Direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio del 6 novembre 2018 recante modifica della Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA: la Direttiva in questione modifica la Direttiva 2006/112/CE nell’intento di rafforzare le misure a tutela delle frodi fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), tramite la loro proroga fino al 30 giugno 2022 delle misure di cui agli articoli 199 bis e 199 ter della Direttiva 2006/112/CE. Le misure in questione, entrambe basate sull’utilizzo del cd. “reverse charge”, erano infatti destinate a scadere 31 dicembre 2018.

In particolare, l’articolo 199 bis della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio consente agli Stati membri di stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell’IVA sulle cessioni e prestazioni elencate nel suddetto articolo sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le cessioni o prestazioni («meccanismo dell’inversione contabile» o “reverse charge”).

La misura speciale del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism – QRM) di cui all’articolo 199 ter della direttiva 2006/112/CE offre invece agli Stati membri una procedura più rapida che consente di introdurre il meccanismo dell’inversione contabile per quanto riguarda specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili.

L’8 marzo 2018 la Commissione europea aveva presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione concernente gli effetti degli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva 2006/112/CE sulla lotta contro la frode. 
Secondo tale relazione, l’inversione contabile rappresenta uno strumento efficace ed efficiente per lottare contro la frode in materia di IVA in determinati settori o per prevenire il materializzarsi delle frodi IVA. Per quanto riguarda in particolare la misura speciale del QRM di cui all’articolo 199 ter della direttiva 2006/112/CE, sebbene tale meccanismo non sia mai stata utilizzato effettivamente, gli Stati membri ritengono che debba restare in piedi, in quanto strumento utile e misura precauzionale per i casi eccezionali di frodi in materia di IVA.

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