Decreto Ministeriale 10 MARZO 1964
Norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del Fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali.
Il Ministero per le Finanze di concerto con il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale
Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali;
ritenuta la necessità di emanare le norme di applicazione della citata legge, ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge stessa;
udito il parere del Consiglio di Stato;
Decreta:
Articolo unico
Sono approvate le unite norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, addì 10 marzo 1964.
Il Ministro per le Finanze
TREMELLONI
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO
PARTE I
L’ordinamento della Professione
Capo I
Disposizioni Generali
Art. 1
Sono soggette alle presenti norme le persone fisiche che siano in possesso della patente di spedizioniere doganale rilasciata a norma della legislazione doganale vigente.
Art. 2
Coloro i quali, avendone i requisiti, intendano esercitare la professione di spedizioniere doganale, riconosciuta dall’art. 1 della legge, devono essere iscritti negli Albi professionali, istituiti nelle sedi delle Direzioni Compartimentali di ispezione.
Gli spedizionieri doganali iscritti negli albi compartimentali sono iscritti anche nell’albo nazionale, costituito dall’insieme degli albi compartimentali e depositato presso il Ministero delle finanze, Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.(1)
(1) – Modificato dal Decreto Leg.vo 26 aprile 1990, n. 105
Art. 3
Lo spedizioniere doganale iscritto all’albo non può esercitare altre attività, sia libere che vincolate a rapporto di impiego, non rientranti nell’ambito di quelle indicate all’articolo 7 della legge.
Capo II
I Consigli Compartimentali
Art. 4
Ciascun Consiglio Compartimentale , costituito a norma dell’art. 8 della legge, è presieduto da un componente eletto tra i membri stessi.
Il Consiglio Compartimentale, nella seduta di insediamento, elegge, nel suo seno, il vice presidente e il tesoriere. Nomina altresì il Segretario, anche fra persone estranee al Consiglio e non iscritte all’Albo.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno ogni due mesi ed ogni volta che ne sia fatta richiesta da due o più componenti.
Il vice presidente presiede le adunanze del Consiglio in caso di assenza o di impedimento del presidente.
Per la validità delle adunanze del Consiglio, occorre la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti, ivi compreso il presidente dell’adunanza, nonché la presenza del revisore compartimentale di cui al successivo articolo 47.
Le deliberazioni sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.
Nel caso di parità di voti, prevale quello del presidente dell’adunanza.
Il verbale delle adunanze è sottoscritto dal segretario, che lo redige, e dal presidente. Il Segretario, che sia estraneo al Consiglio, ed il revisore non hanno diritto al voto.
Le deliberazioni del Consiglio sono eseguite dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.
Il segretario, sotto la responsabilità del vice presidente, provvede agli adempimenti amministrativi inerenti alla tenuta dell’albo.
Il tesoriere ha la custodia e la gestione dei fondi e redige il conto consuntivo.
Art. 5
Oltre alle attribuzioni espressamente demandategli dalla legge, il Consiglio compartimentale svolge le seguenti attività:
a) vigila per la osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione;
b) raccoglie, a mezzo dei Comitati di cui al successivo art. 16, tutti gli elementi utili ai fini delle deliberazioni previste dall’art. 11, comma primo, della legge, concernenti le proposte al Consiglio nazionale circa i corrispettivi per le prestazioni professionali da praticarsi nei confronti dei proprietari delle merci assistiti o rappresentati; (2)
c) stabilisce l’eventuale compenso da attribuire al segretario del Consiglio stesso;
d) esamina ed approva, entro il 31 marzo di ogni anno il conto consuntivo;
e) (3)
(2) – Non applicabile conseguentemente alla legge 25 luglio 2000, n. 21
(3) – Abrogato a seguito legge 16 luglio 1997,n.230
Art. 6
I Consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.
Decadono altresì dalla carica i consiglieri nei confronti dei quali sia adottato, in via definitiva, uno dei provvedimenti previsti dall’art. 12, comma primo, lettere c), d), e) ed f) della legge.
Art. 7
Ai consiglieri non residenti nella località sede della Direzione Compartimentale d’ispezione compete, per le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio compartimentale, il rimborso delle spese di viaggio e di quelle di soggiorno.
