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Newsletter N. 12 del 14 maggio 2012

maggio 12, 2012 scritto da ·

Utilizzo di autoveicoli immatricolati in Svizzera da parte di soggetti residenti in Italia 

Con comunicazione Prot. 56256 /RU del 7 maggio 2012, l’Agenzia delle Dogane informa che a seguito della pubblicazione, da parte di alcuni organi di stampa, di una serie di articoli in materia di utilizzo nell’UE di autoveicoli immatricolati in Svizzera da parte di soggetti residenti in Italia, si rende necessario un intervento volto a fornire chiarezza sull’argomento, al fine di consentire agli interessati il rispetto della norma.

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Ottenimento Status di Operatore Economico Autorizzato: modifiche alla documentazione richiesta

Con la Circolare 10/D  dell’11 maggio 2012, l’Agenzia delle Dogane informa che in ottemperanza alle modifiche introdotte dall’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 /recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, cd. “legge di stabilità 2012”), il certificato camerale, previsto dalla circolare 36/D del 28.12.2007, richiesto ai fini dell’ottenimento della certificazione AEO, non è più richiesto…

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Utilizzo di autoveicoli immatricolati in Svizzera da parte di soggetti residenti in Italia

maggio 12, 2012 scritto da ·

Con comunicazione Prot. 56256 /RU del 7 maggio 2012, l’Agenzia delle Dogane informa che a seguito della pubblicazione, da parte di alcuni organi di stampa, di una serie di articoli in materia di utilizzo nell’UE di autoveicoli immatricolati in Svizzera da parte di soggetti residenti in Italia, si rende necessario un intervento volto a fornire chiarezza sull’argomento, al fine di consentire agli interessati il rispetto della norma.

Viene innanzitutto evidenziato che il regime di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è disciplinato dagli artt. 137 e ss. del Regolamento (CEE) del 12 ottobre 1992 n. 2913 del Consiglio (Codice doganale comunitario) e dagli articoli 558/561 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 (come modificato dal Regolamento CE n. 993/01), cd. “DAC”, che prevedono, in via generale, l´esonero totale dai dazi all’importazione per un mezzo di trasporto che sia immatricolato fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori dello stesso territorio e da essa guidato.

Gli articoli 559, 560 e 561 delle DAC disciplinano, invece, i casi in cui le persone fisiche stabilite nel territorio doganale dell’UE possono beneficiare dell’esonero totale dai dazi all’importazione nel caso di utilizzo di autoveicoli immatricolati in paesi terzi. L’Agenzia precisa che, ai sensi di tale normativa, è consentito il passaggio ai valichi di persone con residenza nella UE alla guida di autovetture immatricolate in paesi terzi (es. Svizzera), in esonero totale dal pagamento dei dazi all’importazione ed IVA, nei seguenti casi:

1. Uso a titolo occasionale e di emergenza

Tale fattispecie consente l’utilizzo dell’autoveicolo immatricolato all’estero da parte dei soggetti residenti nell’UE per un periodo massimo di cinque giorni e non comporta alcuna contestazione a carico dei medesimi, purché sussistano e siano debitamente giustificate e comprovate le motivazioni dell’utilizzo dell’autoveicolo.

2. Mezzo di trasporto in locazione

Il relativo contratto deve essere stato stipulato con azienda estera avente per oggetto sociale la locazione di autoveicoli per uso privato ed esibito all’autorità doganale all’atto dell’ingresso nella UE. L’utilizzo di detto mezzo è consentito per un termine massimo di otto giorni dalla data di stipulazione del contratto stesso.

3. Utilizzo sistematico per motivi di lavoro di autoveicoli e altri mezzi di trasporto immatricolati all’estero

L’esonero è concesso per un biennio su formale istanza da presentare preventivamente, anche con e-mail, a cura dell’interessato (lavoratore di nazionalità italiana alla guida di automobili di proprietà di impresa svizzera), all’autorità doganale competente (Uffici delle dogane di frontiera: Como, Varese e Tirano), al fine dell’ottenimento di apposita autorizzazione alla guida del mezzo.

Pertanto, l’utilizzo senza l’autorizzazione doganale, da parte di un residente in Italia di un auto immatricolata in paesi terzi, comporta la denuncia per contrabbando sin dall’atto di ingresso nel territorio UE, ai sensi dell’art. 216 del T.U.L.D. (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), l’applicazione di una sanzione da due a dieci volte i diritti doganali gravanti sul valore del mezzo di trasporto (dazio e IVA) e la confisca del mezzo stesso.

