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Cooperazione amministrativa in materia di accise

maggio 12, 2012 scritto da ·

Con il Reg. (UE) N. 389/2012 del Consiglio del 2 maggio 2012, il Consiglio introduce una serie di modifiche sostanziali alla disciplina della cooperazione amministrativa in materia di accise, abrogando il regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, il quale come noto prevede un sistema comune in base al quale gli Stati membri si prestano mutua assistenza e collaborano con la Commissione al fine di garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di accise, di contrastare l’evasione delle accise e di seguire le distorsioni nel mercato interno.

Alla luce dell’esperienza maturata e tenuto conto dei recenti sviluppi, si è ritenuto infatti necessario apportare una serie di modifiche a detto regolamento. In particolare, per motivi di efficacia, rapidità e di costi, è stato rafforzato il ricorso a mezzi elettronici per lo scambio di informazioni. Inoltre, tenuto conto del carattere ripetitivo di talune richieste e della diversità linguistica all’interno dell’Unione, è stato assicurato un ricorso più generalizzato a formati standard nell’ambito dello scambio di informazioni, affinché le richieste di informazioni vengano trattate più rapidamente. Inoltre, per facilitare tale scambio sono state specificate in maniera più dettagliata le categorie di informazioni che devono essere scambiate su base obbligatoria.

Per gli ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento in oggetto.

Allegati : Consiglio UE – Regolamenti – 389 – 2052012

Semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci

gennaio 30, 2012 scritto da ·

Decisione del Consiglio del 23 gennaio 2012 definisce la posizione che l’Unione deve adottare nel Comitato misto SEE in merito all’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto incaricato di controllare l’attuazione del capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e alla definizione del suo regolamento interno. Il protocollo in questione infatti, recentemente modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 76/2009 del 30 giugno 2009, include un nuovo capo II bis sulle misure doganali di sicurezza.  L’articolo 9 ter di tale protocollo stabilisce che negli scambi bilaterali, le parti contraenti rinunciano all’applicazione delle misure doganali di sicurezza se è garantito un livello di sicurezza equivalente nei loro rispettivi territori. Il successivo articolo 9 septies attribuisce al Comitato misto SEE il compito di definire le norme che consentono alle parti contraenti di garantire il controllo dell’attuazione del capo II bis del protocollo e di accertare il rispetto delle disposizioni del capo II bis e degli allegati I e II del protocollo citato. In attuazione di tale disposizione, la Decisione del Consiglio del 23 gennaio 2012 reca il testo del provvedimento istitutivo del gruppo di lavoro congiunto sulle misure doganali di sicurezza che dovrà essere formalmente adottato come decisione del Comitato Misto SEE.

Allegati:Consiglio d’ Europa – 2009 – Decisionii – 41 – 23012012

Nuovi orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

dicembre 12, 2011 scritto da ·

Le agenzie di credito all’esportazione («ACE») contribuiscono allo sviluppo del commercio mondiale sostenendo le esportazioni e gli investimenti delle società in modo complementare alle prestazioni del settore finanziario e assicurativo privato. L’Unione europea è parte dell’accordo OCSE sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, il quale disciplina le condizioni e i termini finanziari che le ACE possono offrire, al fine di promuovere condizioni uniformi per i crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

Gli orientamenti che figurano nell’accordo e le norme specifiche in tema di finanza di progetto sono stati declinati nell’Unione europea nelle decisioni 2001/76/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000 (relativa all’applicazione di alcuni orientamenti in materia di crediti all’esportazione che beneficiano di pubblico sostegno), e nella decisione 2001/77/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000 (relativa all’applicazione dei principi di un accordo quadro sul finanziamento di progetti nell’ambito dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico). Le decisioni in questione vengono ora abrogate e sostituite dal Regolamento (UE) N. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011, il quale ingloba alcune modifiche agli orientamenti figuranti nell’accordo OCSE sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico convenute recentemente dagli stessi  partecipanti all’accordo, il cui testo è riportato in allegato al nuovo Regolamento.

Allegati: Consiglio UE – Regolamenti – 1233 – 16112011

Rinnovate per un altro trienno le Preferenze Tariffarie Generalizzate concesse ai PVS

giugno 5, 2011 scritto da ·

L’ Unione europea accorda sin dal 1971 delle preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell’ambito del ccd. “Sistema di Preferenze Generalizzate” o SPG. L’SPG viene rinnovato mediante di volta in volta tramute specifici regolamenti il cui periodo d’applicazione è solitamente di tre anni. Il sistema attualmente in vigore è stato stabilito dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, il quale si applica fino al 31 dicembre 2011.

Con il nuovo Reg. (UE) N. 512/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2011 viene disposta la proroga fino al 31 dicembre 2013 del regolamento (CE) n. 732/2008, al fine di concedere alla Commissione il tempo necessario per elaborare una proposta di regolamento che ridisciplinerà l’SPG.

In particolare, il regolamento in commerto stabilisce che i paesi in via di sviluppo che soddisfano i criteri di ammissibilità al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (regime “SPG+”) dovrebbero poter beneficiare delle preferenze tariffarie supplementari connesse se, a seguito di richiesta entro il 31 ottobre 2011 od il 30 aprile 2013, la Commissione decide di concedere loro tale regime speciale, rispettivamente, entro il 15 dicembre 2011 o il 15 giugno 2013. I paesi in via di sviluppo a cui sono stati già accordati i vantaggi contemplati dal regime speciale di incentivazione in conseguenza delle decisioni della Commissione 2008/938/CE, del 9 dicembre 2008 (recante l’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio) e 2010/318/UE, del 9 giugno 2010 (recante l’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2011), conserveranno tale status durante la proroga del sistema attuale.

Allegati: Reg. (UE) N. 512/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2011

Direttiva 2006/112/CE, adottate le disposizioni di applicazione

marzo 28, 2011 scritto da ·

Con il Regolamento di esecuzione (UE) N. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 vengono introdotte le disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Obiettivo del nuovo regolamento è quello di garantire l’applicazione uniforme dell’attuale sistema dell’IVA attraverso disposizioni di esecuzione della direttiva 2006/112/CE, in particolare in materia di soggetti passivi, cessioni di beni e prestazioni di servizi e luogo delle operazioni imponibili. Poiché le disposizioni in oggetto contengono norme specifiche in risposta a determinate questioni di applicazione, esse non sono estensibili anche ad altri casi, per cui devono essere applicate in maniera restrittiva. Read more

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