Il sistema attuale per l’imposizione degli scambi tra Stati membri è basato su un regime transitorio introdotto nel 1993, che è divenuto obsoleto e vulnerabile alle frodi nel contesto di un sistema estremamente complesso di imposta sul valore aggiunto (IVA). Nell’ottobre 2017 la Commissione ha presentato una proposta legislativa che definisce i principi di un sistema definitivo dell’IVA per gli scambi transfrontalieri tra imprese tra Stati membri basato sull’imposizione delle forniture transfrontaliere nello Stato membro di destinazione. Considerato il fatto che l’attuazione completa del sistema definitivo dell’IVA per gli scambi intraunionali potrebbe richiedere diversi anni, si sono rese necessarie misure a breve termine per combattere la frode transfrontaliera in materia di IVA in modo più efficace e tempestivo. Anche il miglioramento e la semplificazione degli strumenti di cooperazione amministrativa, in particolare Eurofisc, sono di importanza fondamentale nella lotta contro la frode in materia di IVA in generale e per rafforzare la fiducia tra le autorità fiscali prima dell’introduzione del regime definitivo dell’IVA.

Al fine di assicurare un controllo efficace ed efficiente sull’IVA nelle operazioni transfrontaliere, il regolamento (UE) n. 904/2010 prevede la presenza di funzionari negli uffici amministrativi e durante le indagini amministrative negli altri Stati membri. Allo scopo di rafforzare la capacità delle autorità fiscali di controllare le forniture transfrontaliere, la nuova Direttiva, tra l’altro, prevede la possibilità di avviare indagini amministrative congiunte che permettono ai funzionari di due o più Stati membri di formare un unico gruppo e di partecipare attivamente a un’indagine amministrativa svolta congiuntamente.

Per contrastare le frodi transfrontaliere più gravi vengono rafforzati la governance, i compiti e il funzionamento di Eurofisc. I funzionari di collegamento di Eurofisc avranno la possibilità di accedere, scambiare, trattare e analizzare tutte le informazioni necessarie in modo rapido e di coordinare eventuali azioni di follow-up. Tale coordinamento non implica tuttavia il diritto di richiedere indagini specifiche allo Stato membro partecipante. Per ulteriori dettagli si rinvia al testo del Regolamento.