In calce alla comunicazione sono indicati i riferimenti degli uffici delle dogane interessati cui è rivolgersi per ulteriori informazioni, nonché l’analogo comunicato pubblicato dall’Amministrazione federale delle dogane svizzere.

Allegati: Agenzia Dogane – 2012 – Comunicati – 56256 – 7052012

 

Ottenimento Status di Operatore Economico Autorizzato: modifiche alla documentazione richiesta

maggio 12, 2012 scritto da ·

Con la Circolare 10/D  dell’11 maggio 2012, l’Agenzia delle Dogane informa che in ottemperanza alle modifiche introdotte dall’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 /recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, cd. “legge di stabilità 2012”), il certificato camerale, previsto dalla circolare 36/D del 28.12.2007, richiesto ai fini dell’ottenimento della certificazione AEO, non è più richiesto.

In particolare, all’atto dell’esame dell’istanza, entro i termini indicati nella nota prot. 175429 del 13.12.2009, il personale dell’Ufficio delle dogane competente per la ricezione e gestione dell’istanza dovrà visionare tramite accesso alla banca dati “TELEMACO” o “SERPICO” il nominativo del richiedente persona fisica o del/dei rappresentanti legali del richiedente persona giuridica al fine di verificare che la dichiarazione sostitutiva di cui agli allegati 3 o 3bis, della Circolare 36/D del 28.12.2007 come modificata dalla circolare 41/D del 30.12.2011, resa ai sensi del DPR 445/2000, sia presentata dai soggetti indicati dalla medesima (il richiedente persona fisica e il/i legale/i rappresentante/i se il richiedente è una persona giuridica) e successive modifiche. Qualora le dichiarazioni sostitutive non siano presentate da tutti i soggetti previsti, l’istanza dovrà essere integrata dalla documentazione aggiuntiva e posta nel relativo stato di AIDA.

Per quanto ruguarda l’acquisizione delle comunicazioni antimafia (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 2 giugno 1998, n. 252), l’Agenzia comunica che questa sarà effettuata dall’Ufficio Regimi Doganali e Fiscali della Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, mediante accesso alla banca dati della Prefettura di Roma, tramite il sistema SI.CE.ANT – Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia.

Il controllo sarà effettuato su tutte le istanze accettate a partire dal 1° gennaio 2012. L’acquisizione delle comunicazioni antimafia avverrà immediatamente dopo l’accettazione dell’istanza da parte del medesimo Ufficio centrale regimi doganali e fiscali e sarà acquisito agli atti dello stesso.

Gli Uffici delle dogane saranno informati, nel corso della fase di audit, dell’esito dell’acquisizione solo nel caso in cui dall’accesso alla predetta banca dati risulti l’esistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n 490 a carico del o dei soggetti di cui all’art. 2, comma 3, del citato D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 3

La circolare 10/D precisa inoltre che le dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati 3 e 3bis della circolare 36/2007, sono richieste con la duplice finalità di:

a) verificare in capo al soggetto richiedente – persona fisica o ai legali rappresentanti del richiedente-persona giuridica (inclusi i soggetti che abbiano ricevuto formale procura in materia doganale), la mancanza dei motivi ostativi di cui all’art. 14 septies, let. b) e c) del reg. (CEE) 2454/93, condizione essenziale per l’accettazione dell’istanza ai fini dell’ottenimento di una certificazione AEO e che riguardano condanne subite anche in data precedente ai tre anni antecedenti alla presentazione dell’istanza;

b) esaminare in anticipo e quindi valutare le eventuali situazioni giuridiche in capo al soggetto richiedente – persona fisica o ai legali rappresentanti del richiedente-persona giuridica ai fini della valutazione in sede di audit del requisito dell’affidabilità doganale di cui all’art. 14nonies del citato Reg. (CEE) 2454/93 e del punto 1.2.3. della circolare 36/2007 e successive modifiche. Ciò al fine di velocizzare il procedimento amministrativo, consentendo all’Amministrazione doganale di valutare l’eventuale applicazione del medesimo art. 14nonies, p.1, ultimo capoverso.

Rispetto a dette dichiarazioni sostitutive di certificazione, acquisite in sede di presentazione dell’istanza, l’Ufficio delle dogane procederà alla verifica di cui sopra.