Art. 8
L’elezione dei membri dei Consigli compartimentali, è indetta, entro i trenta giorni precedenti la scadenza del biennio, a cura del Consiglio nazionale. Alle elezioni per i singoli Consigli prendono parte gli iscritti nei rispettivi albi compartimentali, ai quali è data comunicazione mediante affissione di apposito avviso negli uffici dei Consigli compartimentali e negli uffici doganali.
Non sono ammessi al voto gli iscritti ai quali nel corso dell’anno sia stata inflitta, in via definitiva, una delle sanzioni previste dall’’art. 12, comma primo, lettere c) e d) della legge.
Tutti gli spedizionieri doganali ammessi al voto sono anche eleggibili.
L’elezione si effettua con voto diretto e segreto, mediante l’uso di scheda predisposta dal Consiglio nazionale. Non è ammesso il voto per delega.
Le operazioni di voto si effettuano presso le sedi dei singoli Consigli compartimentali e con le modalità fissate dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.(4) L’elettore non può votare in Circoscrizione diversa da quella nella quale è compresa la dogana ove è accreditato. Egli può però attribuire il proprio voto a qualsiasi spedizioniere eleggibile iscritto nell’Albo compartimentale, anche se operante presso dogana di altra circoscrizione compresa nel compartimento.
(4) – Modificato dal Decreto 23 ottobre 1998, n. 417 art. 1 lett. b).
Artt. 9, 10, 11, 12 e 13 (5)
(5) – Abrogati dal Decreto 23 ottobre 1998, n. 417 art. 1 lett. c).
Art. 14
Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio compartimentale e del Consiglio nazionale. In mancanza di espressa opzione entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, si presume la rinuncia alla carica di consigliere compartimentale.
Art. 15
In caso di decadenza, dimissioni, rinuncia o cessazione della carica per altre cause, di consiglieri eletti, subentrano gli iscritti all’albo che nelle ultime elezioni per il Consiglio Compartimentale abbiano riportato il maggior numero di voti validi fra i candidati non eletti e, in mancanza di questi, si procede, con le stesse modalità stabilite dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali (6) ad elezioni suppletive per il numero dei consiglieri necessari all’integrazione del Consiglio. I consiglieri che subentrano rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio
(12) – Modificato dal Decreto 23 ottobre 1998, n. 417 art. 1 lett. d).
Art. 16
In ciascuna località sede di direzione di circoscrizione doganale o di dogana internazionale, è istituito un “Comitato di spedizionieri doganali” con il compito di fornire al competente Consiglio compartimentale tutti gli elementi utili per gli adempimenti previsti al precedente art. 5, lettera b).
Il Comitato di cui al precedente comma è formato da un numero di spedizionieri, accreditati presso le dogane comprese nella circoscrizione, non superiore a cinque.
L’elezione dei membri del Comitato è indetta dal Consiglio compartimentale, nella seduta di insediamento, mediante convocazione, presso la sede di ciascun Consiglio compartimentale, (7) delle assemblee degli spedizionieri doganali iscritti all’albo e accreditati presso le dogane della circoscrizione.
Nel giorno fissato per l’elezione, qualora il numero degli spedizionieri presenti non raggiunga la metà più uno di quello degli spedizionieri che possono prendere parte alla votazione, l’assemblea è rinviata di due ore, trascorse le quali è valida, qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea, con decisione adottata a maggioranza, elegge il presidente ed il segretario dell’adunanza, determina il numero dei membri del Comitato da eleggere e procede all’elezione dei membri stessi.
Delle operazioni viene redatto apposito verbale, che firmato dal presidente e dal segretario dell’adunanza, deve essere inoltrato lo stesso giorno al competente Consiglio Compartimentale.
I membri dei Comitati durano in carica fino allo scioglimento dei rispettivi Consigli compartimentali e sono rieleggibili.
(7) – Modificato dal Decreto 23 ottobre 1998, n. 417 art. 1 lett. e).
Capo III
Il Consiglio Nazionale
Art. 17
Il Consiglio Nazionale, nella seduta di insediamento, elegge nel suo seno, il Presidente, il vice presidente e la Giunta Esecutiva. Nomina altresì il segretario, anche fra persone estranee al Consiglio e non iscritte all’albo.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno ogni quattro mesi ed ogni volta che ne sia fatta richiesta da tre o più componenti.
