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Obbligazione doganale sorta a seguito dell’introduzione irregolare di merci

marzo 26, 2012 scritto da ·

Con sentenza della Seconda Sezione del 17 novembre 2011 (Causa C-454/10), la Corte di Giustizia UE fornisce alcuni chiaramenti interpretativi relativi all’art. 202, n. 3, secondo trattino, del Reg. (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario). La Corte precisa in particolare, che tale disposizione va interpretata nel senso che va considerato debitore dell’obbligazione doganale sorta per effetto dell’introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell’Unione europea anche colui che, pur senza concorrere direttamente all’introduzione, vi abbia partecipato come intermediario ai fini della conclusione di contratti di compravendita relativi alle merci medesime, sempre che sapesse o dovesse secondo ragione sapere che tale introduzione sarebbe stata irregolare (circostanza, quest’ultima, che spetta al giudice del rinvio acclarare).

Allegati:Corte – 2010 – Causa C454_10 – Sentenza – 17.11.2011

Regime del deposito diverso dal deposito doganale

marzo 26, 2012 scritto da ·

Con sentenza della Settima Sezione del 21 dicembre 2011  (Causa C-499/10), la Corte di Giustizia UE  chiarisce la portata dell’art. 21, n. 3, della sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 (Direttiva 77/388/CEE), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE, specificando che gli Stati membri non possono considerare i gestori di depositi diversi dal deposito doganale (es. depositi IVA), responsabili in solido per il pagamento dell’IVA dovuta dai loro clienti per le forniture di merci, provenienti da tale deposito, effettuate a titolo oneroso dal proprietario delle stesse, nel caso i gestori siano in buona fede e non sia possibile addebitare loro alcuna colpa o negligenza.

Allegati: Corte – 2010 – Causa C499_10 – Sentenza – 21.12.2011

Carnet TIR: competenza per riscuotere un debito doganale dello Stato membro nel cui territorio si è verificata un’infrazione commessa nel corso di un trasporto

marzo 6, 2011 scritto da ·

Con Sentenza della Prima Sezione del 22 dicembre 2010 pronunciata su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo di Spagna, la Corte di Giustizia UE (Causa C-488/09) ha fornito delle precisazioni in merito all’interpretazione dell’art. 221, n. 3, del Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992) e degli artt. 454, n. 3, e 455 del Reg. (CEE) n. 2454/1993, che fissa le disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario (“DAC”).

Gli articoli in questione, in particolare, devono essere interpretati nel senso che, allorché la presunzione di competenza per riscuotere un debito doganale dello Stato membro nel cui territorio un’infrazione commessa nel corso di un trasporto con carnet TIR è stata constatata viene meno in seguito ad una sentenza che stabilisce che tale infrazione è stata commessa nel territorio di un altro Stato membro, la competenza a riscuotere tale debito passa alle  autorità doganali di quest’ultimo Stato, ma a condizione che i fatti costitutivi di tale infrazione siano stati deferiti in giustizia entro due anni a decorrere dalla data in cui l’associazione garante (per quanto riguarda il territorio in cui la stessa infrazione è stata constatata) ha avuto notizia di quest’ultima.

L’art. 455, n. 1, delle DAC, in combinato disposto con l’art. 11, n. 1, della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnets TIR, firmata a Ginevra il 14 novembre 1975, deve inoltre essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle trattate nella causa in oggetto, un’associazione garante non può far valere il termine di prescrizione previsto da tali disposizioni, allorché le autorità doganali dello Stato membro nel cui territorio essa è responsabile le notificano, entro un anno a decorrere dalla data in cui tali autorità hanno avuto conoscenza della sentenza esecutiva che identifica la loro competenza, i fatti che hanno dato luogo al debito doganale che essa dovrà pagare per l’ammontare della somma che essa garantisce.

Allegati: Corte – 2010 – Causa C488_09 – Causa – 30.11.2009, Corte – 2010 – Causa C488_09 – Sentenza – 26.2.2011

ITV e merci “di un solo tipo” i chiarimenti della CGUE

marzo 6, 2011 scritto da ·

Con sentenza della Terza Sezione del 2 dicembre 2010 pronunciata su domanda di pronuncia pregiudiziale dall’Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia), la Corte di Giustizia UE, nell’ambito della Causa C-199/09, precisa la portata dell’art. 6, n. 2, del Reg. (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, stabilisce  che quando gli elementi di differenziazione relativi a merci simili incidono ai fini della classificazione tariffaria di queste ultime, dette merci non possono essere considerate come costituenti “un solo tipo” ai sensi dell’art. 6 delle DAC. Di conseguenza, colui che voglia presentare una richiesta ITV con riferimento alle merci in questione, dovrà inoltrare all’amministrazione doganale tante istanze separate per quante sono le stesse. Viceversa, se le merci presentano caratteristiche simili, e gli elementi di differenziazione sono privi di qualsivoglia rilevanza ai fini della loro classificazione tariffaria, l’interessato potrà presentare un’unica richiesta ITV, in quanto le stesse possono essere considerate come costituenti “un solo tipo di merci”.