In fase di audit, poi, l’ufficio delle Dogane procederà al controllo a tappeto delle stesse chiedendone la verifica di veridicità alla competente Procura della Repubblica, secondo le modalità individuate al punto 12.3 della circolare 36/2007. Il controllo in questione mira a verificare i requisiti di cui ai richiamati art. 14 septies, lett. b) e c) e art. 14 nonies del Reg. (CEE) 2454/93.

Nhe nel caso di persone giuridiche, per gli amministratori diversi dal o dai rappresentanti legali (non avendo essi prodotto la dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 3bis), l’ufficio delle dogane, al fine di verificare i requisiti di cui all’art. 14nonies del reg. (CEE) 2454/93, dovrà richiedere il certificato dei carichi pendenti e il casellario giudiziale come “acquisizione d’ufficio delle informazioni”, da attivare immediatamente dopo l’inizio della fase di audit secondo le modalità individuate al punto 1.2.3 della circolare 36/2007.

Il controllo e le acquisizioni d’ufficio delle informazioni devono essere effettuati prima dell’emissione del provvedimento finale. I termini del procedimento non sono interrotti, né sospesi in conseguenza di tale controllo, per cui gli Uffici delle dogane dovranno procedere agli adempimenti di cui sopra entro i termini relativi alla fase di audit stabiliti in 80 giorni di calendario più eventuali 30 dal punto 2 della nota prot. 175429 del 23.12.2009.

A tale proposito gli Uffici delle dogane vengono invitati a contattare al più presto le Prefetture competenti nel proprio ambito territoriale, al fine di conseguire (ove disponibile) la registrazione al servizio riservato alle P.A. di richiesta dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti “on line” previsto sia per il controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 che per la richiesta d’ufficio dei certificati in parola.

Qualora dal controllo a tappeto delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del contenuto della autocertificazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente concessi (art 75 del DPR 445/2000). Ciò implica che se la non veridicità riguarda i motivi ostativi di cui all’art. 14septies, lett. b) e/o c) del Reg. (CEE) 2454/93, si procede al rigetto dell’istanza e, quindi, al diniego di certificato AEO a seguito della constatata mancanza dei pre-requisiti necessari all’accettazione dell’istanza stessa. In pratica, come chiarito dalla stessa Commissione Europea tramite l’Helpdesk AEO, ai sensi dell’art. 9, p.1 del Reg. CEE 2913/1992, una decisone favorevole all’interessato (accettazione dell’istanza) è revocata o modificata quando, in ipotesi diverse in applicazione all’art.8 del medesimo regolamento non ricorrevano uno o più presupposti per la sua adozione.

Qualora dal controllo emergano dichiarazioni mendaci, atti falsi o uso degli stessi nel procedimento in esame, l’ufficio delle Dogane inoltrerà immediatamente notizia di reato alla competente Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 76, c. 1, del citato DPR 445/2000.

Si rammenta che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 76 del DPR 445/2000, l’esibizione di atto contenente dati non veritieri equivale ad uso di atto falso.

La dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 3 e 3bis ha la stessa validità temporale dei documenti sostituiti e cioè sei mesi dalla data di rilascio, e non deve essere autenticata, pertanto, non è soggetta ad imposta di bollo né richiede in allegato copia del documento di identità.

Considerata la validità temporale di tale dichiarazione sostitutiva gli uffici delle Dogane in sede di post-audit provvederanno ad effettuare “a campione” l’acquisizione d’ufficio delle informazioni relative ai carichi pendenti e al casellario giudiziale presso la competente Procura della Repubblica ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di cui all’rt. 14nonies del Reg. (CEE) 2454/93. L’acquisizione delle informazioni presso la Procura è obbligatoria nel caso in cui l’Amministrazione doganale abbia informazioni o notizie che si renda necessario verificare per il mantenimento della certificazione AEO.

Allegati: Agenzia Dogane – Crcolari – 10D – 11052012

Semplificazione adempimenti doganali, rilascio automatizzato dei Certificati P2

maggio 12, 2012 scritto da ·

La Circolare 8/D del 9 maggio 2012, l’Agenzia delle Dogane fornisce un nuovo quadro delle modalità operative da porre in essere da parte degli operatori economici interessati al rilascio dei certificati P2 (Certificate for the export of pasta to the USA), di cui all’art. 2 del Regolamento CE 88/2007 del 12/12/2006, il quale sostituisce le precedenti istruzioni dettate con circolare n. 21/D del 10 novembre 2009, prot.n.134201/RU.