Per la validità delle adunanze del Consiglio, occorre la partecipazione di almeno sei componenti, ivi compreso il presidente dell’adunanza e la presenza di almeno due componenti del Collegio dei revisori di cui al successivo art. 47.
Le deliberazioni sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.
Nel caso di parità di voti, prevale quello del presidente dell’adunanza.
Il verbale delle adunanze è sottoscritto dal segretario, che lo redige, e dal presidente. Il segretario, che sia estraneo al Consiglio, ed i revisori non hanno diritto al voto.
Il segretario, sotto la responsabilità della Giunta esecutiva, provvede altresì agli adempimenti amministrativi inerenti alla tenuta dell’albo.
Art. 18
Oltre alle attribuzioni espressamente demandategli dalla legge, il Consiglio Nazionale svolge le seguenti attività:
a) promuove e favorisce le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;
b) da parere, quando ne è richiesto, su tutte le questioni che interessano la professione;
c) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli compartimentali;
d) stabilisce i criteri di massima cui devono informarsi i Consigli compartimentali per l’applicazione del secondo comma dell’art. 3 della legge;
e) stabilisce le modalità per la trattazione dei ricorsi;
f) decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli compartimentali in materia di iscrizione negli albi,
g) decide sulle domande di riammissione negli albi degli spedizionieri doganali cancellati o radiati;
h) approva, prima delle elezioni per il rinnovo dei Consigli compartimentali e del Consiglio nazionale, i modelli per le schede di votazione;
i) stabilisce la misura dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati e di attestazioni, anche relativi a materia di competenza dei Consigli Compartimentali;
l) stabilisce i criteri e le modalità da seguire per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno spettante ai membri del Consiglio Nazionale, dei Consigli Compartimentali e del Collegio dei revisori di cui al successivo art. 47, per le convocazioni e le riunioni in località diverse dalla loro residenza;
m) stabilisce il compenso da attribuire alle persone estranee dall’albo che prestano la loro opera per la formazione e la tenuta dell’albo stesso nonché per il funzionamento del Consiglio Nazionale e dei Consigli compartimentali;
n) esamina ed approva, entro il 15 ottobre e il 31 marzo di ogni anno, rispettivamente il bilancio preventivo e quello consuntivo;
Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono atti definitivi.
Art. 19
La Giunta esecutiva è presieduta dal vice presidente del Consiglio nazionale ed è composta di quattro membri, uno dei quali con funzione di tesoriere. Essa esegue le deliberazioni del Consiglio, provvede alla gestione dei fondi e redige i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio stesso rispettivamente entro il 15 ottobre e il 31 marzo di ogni anno.
Art. 20
I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.
Decadono altresì dalla carica i consiglieri nei confronti dei quali sia adottato, in via definitiva, uno dei provvedimenti previsti dall’art. 12, comma primo, lettere c), d), e) ed f), della legge.
Art. 21
Ai membri del Consiglio Nazionale ed a quelli del Collegio dei revisori di cui al successivo art. 47, non residenti in Roma, compete, per le riunioni ordinarie e straordinarie di detti organi e della Giunta esecutiva, il rimborso delle spese di viaggio e di quelle di soggiorno.
Art. 22
L’elezione dei membri del Consiglio nazionale è indetta dal Consiglio uscente entro i trenta giorni precedenti la scadenza del triennio. Alle votazioni prendono parte i soli componenti elettivi dei Consigli Compartimentali, i quali devono essere convocati in Roma per il giorno precedente a quello stabilito per l’elezione. Ai consiglieri intervenuti, non residenti in Roma, compete il rimborso delle spese di viaggio e di quelle di soggiorno.
Tutti gli spedizionieri doganali iscritti nell’albo nazionale da almeno dieci anni sono eleggibili, eccetto quelli ai quali nel corso dell’anno sia stata inflitta, in via definitiva, una delle sanzioni previste dall’art. 12, comma primo lettera c) e d) della legge.
La Giunta esecutiva del Consiglio Nazionale predispone le schede per la votazione e compila l’elenco dei consiglieri compartimentali che devono prender parte alla votazione stessa nonché la lista, in ordine alfabetico, degli spedizionieri doganali eleggibili, contenente, in corrispondenza di ciascun nominativo, l’indicazione dell’anzianità d’iscrizione all’albo e della data di nascita. Le schede, l’elenco e la lista devono essere approntati entro il giorno precedente a quello stabilito per l’elezione e debbono essere consegnati al presidente dell’ufficio elettorale centrale di cui al successivo art. 23.
