Il decreto legislativo in questione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 5.12.2011, detta alcune disposizioni  per  l’attuazione  del Regolamento (CE) n. 689/2008 per quanto concerne  in  particolare  la disciplina sanzionatoria inerente le  violazioni  delle  disposizioni del regolamento stesso sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

Ai fini del decreto in oggetto per “sostanza chimica” si intendono le sostanze di cui al  regolamento  (CE) n. 1272/2008, sia allo stato puro che contenute in una miscela,  o una miscela, fabbricata o ricavata dalla natura, ad esclusione  degli organismi viventi, che rientra in una delle seguenti categorie:

1)   pesticidi,   compresi   formulati   pesticidi    altamente pericolosi;

2) sostanze chimiche industriali;

Le misure sanzionatorie prevedono pene amministrativo-pecuniaria da 5.000  euro  a  90.000   euro, salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, applicabili nelle ipotesi specifiche indicate dagli artt. 3-8 del decreto. Ai fini  dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

L’attivita’ di vigilanza è esercitata dall’Autorità nazionale designata (in Italia il Ministero della Salute) e, nell’ambito delle rispettive competenze,  dalla  Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza.

Allegati: Presidente Repubblica – DLgs – 200 – 27102011