Come è noto il certificato denominato P2, composto da un originale e tre copie, introdotto con apposita regolamentazione comunitaria a seguito dell’adozione di specifici accordi tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America, accompagna l’esportazione verso gli USA di paste alimentari di cui ai codici NC 1902 11 00 e 1902 19 della Tariffa doganale e viene rilasciato dall’Agenzia delle Dogane.

A decorrere dal 2 luglio 2012, l’operatore economico che intenda chiedere il rilascio di tale certificato (in luogo dell’istanza cartacea, finora presentata all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, in relazione alla sede legale della Ditta), dovrà solo indicare il codice documento “C012” nella casella 44.7 del singolo della dichiarazione di esportazione verso gli USA di pasta alimentare di cui ai codici NC 1902 11 00 e 1902 19.

L’indicazione del suddetto codice, obbligatoria per ogni singolo interessato all’esportazione di cui sopra, determina l’emissione da parte del sistema informatico doganale – AIDA – di un certificato P2 recante fedelmente i dati esposti in dichiarazione.

Qualora non venga indicato il codice documento “C012” nel campo 44.7, il sistema non accetterà la dichiarazione di esportazione, segnalando il rifiuto con apposito messaggio di errore, pur in presenza delle condizioni per cui si rende necessario il rilascio del certificato P2.

Al certificato P2 viene attribuita una numerazione unica progressiva nazionale per ciascun anno solare. Per il 2012 la numerazione in questione inizierà dal 2 luglio. Al fine di evidenziare il collegamento tra la dichiarazione doganale ed il certificato, il numero ad esso attribuito viene anche riportato, per ogni singolo interessato, in corrispondenza del codice C012.

Per ritirare il certificato P2 – originale e Copy 1 – l’operatore economico dovrà recarsi, presso l’Ufficio delle Dogane di emissione della dichiarazione di esportazione che, sulla base del MRN comunicato dal medesimo, provvederà alla stampa e al rilascio del certificato stesso debitamente firmato e timbrato.

A far data dal 2 luglio 2012 i certificati rilasciati in applicazione della citata circolare n.21/D del 10 novembre 2009 e non utilizzati non saranno più validi.

L’Agenzia fa inoltre presente che la rettifica/revisione di singoli della dichiarazione interessati al rilascio del certificato di cui si tratta, comporta l’emissione di un nuovo certificato conforme alle variazioni apportate alla dichiarazione doganale. La stampa e consegna del nuovo certificato P2 è subordinata alla restituzione degli esemplari eventualmente già in possesso dell’operatore economico. Nessun nuovo documento verrà rilasciato, invece, nel caso in cui la rettifica della dichiarazione non incida su campi rilevanti rispetto al certificato già emesso.

Diversamente, l’annullamento di una dichiarazione di esportazione comporta il contestuale annullamento di tutti gli eventuali certificati P2 correlati; anche in questo caso l’operatore economico dovrà restituire gli esemplari degli eventuali certificati in suo possesso.

Si rappresenta, infine, che per ottenere il rilascio di un “duplicato” l’operatore economico dovrà presentare all’Ufficio delle Dogane di emissione della dichiarazione di esportazione l’originale della denuncia di smarrimento e la ricevuta di pagamento degli oneri dovuti all’Agenzia delle Dogane.

Per le modalità operative di utilizzo della nuova procedura informatica da parte degli uffici doganali si rinvia ad apposito protocollo procedurale di prossima emanazione e alle ulteriori istruzioni che verranno fornite dalla Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione.

Allegati:  Agenzia Dogane – Crcolari – 8D – 9052012

Protocolli procedurali per l’esecuzione dei controlli nel settore impositivo delle accise

maggio 12, 2012 scritto da ·

Con la Circolare 9/D del 9 maggio 2012 l’Agenzia delle Dogane ricorda che con la circ. n.44/D dell’8 marzo 2000 era stato diramato il protocollo procedurale per l’esecuzione dei controlli in materia di accise. Con la successiva circolare n.5/D del 20 febbraio 2009, tenuto conto delle modifiche normative introdotte dal D.lgs. n.26/2007, si è proceduto ad un successivo aggiornamento mediante sostituzione delle schede dalla n.4.01 alla n.4.07, nonché della n.4.09.,appartenenti alla sezione 4 – “Prevenzione e Controllo”.

Con la nuova circolare 9/D l’Agenzia provvede ora a diramare le schede 4.07 (“Inventario Verifica” depositi fiscali prodotti energetici) e 4.08 (denaturazioni prodotti energetici escluso GPL), riportate in allegato al provvedimento.

Allegati:  Agenzia Dogane – Crcolari – 9D – 9052012

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