Art. 23
Il giorno precedente a quello dell’elezione, nell’ora stabilita per la convocazione, nei locali appositamente approntati, si riunisce in Roma l’assemblea dei consiglieri compartimentali elettori, presieduta dal consigliere più anziano di età fra i presenti. Qualora il numero dei consiglieri compartimentali presenti non raggiunga la metà più uno di quelli che devono prendere parte alla votazione, l’assemblea è rinviata di due ore, trascorse le quali è valida, qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea elegge, nel suo seno, l’ufficio elettorale centrale composto di un presidente e di quattro membri e quindi si scioglie. Uno dei consiglieri, con mansioni di segretario, redige il verbale dell’assemblea.
Il presidente dell’ufficio elettorale prende in consegna dalla Giunta esecutiva del Consiglio Nazionale uscente le schede per la votazione, l’elenco dei consiglieri compartimentali elettori e la lista degli spedizionieri doganali eleggibili.
L’ufficio elettorale autentica le schede con la firma del presidente e di due membri e compila un verbale, in duplice esemplare, sottoscritto da tutti i componenti dell’ufficio, contenente le seguenti indicazioni:
a) i nominativi dei componenti l’ufficio elettorale;
b) la dichiarazione dell’avvenuta constatazione del numero degli elettori;
c) il numero delle schede ricevute e di quelle autenticate.
Un esemplare del verbale deve essere immediatamente inviato alla Giunta esecutiva del Consiglio nazionale uscente.
Art. 24
Il giorno fissato per la votazione, l’ufficio elettorale si costituisce in seggio elettorale, che resta aperto dalle ore 9 alle ore 16 ininterrottamente per consentire ai consiglieri compartimentali elettori di esprimere il voto. I membri dell’ufficio elettorale assumono la funzione di scrutatori. Nel locale deve essere disponibile, per la consultazione, la lista degli spedizionieri doganali eleggibili.
L’elezione si effettua con voto diretto e segreto. Non è ammesso il voto per delega.
Il presidente del seggio o uno scrutatore da lui all’uopo designato accerta l’identità di ciascun elettore e gli consegna la scheda. L’elettore, ritirata la scheda appone la propria firma in corrispondenza del suo nominativo nell’elenco dei consiglieri compartimentali elettori e, dopo aver espresso il voto in segreto con le modalità indicate al precedente art. 10, comma terzo, riconsegna la scheda chiusa al presidente del seggio o allo scrutatore designato.
Con la stessa procedura esprimono il voto i componenti del seggio elettorale.
Art. 25
Ultimata la votazione, il seggio elettorale procede immediatamente, in seduta pubblica, all’accertamento della corrispondenza numerica fra le schede e i votanti, all’apertura delle schede e, con le modalità indicate al precedente art. 12, comma primo, allo scrutinio dei voti. Infine, tenuto conto del numero dei voti riportati da ciascun nominativo votato, il presidente proclama gli eletti.
Delle operazioni suddette viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al direttore generale delle dogane e delle imposte indirette. Nel verbale devono essere indicati:
a) il numero dei consiglieri compartimentali iscritti nell’elenco degli elettori e quello dei votanti;
b) il numero delle schede dichiarate nulle;
c) i nominativi dei candidati votati e il numero dei voti validi da ciascun riportati;
d) i nominativi dei candidati eletti.
Contro i risultati delle elezioni, gli interessati possono proporre ricorso, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla avvenuta proclamazione degli eletti, al Ministro per le finanze, che decide con provvedimento definitivo. Il ricorso non sospende gli effetti della votazione.
Art. 26
Il Presidente del Consiglio nazionale uscente convoca i Consiglieri eletti per l’insediamento del nuovo Consiglio nazionale.
Fino all’insediamento del nuovo Consiglio, rimane in carica il Consiglio uscente.
Art. 27
In caso di elezione al Consiglio nazionale di consiglieri compartimentali, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 14.
