Conferimento d’azienda: plafond condivisibile
dicembre 18, 2011 scritto da Redazione ·
Con la Risoluzione n. 124/E del 14.12.2011, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che qualora a seguito di un’operazione straordinaria di conferimento di un ramo d’azienda, la conferente e la conferitaria prevedono di effettuare operazioni che attribuiscono lo status di esportatore abituale, il plafond maturato dalla prima anteriormente all’effettuazione della suddetta operazione straordinaria, può essere condiviso con la conferitaria. L’Amministrazione conferma quindi un precedente orientamento, prevedendo la possibilità per la conferitaria di fruire del plafond maturato dalla conferente, e quindi di subentrare nello status di esportatore abituale della prima. Perché tale condivisione possa aver luogo, devono sussistere tuttavia 2 precise condizioni: 1) nell’atto di conferimento deve essere menzionato che il trasferimento del plafond è stato accordato dalle parti e che la conferitaria subentra in tutti i rapporti obbligatori attivi e passivi del ramo di azienda; 2) la conferitaria deve proseguire, con soluzione di continuità, nell’attività svolta dal soggetto conferente.
Allegati: Agenzia Entrate – 2011 – Risoluzione – 124E – 14122011
Fatturazione ed omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente, le precisazioni del fisco
dicembre 12, 2011 scritto da Redazione ·
Con la circolare n. 52/E del 2 dicembre 2011, l’Agenzia delle entrate, ribaltando il proprio precedente orientamento, prende atto di alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione e precisa che gli uffici finanziari possono riesaminare le violazioni da “omessa regolarizzazione” degli obblighi di fatturazione compiute al 31 marzo 1998, fino a quando, cioè, era in vigore la vecchia normativa. Inoltre si rende applicabile il principio del favor rei anche in relazione all’imposta dovuta, in quanto il recupero della stessa ha natura sanzionatoria e non di imposizione fiscale. L’applicazione di tale disciplina sanzionatoria, nel rispetto del principio del favor rei, ha dato origine ad un diffuso contenzioso. Il previgente art. 41 del DPR 633/72, prevedeva che il soggetto passivo che avesse acquistato beni o servizi senza emissione della fattura, o con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato, era tenuto a regolarizzare l’operazione. Laddove tale regolarizzazione non fosse avvenuta, al cessionario o committente veniva chiesta sia l’imposta non applicata, sia la sanzione relativa alla violazione dell’obbligo di fatturazione.
A partire dal 1 aprile 1998, invece, il legislatore ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio in virtù del quale il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito (salva la responsabilità del cedente o del commissionario), con una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di lire cinquecentomila (25 euro), sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione (articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997).
La novità più importante che è stata introdotta riguarda il fatto che non è più richiesto, nei casi di omessa regolarizzazione, il recupero dell’imposta nei riguardi del cessionario, e, pertanto, l’ufficio non deve più procedere al recupero del tributo nei confronti dello stesso.
Sulla base delle nuove precisazioni dell’Amministrazione Finanziaria, nessuna imposta è dovuta dal committente o cessionario che non ha messo in regola gli acquisti con fattura irregolare o senza averla mai ricevuta. Tale regola riguarda anche le violazioni commesse fino al 31 marzo 1998, in applicazione del principio del favor rei. Di conseguenza, gli uffici finanziari vengono invitati a riesaminare i contenziosi pendenti, al fine di applicare il principio del favor rei.
