In base all’art. 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del Reg. (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale Unionale), le autorità doganali degli Stati membri dell’UE revocano le decisioni ITV se diventano incompatibili con l’interpretazione della nomenclatura doganale a seguito dell’adozione di decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci da parte del Consiglio di cooperazione doganale. In GUUE serie C 385 del 25 ottobre 2018 è stata pubblicata una comunicazione che informa dell’avvenuta modifica delle note esplicative della nomenclatura allegata alla Convenzione S.A (documento CCD n. NC2501 – relazione della 61a sessione del comitato del sistema armonizzato, «Comitato SA»). Le informazioni relative al contenuto di queste disposizioni possono essere richieste presso la Direzione Generale Fiscalità e unione doganale (TAXUD) della Commissione delle Comunità europee (Rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles, Belgio) oppure al seguente indirizzo.