Allegati: Corte – 2010 – Causa C199_09 – Causa – 15.08.2009, Corte – 2010 – Causa C199_09 – Sentenzaa – 29.01.2011

Sequestro e confisca – contemporanea o successiva – delle merci: i casi in cui l’obbligazione doganale si estingue

luglio 19, 2010 scritto da ·

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza della Terza Sezione del 29 aprile 2010 pronunciata su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre Landsret — Danimarca) nella (Causa C-230/08) fornisce alcuni chiarimenti in merito ai casi in cui avviene l’estinzione dell’obbligazione doganale per sequestro e contemporanea o successiva confisca delle merci, dovuti all’irregolare introduzione delle stesse.

La Corte in particolare precisa che ogni volta che le merci vengono trattenute all’atto della loro introduzione nel territorio doganale comunitario dalle autorità doganali e tributarie locali nella zona nella quale si trova il primo ufficio doganale situato alla frontiera esterna della Comunità e poi vengono contemporaneamente o successivamente distrutte dalle stesse autorità (dopo essere rimaste sempre in loro possesso), soddisfano la condizione di cui all’art.  33, primo comma, lett. d), del Codice doganale comunitario, per cui la relativa obbligazione doganale va considerata estinta.

Gli artt. 5, n. 1, terzo comma, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (come modificata dalla direttiva del Consiglio 30 novembre 1996, 96/99/CE), devono poi essere interpretati nel senso che merci sequestrate da autorità doganali e tributarie locali all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente distrutte da tali autorità, debbono considerarsi non importate nella Comunità, a condizione che non abbiano mai cessato di essere in possesso delle suddette autorità. La conseguenza è dunque che in tale ipotesi, il fatto generatore dell’accisa non sorge. Le merci sequestrate dopo l’irregolare introduzione in tale territorio, cioè a partire dal momento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato all’interno del detto territorio, e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle dette autorità senza aver mai cessato di essere in loro possesso, non debbono pertanto considerarsi «in sospensione dei diritti di accisa», ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5, n. 2, primo comma, e 6, n. 1, lett. c), della detta direttiva nonché degli artt. 84, n. 1, lett. a), e 98 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 955/99, e dell’art. 867 bis delle disposizioni di applicazione del Codice Doganale comunitario, con la conseguenza che il fatto generatore dell’accisa su tali merci si verifica e quindi diventano esigibili le accise sulle medesime.

Gli artt. 2, punto 2, 7 e 10, n. 3, della sestadirettiva del Consiglio 17 maggio 1997,77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, devono inoltre essere interpretati nel senso che le merci sequestrate dalle autorità doganali e tributarie locali all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente da esse distrutte, senza aver mai cessato di essere in loro possesso, debbono considerarsi non importate nella Comunità, con la conseguenza che nei loro confronti deve ritenersi che non si sia verificato il fatto generatore dell’IVA, per cui tale imposta non è esigibile. Tuttavia, il combinato disposto degli artt. 10, n. 3, secondo  omma, e 16, n. 1, parte B, lett. c), della detta direttiva nonché dell’art. 867 bis del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1662/1999, debbono essere interpretati nel senso che per le merci sequestrate dalle dette autorità dopo la loro irregolare introduzione nel detto territorio, cioè a partire dal momento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato all’interno del detto territorio, e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle predette autorità senza aver mai cessato di essere in loro possesso, il fatto generatore dell’IVA si verifica e tale imposta diventa esigibile anche se le merci di cui trattasi vengono successivamente assoggettate ad un regime doganale.

Gli artt. 202, 215, nn. 1 e 3, e 217 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 955/1999, nonché gli artt. 7, n. 2, e 10, n. 3, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 1999/85, devono infine essere interpretati nel senso che le autorità dello Stato membro situato alla frontiera esterna della Comunità attraverso la quale sono state irregolarmente introdotte merci nel territorio doganale comunitario sono competenti a riscuotere l’obbligazione doganale e l’imposta sul valore aggiunto anche se tali merci sono state successivamente instradate in un altro Stato membro dove sono state scoperte e quindi sequestrate. Gli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 96/99, devono essere interpretati nel senso che le autorità di quest’ultimo Stato membro sono competenti a riscuotere i diritti di accisa, sempreché tali merci siano detenute a fini commerciali. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tale condizione sia soddisfatta nella causa per la quale è stato adito.

Allegati: CNSD – Corte Giustiza – Procedimenti – Causa C230 – 29.4.10 CDC CNSD – Corte Giustiza – Sentenze – Causa C230 – 29.4.10 CDC

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