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Legge 1612 del 22.12.1960


La legge dello Stato n. 1612 del 22 dicembre 1960, riconosce giuridicamente la professione di spedizioniere doganale, individuandone le competenze, gli obiettivi e gli ambiti di applicazione. Con questa legge vengono anche istituiti gli albi professionali, distribuiti secondo la compartimentazione delle Direzioni Doganali. Gli organi preposti alla tenuta degli albi sono i Consigli Compartimentali che curano inoltre la formazione e vigilano sul comportamento degli iscritti. Viene istituito, quale organo superiore di coordinamento e di controllo, il Consiglio Nazionale che tiene l’albo nazionale e regola i conflitti di competenza dei Consigli compartimentali.

1 – LEGGE 22 DICEMBRE 1960, N. 1612
(e successive integrazioni)

Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali.

La Camera dei deputati ed il Senato della repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:

TITOLO I

Oggetto della professione

Art. 1
L’attività degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant’altro si riferisce al campo doganale.

 

TITOLO II

Titolo ed esercizio Professionale

 Art. 2
Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione vigente.
La nomina a spedizioniere doganale dà diritto alla iscrizione nell’apposito albo professionale. Tale iscrizione è obbligatoria per poter esercitare la professione di spedizioniere doganale.
Lo spedizioniere doganale ha l’obbligo del segreto professionale. Tale obbligo non sussiste nei confronti degli organi doganali.

Art. 3
Lo spedizioniere doganale, non può, senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio.
Il Consiglio dell’albo compartimentale delegherà, a turno fra gli iscritti, uno o più spedizionieri doganali accreditati presso le dogane perché prestino gratuitamente la loro opera nei casi di operazioni doganali per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi e simili.

TITOLO III

Albi Professionali 

Art. 4
Nelle sedi delle Direzioni Compartimentali delle Dogane e II.II (1) è istituito l’albo compartimentale degli spedizionieri doganali accreditati presso le dogane.
L’albo nazionale risulta dall’insieme degli albi compartimentali. Esso è formato a cura del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali e viene da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle Finanze.

(1) Così come riorganizzate ed individuate dal Decreto Legislativo 26 Aprile 1990 n° 105

Art. 5
L’iscrizione all’albo compartimentale viene effettuata a richiesta degli interessati previo pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 202 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

Art. 6
Gli iscritti all’albo nazionale debbono corrispondere una quota annua necessaria a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali.
Un regolamento fisserà la misura delle quote e le modalità per la gestione amministrativa.

Art. 7
L’iscrizione all’albo vincola lo spedizioniere doganale a non esercitare alcuna altra professione all’infuori di quella di esperto o perito in materia o settori di competenza classificati e riconosciuti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, di spedizionieri, ai sensi dell’art. 1737 del Codice civile, e di vettore.

TITOLO IV

Disciplina della Professione

I Consigli compartimentali

Art. 8
Nella sede di ogni Direzione compartimentale è istituito un Consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali iscritti all’albo compartimentale. I componenti di tale Consiglio sono in numero di tre se gli iscritti accreditati presso le dogane facenti parte della Direzione compartimentale sono meno di cento; di cinque se sono da cento a trecento; di sette se superano i trecento.

Art. 9
I Consigli compartimentali:
a) curano la formazione e la tenuta dell’albo compartimentale;
b) vigilano sul comportamento degli iscritti;
c) danno pareri nei casi di contestazioni sorte nella liquidazione degli onorari professionali e, a richiesta degli interessati, intervengono per conciliare le contestazioni sorte fra spedizionieri doganali ovvero fra questi e i loro mandanti;
d) nel caso di morte o di cancellazione dall’albo di spedizioniere doganale iscritto, curano, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, l’espletamento del mandato affidato allo spedizioniere doganale defunto o cancellato dall’albo.

Art. 10
I Consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell’albo delle rispettive Direzioni compartimentali, durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi. (2) I componenti sono rieleggibili.

(2) - Modificato con  Legge n. 427 del 29 Ottobre 1993 – art. 32    punto 7 – lett. a).

Art. 11 (3)

(3) - Abrogato dalla legge 25 luglio 2000, n. 213

Art. 12
Il Consiglio compartimentale, anche su richiesta dell’Amministrazione delle dogane, può adottare nei confronti degli iscritti all’albo i seguenti provvedimenti :
a) il richiamo;
b) l’ammonizione;
c) la censura;
d) la sospensione temporanea dall’albo
e) la cancellazione dall’albo;
f ) la radiazione dall’albo.
La cancellazione dall’albo è pronunciata d’ufficio negli accertati casi di incompatibilità di cui all’art. 7 e nei casi di revoca della nomina a spedizioniere doganale in seguito a sentenza dell’Autorità giudiziaria passata in giudicato, nonché nei casi di annullamento della patente, previsti dalle norme doganali.
La radiazione è pronunciata, previa istruttoria e con motivazione, nei confronti di spedizionieri doganali che si rendano colpevoli di grave indisciplina verso l’ordinamento professionale od esercitino la professione in maniera da nuocere grandemente al decoro ed al prestigio dell’intera categoria professionale.
Contro tali provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio nazionale entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Il Consiglio nazionale

Art. 13
E’ costituito, con sede in Roma, il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Tale Consiglio è composto di nove membri nominati a scrutinio segreto dai componenti dei Consigli compartimentali, ed è presieduto da un componente eletto tra i membri stessi. (4)
Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

(4) - Modificato con  Legge n. 427 del 29 Ottobre 1993 – art. 32 - punto 7 - lett.b)

Art. 14
Il Consiglio nazionale :
a) provvede alla formazione dell’albo nazionale degli spedizionieri doganali ed al suo deposito ed aggiornamento presso il Ministero delle Finanze;
b) decide sui conflitti di competenza fra i Consigli compartimentali;
c) decide sui ricorsi ad esso proposti a norma dell’art. 12;
d) (5)
e) interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti la regolamentazione e l’attuazione della presente legge.

(5) - Abrogata dalla legge 25 luglio 2000, n. 213

TITOLO V

Fondo Previdenziale

Art. 15 (6)

(6) - Abrogato dalla legge  16 luglio 1997, n. 230

TITOLO VI

Disposizioni Finali

Art. 16
Le norme per l’applicazione della presente legge e per la gestione e l’amministrazione del fondo di cui all’art. 15 saranno fissate con apposito regolamento approvato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 22 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI – TRABUCCHI – COLOMBO

GONELLA – SULLO

Visto il Guardasigilli: GONELLA

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