Allegati: Agenzia Entrate – 2011 – Circolari – 52E – 2122011
Accise: autoconsumo interno di carbone fossile importato
novembre 7, 2011 scritto da Redazione ·
Con la risoluzione N. 103/E del 28 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’IVA sul valore dell’accisa, nel caso di importazione di carbone fossile (NC 27011290), senza pagamento dell’IVA sull’accisa da parte di un soggetto passivo “registrato” per essere successivamente destinato ad un proprio impianto di produzione di energia elettrica, formando oggetto di “autoconsumo interno”. L’amministrazione fiscale chiarisce in proposito che al fine di consentire il pagamento dell’IVA sul valore dell’accisa dovuta in relazione ai quantitativi di carbone fossile importato e utilizzato nella propria impresa dallo stesso soggetto importatore, è possibile emettere un documento, anche sotto forma di autofattura (ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972), che costituisca integrazione dell’originaria bolletta doganale. Read more
Contributo obbligatorio Oli usati, ridotto il contributo per l’anno 2011
agosto 8, 2011 scritto da Redazione ·
Con la circolare N. 37/E del 29 luglio 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di territorialità dei servizi, disciplina che come noto ha subito profondi cambiamenti a partire dal 1° gennaio 2010 per via dell’adozione del opera del D.lgs 18/2010. Fra le novità principali v’è lo sdoppiamento dei criteri per l’individuzione del luogo dove si considera effettuata la prestazione, con la conseguente estensione pressoché generalizzata del meccanismo del reverse charge ogni volta in cui cliente e fornitore del servizio – soggetti passivi – sono in due Stati diversi, e l’inclusione fra i soggetti passivi degli enti non commerciali, anche per gli acquisti di servizi effettuati nell’ambito dell’attività istituzionale.
Fino al 31 dicembre 2009 (deroghe a parte), i servizi si consideravano prestati in Italia se il prestatore era stabilito nel territorio dello Stato.
Ora l’operazione è territorialmente rilevante nel Paese in cui è stabilito chi richiede il servizio (ossia il committente), qualora si tratti di soggetto passivo Iva (operazioni B2B, ovvero business to business). Al contrario, in caso di operazioni business to consumer (B2C), l’operazione si considera effettuata nello Stato del prestatore.
Nell’ambito della prima tipologia di operazioni (B2B), perché l’operazioni si consideri effettuata in Italia occorre in particolare verificare due requisiti: 1) che il committente è soggetto passivo e 2) che agisce in tale veste stabilito in Italia. Imprenditori, artisti e professionisti escono dalla sfera di tali operazioni quando acquistano i servizi al di fuori della loro attività.
Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della circolare.
Allegati: Agenzia Entrate – 2011 – Circolari – 37E – 29072011
Dall’Agenzia delle Entrate ulteriori precisazioni in merito all’inclusione nell’archivio VIES ed i controlli sui soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie
agosto 8, 2011 scritto da Redazione ·
Con la Circolare n.39/E del 1 agosto 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’iscrizione nell’Archivio Vies, ossia la banca dati che consente agli operatori commerciali titolari di una partita Iva che effettuano cessioni intracomunitarie, di verificare la validità del numero di identificazione Iva delle loro controparti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell’Unione Europea.
Per rafforzare il contrasto alle frodi Iva realizzate nel quadro degli scambi intracomunitari, il legislatore nazionale è infatti intervenuto con l’articolo 27 del Dl 78/2010, attuato dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollati con i numeri 188376 e 188381 del 29 dicembre 2010. La normativa in questione ha ridisciplinato le modalità di inclusione nell’archivio, compresi i casi di eventuale diniego o revoca della stessa, per i soggetti che hanno manifestato l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie e determinato i criteri di valutazione dei contribuenti ai fini dell’inclusione nell’archivio informatico dei soggetti che pongono in essere operazioni intracomunitarie.
Con la circolare n. 39/E/2011 l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente a chiarire che se entro 30 giorni dalla manifestazione di volontà espressa dal contribuente di effettuare operazioni intracomunitarie non arriva alcuna comunicazione in senso contrario, l’operatore, già a partire dal trentunesimo giorno potrà effettuare le operazioni intracomunitarie secondo il regime fiscale suo proprio. Sono previsi una serie di controlli preliminari durante questi trenta giorni, tramite cui l’Agenzia verificherà che l’operatore non sia “a rischio” di eventuali comportamenti fraudolenti. Qualora venga rilevata la presenza di un rischio, essa emanarà un provvedimento di diniego all’inserimento del contribuente nell’Archivio Vies.
La manifestazione di volontà è già stata espressamente richiesta per quanti hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dalla data di approvazione dei sopra citati provvedimenti (29 dicembre 2010) e alla stessa potrebbe conseguire un provvedimento di diniego o, in caso di inclusione, una successiva revoca, a esito di specifici controlli dell’Agenzia. Per coloro invece, che hanno iniziato precedentemente l’attività, è stato previsto un periodo transitorio durante il quale sono esclusi dall’archivio tutti quei soggetti che nell’ultimo biennio non hanno effettuato operazioni intracomunitarie o hanno posto in essere irregolarità in materia di Iva.