Art. 28
In caso di decadenza, dimissioni, rinuncia, o cessazione dalla carica per altre cause, di consiglieri nazionali eletti, subentrano gli iscritti nell’albo nazionale che nell’ultima elezione per il Consiglio Nazionale abbiano riportato il maggior numero di voti validi fra i candidati non eletti e, in mancanza di questi, si procede, con le stesse modalità stabilite coi precedenti articoli del presente capo, ad elezioni suppletive per il numero dei consiglieri necessari all’integrazione del Consiglio. I consiglieri che subentrano rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Capo IV
Gli albi professionali
Art. 29
Per la formazione degli albi professionali compartimentali, di cui al precedente art. 2, sono usati registri numerati progressivamente in ogni pagina. Prima dell’uso, ciascun registro è vidimato in ogni foglio dal Direttore compartimentale d’ispezione il quale deve dichiarare, nell’ultima pagina, il numero dei fogli che compongono il registro stesso.
I registri compilati per uno stesso albo compartimentale devono essere numerati progressivamente e sono custoditi presso la Direzione compartimentale d’ispezione.
L’iscrizione dei nominativi nell’albo compartimentale è effettuata in base alla data di accoglimento delle relative domande. In caso di più domande accolte lo stesso giorno, l’iscrizione è disposta in ordine alfabetico.
Il numero d’ordine assegnato a ciascun nominativo costituisce il numero d’iscrizione nell’albo. La data di iscrizione costituisce l’anzianità.
Per ciascun iscritto, oltre al numero d’ordine, al cognome e al nome, devono essere indicati il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, la data d’iscrizione, gli estremi della patente di spedizioniere doganale, nonché la dogana presso la quale l’iscritto è accreditato.
Art. 30
Per ottenere l’iscrizione negli albi compartimentali, gli interessati devono presentare domanda in carta legale al Consiglio compartimentale istituito nella sede della Direzione compartimentale d’ispezione nel cui territorio è compresa la dogana presso la quale sono accreditati.
Alla domanda, integrata con i dati anagrafici e il domicilio del richiedente, devono essere allegati:
a) la patente valida di spedizioniere doganale, rilasciata dagli organi dell’Amministrazione finanziaria;
b) il certificato generale del casellario giudiziario e il certificato di buona condotta, di data non anteriore a tre mesi di quella della presentazione della domanda stessa;
c) la ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa, di cui all’art. 5 della legge;
d) la ricevuta di versamento in conto corrente postale della quota annuale di cui all’art. 6 della legge.
Nella domanda l’interessato deve espressamente dichiarare, sotto la propria responsabilità, se presti opera subordinata e se esercita una attività incompatibile, ai sensi dell’art. 7 della legge, con la professione di spedizioniere doganale.
Art. 31
Il Consiglio Compartimentale deve provvedere, con deliberazione motivata, nel termine di sessanta giorni dalla data della presentazione della domanda di iscrizione.
La deliberazione deve essere comunicata, entro quindici giorni, all’interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella comunicazione, in caso di accoglimento della domanda, devono essere indicati il numero di iscrizione assegnato e l’anzianità attribuita, e, in caso di rigetto, deve essere riportata la motivazione.
Contro la deliberazione adottata dal Consiglio compartimentale sulla domanda di iscrizione, l’interessato può presentare ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Se il Consiglio compartimentale non provvede sulla domanda nel termine di cui al primo comma, l’interessato può, nei successivi trenta giorni, presentare ricorso al Consiglio nazionale, il quale, presa visione degli atti in possesso del Consiglio compartimentale, decide nel merito dell’iscrizione. In tal caso, se la domanda è accolta, l’anzianità di iscrizione del ricorrente prende data dal giorno in cui è scaduto il termine indicato al primo comma.
Qualora il Consiglio nazionale non abbia deciso in merito ai ricorsi di cui ai precedenti commi terzo e quarto nel termine di centoventi giorni dalla loro presentazione, l’omessa decisione può essere fatta constare al Consiglio stesso dall’interessato mediante diffida notificata a mezzo di ufficiale giudiziario. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla notificazione della diffida senza che il Consiglio si sia pronunciato, il ricorso s’intende respinto.
Art. 32
Lo spedizioniere doganale non può essere iscritto contemporaneamente in più albi compartimentali.
Art. 33
Lo spedizioniere doganale che ottiene il trasferimento della patente presso una dogana compresa nel territorio di altra Direzione compartimentale di ispezione viene iscritto, ferma restando l’anzianità d’iscrizione posseduta, nell’albo compartimentale della nuova sede, previa cancellazione da quello di provenienza e trasmissione dei relativi atti, integrati dall’attestazione circa l’avvenuto pagamento della quota annuale di cui all’art. 6 della legge.
