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Regime comunitario di controllo delle esportazioni: comunicazione informativa dalla Commissione

marzo 10, 2012 scritto da ·

Il Regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso pone a carico degli Stati membri l’obbligo di notificare alla Commissione europea , una serie di informazioni  e provvedimenti attuativi del Regolamento stesso, inerenti in particolare, le varie tipologie di controllo dei materiali dual-use (es. controlli sull’intermediazione o sul transito, ecc.), che poi la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Con la comunicazione 2012/C 67/01, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 67 del 6.3.2012, la Commissione europea ha diramato una nota informativa che raccoglie tutte le informazioni in questione.

Allegati:  Commissione Europea – 2012 – Comunicazione C67_01 – 632012

 

Regime comunitario delle franchigie doganali relativo a sostanze biologiche o chimiche

febbraio 6, 2012 scritto da ·

Con il Regolamento di esecuzione (UE) N. 80/2012 del 31 gennaio 2012, la Commissione europea provvede alla codificazione del Regolamento (CEE) n. 2288/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che fissa l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali. Il Regolamento in questione era infatti stato modificato in modo sostanziale e a più riprese dopo la sua adozione, per cui si è ritenuto opportuno provvedere alla sua codificazione a fini di razionalità e chiarezza. Si ricorda che l’art- 53, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1186/2009 prevede l’ammissione in franchigia dai dazi all’importazione di sostanze biologiche o chimiche importate esclusivamente per scopi non commerciali, destinate sia a istituti pubblici o di utilità pubblica o a servizi da essi dipendenti, sia a istituti privati autorizzati, la cui attività principale consiste nell’insegnamento o nella ricerca scientifica. La concessione di tali franchigie è tuttavia limitata alle sostanze biologiche o chimiche di cui non esiste una produzione equivalente nel territorio doganale dell’Unione e che figurano in un elenco stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 247 bis, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Il regolamento in oggetto riporta in allegato l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche per le quali non esiste una produzione equivalente nel territorio doganale dell’Unione.

Allegati: Commissione Europea – 2012 – Regolamenti – 80 – 31012012

Cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto

febbraio 6, 2012 scritto da ·

Al fine di migliorare e integrare gli strumenti mirati alla lotta contro la frode, il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto e che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 218/92, è stato successivamente rifuso e abrogato dal regolamento (UE) n. 904/2010. Per adeguare le vecchie disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 al livello degli atti di attuazione del regolamento in parola (contenute nel Regolamento (CE) n. 1925/2004 del 29 ottobre 2004), la Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) N. 79/2012 del 31 gennaio 2012.

Al fine di disporre di un unico insieme di norme in materia di scambio di informazioni, per motivi di chiarezza si è ritenuto opportuno procedere alla definizione di un unico quadro regolamentare di riferimento, costituito ora dal Regolamento di esecuzione (UE) N. 79/2012 del 31 gennaio 2012.

Allegati: Commissione Europea – 2012 – Regolamenti – 79 – 31012012

Sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina

gennaio 23, 2012 scritto da ·

Il Regolamento (CE) n. 21/2004 prevede l’uso obbligatorio, dal 31 dicembre 2009, dell’identificazione elettronica per tutti gli animali nati dopo tale data. Tuttavia, la maggior parte degli animali nati prima di tale data è identificata solo con identificatori non elettronici, e ciò richiede un notevole sforzo da parte degli allevatori ai fini della loro registrazione, con ampie possibilità di errore.

Al fine di ridurre gli onere amministrativi per gli operatori, l’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, modificato dal regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione, aveva stabilito che per gli animali nati prima del 31 dicembre 2009 la registrazione nel documento di trasporto del codice individuale dell’animale non è obbligatoria fino al 31 dicembre 2011 per tutti i trasporti diversi dal trasporto a un macello, direttamente o attraverso procedure di incanalamento.

Con il Regolamento di esecuzione (UE) N. 45/2012 della Commissione del 19 gennaio 2012  si prevede ora una estensione dell’esenzione dell’obbligo di registrare nei documenti di trasporto i codici individuali degli animali fino al 31 dicembre 2014.  Il Regolamento in questione si applica con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2012 per garantire la continuità dell’applicazione dell’esenzione dall’obbligo di registrare nei documenti di trasporto i codici individuali degli animali.

Allegati:  Commissione Europea – 2012 – Regolamenti – 45 – 19012012

Classificazione delle merci nella nomenclatura doganale: comunicazione della Cmmissione

dicembre 18, 2011 scritto da ·

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (Codice Doganale Comunitario), un’informazione tariffaria vincolante (ITV) cessa di essere valida qualora divenga incompatibile, fra l’altro, con l’interpretazione della nomenclatura doganale per via di una modifica alle note esplicative del sistema armonizzato (SA) e alla raccolta dei pareri di classificazione approvati dall’Organizzazione  Mondiale delle Dogane (OMD). La Comunicazione della Commissione 2011/C 364/02 rende noto che nel corso della 47a sessione del Comitato sul SA dell’OMD, a marzo 2011 sono state modificate sia le note esplicative del SA  che alcuni pareri di classificazione.

Per via di tali modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2012 le ITV emesse dalle autorità doganali degli Stati membri dell’UE cessano di essere valide se incompatibili con l’interpretazione della nomenclatura doganale, risultante dalle nuove note esplicative e pareri di classificazione dell’OMD.

Le informazioni relative al contenuto di queste disposizioni possono essere ottenute richiedendole alla direzione generale TAXUD (Fiscalità e Unione doganale), oppure sul sito web dell’OMD all’indirizzo:

http://www.wcoomd.org/home_hsoverviewboxes_hsccd.htm

Allegati: Commissione Europea – 2011 – Comunicazione C364_02 – 14122011

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