Una volta estromessi dall’elenco, gli operatori possono comunque rimuovere o sanare i fatti e le violazioni che hanno determinato l’esclusione e, per effettuare operazioni intracomunitarie, sarà possibile presentare una nuova istanza.
Ai controlli preliminari effettuati nei 30 giorni dalla manifestazione di volontà ad effettuare operazioni intracomunitarie, seguiranno poi una serie di più approfonditi controlli nei sei mesi successivi. Se nel corso di tale periodo dovesse emergere la presenza di operazioni evasive o tentativi di frode, l’inclusione nell’Archivio Vies potrà essere revocata. È, inoltre, previsto un monitoraggio costante della attività dei contribuenti presenti nell’Archivio Vies, sempre a fini di prevenzione.
L’Agenzia delle entrate fornisce infine chiarimenti sulla gestione dell’inclusione nell’Archivio Vies dei contribuenti interessati da operazioni straordinarie, prevedendo una procedura finalizzata a garantire la continuità operativa a chi, pur con una partita Iva diversa, mantiene i precedenti requisiti per la presenza nella banca dati.
Per quanto riguarda, in particolare, l’ambito soggettivo, viene ricordato che dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate dall’articolo 27 del decreto legge n. 78 del 2010 all’articolo 35 del decreto IVA), tutti i soggetti che intraprendono l’esercizio di una impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, per poter essere inclusi nell’Archivio VIES, devono manifestare, al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, la volontà di porre in essere tali operazioni.
Tuttavia, poiché l’esigenza di effettuare operazioni intracomunitarie può sorgere anche nel corso dello svolgimento dell’attività, la predetta manifestazione di volontà può essere espressa anche in tempi successivi all’avvio della stessa da parte di soggetti già titolari di partita IVA. Allo stesso modo, potendo la detta esigenza venire anche successivamente meno, i contribuenti possono in qualsiasi momento comunicare la volontà di retrocedere dall’opzione, onde evitare di essere sottoposti agli specifici controlli che conseguono all’inserimento della posizione nell’Archivio VIES.
Ai sensi del provvedimento n. 188376 del 2010, anche i soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini IVA (modello ANR) ai sensi dell’articolo 35-ter del decreto IVA possono esprimere la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie, così come quelli identificati tramite nomina di un rappresentante fiscale a norma dell’articolo 17, terzo comma, del medesimo decreto. Ai predetti fini, viene individuato il Centro Operativo di Pescara come competente per ricevere le istanze da parte dei soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini IVA.
Relativamente ai contribuenti cosiddetti “minimi” (art. 1, commi 96 e seguenti, l. 244/2007), la circolare n. 36/E del 2010 specifica che tali soggetti non effettuano cessioni intracomunitarie di beni e servizi in senso tecnico, ma operazioni attive con applicazione dell’IVA interna. La stessa circolare ha precisa tuttavia che i contribuenti “minimi” possono effettuare acquisti intracomunitari di beni e servizi (ex articolo 1, comma 100, della legge n. 244 del 2007) e che, in relazione a tali acquisti, anche essi sono tenuti a compilare l’elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie. Anche loro, pertanto, sono tenuti a manifestare la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, onde ottenere l’inclusione nell’Archivio VIES.
Alle medesime conclusioni si perviene con riferimento agli enti non soggetti passivi d’imposta che non effettuano alcun tipo di attività commerciale (neanche in via secondaria), qualora siano tenuti ad identificarsi ai fini IVA poiché hanno superato la soglia di 10.000 euro relativa agli acquisti intracomunitari, ovvero hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia ex art. 38, comma 5, lett. c), e comma 6, del d.l. 331/1993. Analogamente, tenuto conto di quanto precisato al paragrafo 12.2 della circolare n. 13 del 23 febbraio 1994, anche i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto IVA devono chiedere l’inclusione nell’Archivio VIES nel caso di opzione per la tassazione in Italia, ovvero di superamento della soglia di 10.000 euro relativa agli acquisti intracomunitari.
Allegati: Agenzia Entrate – 2011 – Circolari – 39E – 01082011