Art. 34
Oltre che nei casi di trasferimento e in quelli previsti dall’art. 12, comma secondo, della legge, lo spedizioniere doganale è cancellato dall’albo per sua richiesta espressa, per morte, per mancato rinnovo della patente nonché per morosità nel pagamento della quota annuale protratta per oltre due anni.
Salvo il caso previsto al precedente art. 33, lo spedizioniere cancellato dall’albo può esservi riammesso con deliberazione del Consiglio nazionale, semprechè siano venute a cessare le cause che determinarono la cancellazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 30 e 31, ultimo comma.
Art. 35
La sospensione temporanea dall’albo comporta la detrazione dell’anzianità di iscrizione del periodo corrispondente alla durata della sospensione stessa. Tuttavia, qualora la sospensione sia stata disposta per il mancato versamento della quota annuale di cui all’art. 6 della legge, si prescinde dalla detrazione, semprechè l’interessato abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione ai fini del pagamento predetto.
Lo spedizioniere doganale il quale, dopo la cancellazione o la radiazione dall’albo, ottenga di esservi riammesso, consegue l’anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell’interruzione.
Le detrazioni di cui ai precedenti commi non vengono operate quando sia riconosciuta la insussistenza dei fatti che motivarono la sospensione, la cancellazione o la radiazione.
Art. 36
Le variazioni apportate negli albi compartimentali a seguito della registrazione di iscrizioni, riammissioni, cancellazioni o radiazioni entro dieci giorni devono essere comunicate, a cura dei rispettivi Consigli compartimentali, al Consiglio nazionale, ai fini dell’applicazione dell’art. 4 comma secondo, della legge. Nella comunicazione devono essere indicati, per ciascun nominativo, i dati di cui al precedente art. 29 comma quinto.
Devono essere altresì comunicati al Consiglio nazionale i provvedimenti di sospensione dagli Albi che comportino detrazioni di anzianità.
Art. 37
Per la formazione dell’albo professionale nazionale, di cui al precedente art. 2, sono usati registri numerati progressivamente in ogni pagina. Prima dell’uso ciascun registro è vidimato in ogni foglio dal Presidente del Consiglio Nazionale il quale deve dichiarare, nell’ultima pagina, il numero dei fogli che compongono il registro stesso. I registri devono essere numerati progressivamente.
L’albo nazionale è formato dal Consiglio nazionale ed è da questo depositato e tenuto aggiornato presso il Ministero delle finanze – Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
L’albo nazionale è diviso in sezioni, ciascuna costituita da un albo compartimentale. I nominativi sono inseriti nelle singole sezioni in base alle indicazioni dei Consigli compartimentali, nello stesso ordine in cui sono iscritti nei rispettivi albi compartimentali. Relativamente a ciascun nominativo, devono essere indicati tutti i dati di cui al precedente art. 29, comma quinto.
Capo V
Provvedimenti disciplinari
Art. 38
Lo spedizioniere che, a norma delle vigenti disposizioni, incorra nella sospensione dalle operazioni doganali o che comunque leda gli interessi e il prestigio dell’Amministrazione o che si renda colpevole di indisciplina verso l’ordinamento professionale o di abusi o di mancanze nell’esercizio della professione o di fatti non conformi al decoro e al prestigio della categoria professionale ovvero di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 3, 6, comma primo, 11, comma secondo, e 15 della legge è sottoposto dal Consiglio compartimentale a procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare, oltre che d’iniziativa del Consiglio medesimo, può essere promosso a richiesta degli organi dell’amministrazione delle dogane.
Art. 39
L’istruttoria del procedimento disciplinare viene eseguita da un membro del Consiglio compartimentale incaricato dal Consiglio stesso.
Il consigliere istruttore, sulla base degli elementi raccolti, compila una relazione per il Consiglio, il quale, esaminati gli atti, delibera in merito, con provvedimento motivato.
Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che allo spedizioniere interessato siano stati contestati per iscritto gli addebiti e sia stato rivolto invito a comparire dinanzi al Consiglio con l’assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito.
