etc.
Molti altri argomenti dovranno essere oggetto di studio da parte dei candidati se vorranno superare l’esame, argomenti quali: il Mercato Comune, i trattati internazionali, la legge professionale degli spedizionieri doganali, ed altri ancora.

Laureati
Nelle materie giuridiche, economiche od equipollenti, l’esame previsto dalle disposizioni del TULD consiste in un colloquio nelle materie indicate nell’art. 52 del TULD. Per i laureati quindi, la prova scritta e la prova pratica non è prevista.

Tirocinio
La durata del tirocinio è di due anni consecutivi presso uno spedizioniere doganale iscritto all’Albo. Il tirocinio è subordinato all’iscrizione nel registro degli ausiliari tenuto presso la circoscrizione doganale di appartenenza. (Art.46 TULD – DPR n. 43/1973)
I laureati comunque devono dimostrare di essere stati iscritti nel registro degli ausiliari per almeno due anni.

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