Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 luglio 2011-12 gennaio 2012)
ottobre 16, 2011 scritto da Redazione ·
L’art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall’art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, prevede che per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il mese, si applica un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi. Read more
Fissazione del nuovo tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali oltre i 30 giorni
settembre 12, 2010 scritto da Redazione ·
Con decreto 28 luglio 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze è stato fissato, ai sensi dell’art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato (DPR 23 gennaio 1973, n. 43), il tasso di interesse semestrale per il pagamento differito dei diritti doganali relativo al periodo dal 13 luglio 2010 al 12 gennaio 2011.
Si ricorda che il sopramenzionato articolo del TULD prevede che il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta dei diritti doganali, venga commisurato ad un tasso di interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi. Il nuovo saggio di interesse viene stabilito nella misura del 0,731 per cento annuo.
Allegati: Ministero Finanze – 2010 – Decreti – 28072010
Disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi
giugno 27, 2010 scritto da Redazione ·
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 145 del 24.6.2010 è stato pubblicato il d.l. 23 giugno 2010, n. 94, che apporta alcune modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise). In particolare, vengono aumentate le accise sul tabacco trinciato a taglio fino usato per arrotolare le sigarette. Ciò in quanto si è registrata negli ultimi tempi la tendenza da parte dei fumatori a sostituire le sigarette preconfezionate con quelle arrotolate a mano utilizzando tale tipo di tabacco (che ha un prezzo di vendita al pubblico molto più economico), con conseguente perdita di gettito per lo Stato dovuta ai minori introiti derivanti dalla rivendita delle sigarette.
Allegati: Ministero Finanze – 2010 – Decreti – 94 -23062010
Disposizioni per il contrasto alle frodi fiscali IVA internazionali e nazionali
aprile 25, 2010 scritto da Redazione ·
In G.U.R.I. n. 88, del 16 aprile 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 marzo 2010, che stabilisce le modalità ed i termini per la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cd. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001. L’obbligo in questione, previsto dall’art. 1, comma 1 del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali) grava in relazione alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010 a carico dei soggetti passivi IVA e riguarda in particolare i dati relativi alle operazioni seguenti, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei suddetti Stati o territori in “black list” individuati individuatri dai 2 decreti citati più sopra:
a) cessioni di beni;
b) prestazioni di servizi rese;
c) acquisti di beni;
d) prestazioni di servizi ricevute.
I dati in oggetti vanno comunicati tramite apposito modello completo delle relative istruzioni per la compilazione, il quale sarà approvato mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto in esame.
Tale modello di comunicazione va presentato con la seguente periodicità:
a) trimestralmente, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
b) mensilmente, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).
I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestri già trascorsi.
Per quanto riguarda gli elementi informativi da indicare nelle comunicazioni, si tratta dei seguenti:
a) codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l’operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
c) in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima e’ stabilita, residente o domiciliata;
d) in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima e’ stabilita, residente o domiciliata;
e) periodo di riferimento della comunicazione;
f) per ciascuna controparte, l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione;
g) per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l’importo complessivo della relativa imposta;
h) per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualita’ precedenti, l’importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.
Nel modello di comunicazione sono incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, nel periodo di riferimento di cui sopra.
Allegati: Ministero Finanze – 2010 – Decreti – 30032010
Nuova fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio 2010-12 luglio 2010
aprile 12, 2010 scritto da Redazione ·
Con decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 26 febbraio 2010 (in G.U. n. 77 del 2.4.2010) viene fissato il nuovo tasso di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, stabilito nella misura dello 0,323 per cento annuo per il periodo 13 gennaio 2010 – 12 luglio 2010.
L’art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (DPR 23 gennaio 1973, n. 43), stabilisce infatti che per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi.