Art. 40
Il Consiglio compartimentale può adottare i seguenti provvedimenti a carico dello spedizioniere doganale sottoposto a procedimento disciplinare:
a) il richiamo, per lieve trasgressione nell’esercizio della attività professionale;
b) l’ammonizione, per reiterate lievi trasgressioni nell’esercizio dell’attività professionale;
c) la censura, per gravi trasgressioni nell’esercizio della attività professionale non rientranti nei casi di cui alle successive lettere d) ed e), nonché per violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 e dall’art. 15 della legge. Lo spedizioniere doganale che sia incorso per due volte nella censura è passibile della sanzione di cui alla successiva lettera d), qualora nel triennio si renda ancora colpevole di una delle infrazioni predette;
d) la sospensione temporanea dall’albo, nei casi di sospensione dalle operazioni doganali previsti dalle vigenti disposizioni e nei casi di mancato versamento della quota annuale di cui all’art. 6 della legge, nonché nell’ipotesi contemplata all’ultima parte della precedente lettera c).
La sospensione temporanea dall’albo è inflitta per un periodo da un mese ad un anno; tuttavia non può essere revocata fino a quando non venga a cessare la causa che la aveva determinata, salvo, per i casi di morosità, gli effetti di cui al precedente art. 34. Lo spedizioniere doganale che, dopo essere incorso per due volte nella sospensione temporanea, si renda ancora responsabile, nel quinquennio, di una delle infrazioni predette, è considerato colpevole di grave indisciplina verso l’ordinamento professionale, ed è quindi passibile della sanzione di cui alla successiva lettera e);
e) la radiazione dall’albo, nei casi previsti dall’art. 12, comma terzo, della legge, compresa l’ipotesi contemplata all’ultima parte della precedente lettera d). Lo spedizioniere radiato può essere riammesso nell’albo, con deliberazione del Consiglio nazionale, purchè siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione; si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 30 e 31, ultimo comma.
Il richiamo, consiste in un avvertimento accompagnato dalla esortazione a non ricadere nella trasgressione rilevata; l’ammonizione in un rimprovero accompagnato da una diffida; la censura in una dichiarazione di biasimo.
Art. 41
I provvedimenti adottati dai Consigli compartimentali in materia disciplinare devono essere comunicati all’interessato e alla dogana presso la quale egli è accreditato entro trenta giorni dalla relativa deliberazione. In caso di irreperibilità, la comunicazione all’interessato è effettuata mediante affissione di copia del provvedimento nella sede del Consiglio compartimentale e della dogana presso la quale è accreditato.
Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’interessato può proporre ricorso al Consiglio nazionale. Il ricorso ha effetto sospensivo.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di cancellazione dall’albo pronunciata ai sensi dell’art. 12, comma secondo, della legge.
Capo VI
Gestione amministrativa
Art. 42
I fondi per le spese di formazione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali e per le altre spese di amministrazione sono costituiti con le quote annuali che tutti gli iscritti sono tenuti a versare ai sensi dell’art. 6 della legge, nonché con gli introiti dei diritti di segreteria di cui al precedente art. 18, comma primo, lettera i).
La quota annuale dovuta dagli iscritti è fissata in lire diecimila. Per la prima iscrizione all’Albo, la quota predetta è maggiorata del cinquanta per cento. (8)
La quota è dovuta nella misura intera anche nei casi in cui l’iscrizione o la cancellazione dall’albo avvenga nel corso dell’anno.La sospensione dall’albo non esonera dal pagamento della quota annuale.
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– La misura della quota annuale dovuta dagli iscritti all’albo nazionale degli spedizionieri doganali, stabilita dall’art. 42, secondo comma, del decreto ministeriale in premessa, è elevata da lire diecimila a lire diciottomila a decorrere dal 1° gennaio 1967. (DPR 28 agosto 1967, n. 1126) aumento della quota annuale da Lit. 18.000 a Lit. 30.000 (DPR 4 giugno 1975, n. 439); aumento della quota annuale da Lit. 30.000 a Lit. 50.000 (DPR 16 gennaio 1978, n. 48); aumento della quota annuale da Lit. 50.000 a Lit. 100.000 (DPR 16 dicembre 1980, n. 992); aumento della quota annuale da Lit. 100.000 a Lit. 200.000 (DPR 10 settembre 1984, n. 697); aumento della quota annuale da Lit. 200.000 a Lit. 300.000 (Decreto Ministero Finanze 22 ottobre 1988); aumento della quota annuale da Lit. 300.000 a Lit. 500.000 (Decreto Ministero Finanze 6 settembre 1991); aumento della quota annuale da Lit. 500.000 a Lit. 700.000 (Decreto Ministero Finanze 24 dicembre 1998).
Art. 43
La quota annuale dovuta dagli iscritti deve essere versata in apposito conto corrente postale, intestato al Tesoriere del Consiglio Nazionale.(9)
Il versamento delle quote deve essere effettuato in unica soluzione, entro il mese di gennaio dell’anno cui esse si riferiscono, salvo i casi di prima iscrizione e di riammissione.
(9) – modificato dal DPR 28 agosto 1967, n. 1126.
Art. 44
Le quote annuali sono ripartite tra il Consiglio Nazionale che le ha riscosse e i Consigli Compartimentali.
In sede di approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio Nazionale, tenute presenti le proprie esigenze e quelle rappresentate dai singoli Consigli Compartimentali, determina le quote spettanti a ciascun Consiglio sulle somme dal primo riscosse. In nessun caso l’aliquota spettante ad un Consiglio Compartimentale può essere inferiore ad un terzo della somma versata al Consiglio Nazionale da parte degli iscritti al rispettivo Albo compartimentale.
Entro il trentesimo giorno dalla riscossione il Consiglio nazionale versa ai Consigli Compartimentali, negli appositi conti correnti intestati ai rispettivi tesorieri, le somme a ciascuno di essi destinate, trasmettendo contemporaneamente l’elenco nominativo degli spedizionieri doganali cui le quote versate si riferiscono.
La gestione dei diritti di segreteria spetta ai Consigli che li riscuotono.
Art. 45
Le somme che, in applicazione del precedente articolo 44, spettano ai singoli Consigli sono impiegate come segue:
a) per le spese relative alla formazione e alla tenuta degli Albi;
b) per le spese generali di amministrazione, comprese quelle relative ai locali in cui hanno sede i Consigli;
c) per la corresponsione dei compensi alle persone estranee agli albi, che prestano la loro opera per la formazione e la tenuta degli albi stessi nonché per il funzionamento dei Consigli;
d) per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno ai consiglieri nazionali e compartimentali.
Gli oneri di cui alla lettera d) del precedente comma sono a carico dei Consigli che hanno provveduto alla convocazione.
Art. 46
Il bilancio consuntivo di ciascun Consiglio compartimentale e i bilanci preventivo e consuntivo del Consiglio nazionale devono riferirsi all’anno solare.
I progetti di bilancio, predisposti rispettivamente dal vice presidente del Consiglio compartimentale e dalla Giunta esecutiva del Consiglio nazionale, devono essere trasmessi al competente organo di controllo di cui al successivo art. 47, che li integra con la propria relazione; successivamente vengono presentati ai rispettivi Consigli per l’approvazione.
Dopo l’approvazione, i bilanci devono essere resi noti agli iscritti mediante affissione negli uffici delle direzioni delle circoscrizioni doganali.
Art. 47
Il controllo della gestione del Consiglio compartimentale è demandato ad un revisore e quello del Consiglio ad un Collegio di revisori.
Il revisore compartimentale è nominato dal Direttore della direzione compartimentale di ispezione ed è scelto fra funzionari della carriera direttiva in servizio presso la direzione stessa.
Il Collegio dei revisori è formato da un presidente e due membri, nominati dal Ministro per le finanze. Il presidente ed uno dei membri sono scelti fra funzionari in servizio presso il Ministero delle Finanze – Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette – con qualifica non inferiore rispettivamente a direttore di divisione e direttore di sezione od equiparata; l’altro membro è scelto fra spedizionieri doganali iscritti negli Albi, designati dalle associazioni nazionali della categoria professionale.
I revisori ed i componenti il Collegio dei revisori durano in carica fino allo scioglimento dei rispettivi Consigli e possono essere confermati. Qualora perdano i requisiti richiesti per la nomina ovvero siano impediti per un periodo superiore a due mesi, devono essere sostituiti.
I revisori compartimentali ed il Collegio dei revisori esplicano i loro compiti ai sensi degli artt. 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.
PARTE II
Il Fondo Previdenziale (10)
(10) – Gli articoli dal 48 all’84 sono stati abrogati dalla legge 16 luglio 1997, n. 230
Visto: il Ministro per le Finanze
TREMELLONI
Il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale
BOSCO


