Newsletter N. 23 del 19 Luglio 2010
luglio 19, 2010 scritto da Redazione ·
ICS fase 1: Entry Summary declaration
Con apposito comunicato pubblicato sul suo sito web, l’Agenzia delle Dogane annuncia che a partire dal 7 luglio è disponibile, in ambiente di prova, il tracciato della dichiarazione sommaria di entrata (ENS), il quale consentirà agli operatori economici, una volta terminato il periodo di prova, di adeguarsi agli adempimenti previsti nell’ambito dei progetti I.C.S. (Import Control System). Si ricorda che la Commissione europea, con il Regolamento n. 273/2009 del 2 aprile 2009 (GUUE L 91 del 3.4.2009), ha introdotto alcune deroghe a determinate disposizioni del Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario), disponendo un periodo transitorio, dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2010, durante cui la presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata (cd. “dichiarazioni di pre-arrivo” o “ENS”) e di uscita (“dichiarazioni di pre-partenza”), viene resa facoltativa. L’invio di dette informazioni diverranno obbligatorie dal 1° gennaio 2011.
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Sequestro e confisca – contemporanea o successiva – delle merci: i casi in cui l’obbligazione doganale si estingue
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza della Terza Sezione del 29 aprile 2010 pronunciata su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre Landsret — Danimarca) nella (Causa C-230/08) fornisce alcuni chiarimenti in merito ai casi in cui avviene l’estinzione dell’obbligazione doganale per sequestro e contemporanea o successiva confisca delle merci, dovuti all’irregolare introduzione delle stesse.
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ICS fase 1: Entry Summary declaration
luglio 19, 2010 scritto da Redazione ·
Con apposito comunicato pubblicato sul suo sito web, l’Agenzia delle Dogane annuncia che a partire dal 7 luglio è disponibile, in ambiente di prova, il tracciato della dichiarazione sommaria di entrata (ENS), il quale consentirà agli operatori economici, una volta terminato il periodo di prova, di adeguarsi agli adempimenti previsti nell’ambito dei progetti I.C.S. (Import Control System). Si ricorda che la Commissione europea, con il Regolamento n. 273/2009 del 2 aprile 2009 (GUUE L 91 del 3.4.2009), ha introdotto alcune deroghe a determinate disposizioni del Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario), disponendo un periodo transitorio, dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2010, durante cui la presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata (cd. “dichiarazioni di pre-arrivo” o “ENS”) e di uscita (“dichiarazioni di pre-partenza”), viene resa facoltativa. L’invio di dette informazioni diverranno obbligatorie dal 1° gennaio 2011.
Per quanto riguarda in maniera specifica la ENS, il Reg. (CE) 648/2005 (art. 36 bis) dispone che la merce che deve essere introdotta nel territorio doganale della Comunità va preceduta/accompagnata da una ENS, che deve essere presentata presso l’ufficio doganale di ens, entrata a cura di uno dei seguenti soggetti (art. 36 ter, par. 3 e 4):
- Colui che introduce le merci;
- Colui che assume la responsabilità del trasporto;
- Colui per conto del quale agisce uno dei soggetti suddetti;
- Colui per presenta le merci alla dogana;
- Il rappresentante dei soggetti di cui sopra.
I termini entro il quale va trasmessa la ENS sono definiti dal Reg. (CE) 1875/2006 (art. 184 bis), il quale li indica così:
a) In caso di trasporto marittimo:
- per i carichi trasportati in container almeno 24 ore prima del carico nel porto di partenza;
-per i carichi alla rinfusa/frazionati: almeno quattro ore prima dell’arrivo al primo porto situato sul territorio doganale della Comunità;
-per il Mar Mediterraneo, Mare del Nord, Mar Baltico, ecc. e quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima dell’arrivo al primo porto del territorio doganale comunitario.
b) In caso di trasporto aereo:
- per voli a corto raggio1: almeno entro il momento dell’effettivo decollo dell’aeromobile;
- per voli a lungo raggio: almeno quattro ore prima dell’arrivo al primo aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità;
Tutte le informazioni sul progetto ICS sono presenti al link:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/ecustoms_it/ICS+AIS/
Gli operatori economici del settore possono, pertanto, effettuare i test necessari per l’invio della ENS, tenuto conto che, come indicato più sopra, diverrà obbligatorio dal 1° gennaio 2011. Eventuali osservazioni sul tracciato o sulle procedure dovranno essere inviate alla seguente casella di posta elettronica dogana.virtuale@agenziadogane.it, specificando nell’oggetto la dicitura “Progetto ICS”.
Allegati: COM AD 13.7.2010 ICS fase 1
Sequestro e confisca – contemporanea o successiva – delle merci: i casi in cui l’obbligazione doganale si estingue
luglio 19, 2010 scritto da Redazione ·
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza della Terza Sezione del 29 aprile 2010 pronunciata su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre Landsret — Danimarca) nella (Causa C-230/08) fornisce alcuni chiarimenti in merito ai casi in cui avviene l’estinzione dell’obbligazione doganale per sequestro e contemporanea o successiva confisca delle merci, dovuti all’irregolare introduzione delle stesse.
La Corte in particolare precisa che ogni volta che le merci vengono trattenute all’atto della loro introduzione nel territorio doganale comunitario dalle autorità doganali e tributarie locali nella zona nella quale si trova il primo ufficio doganale situato alla frontiera esterna della Comunità e poi vengono contemporaneamente o successivamente distrutte dalle stesse autorità (dopo essere rimaste sempre in loro possesso), soddisfano la condizione di cui all’art. 33, primo comma, lett. d), del Codice doganale comunitario, per cui la relativa obbligazione doganale va considerata estinta.
Gli artt. 5, n. 1, terzo comma, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (come modificata dalla direttiva del Consiglio 30 novembre 1996, 96/99/CE), devono poi essere interpretati nel senso che merci sequestrate da autorità doganali e tributarie locali all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente distrutte da tali autorità, debbono considerarsi non importate nella Comunità, a condizione che non abbiano mai cessato di essere in possesso delle suddette autorità. La conseguenza è dunque che in tale ipotesi, il fatto generatore dell’accisa non sorge. Le merci sequestrate dopo l’irregolare introduzione in tale territorio, cioè a partire dal momento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato all’interno del detto territorio, e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle dette autorità senza aver mai cessato di essere in loro possesso, non debbono pertanto considerarsi «in sospensione dei diritti di accisa», ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5, n. 2, primo comma, e 6, n. 1, lett. c), della detta direttiva nonché degli artt. 84, n. 1, lett. a), e 98 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 955/99, e dell’art. 867 bis delle disposizioni di applicazione del Codice Doganale comunitario, con la conseguenza che il fatto generatore dell’accisa su tali merci si verifica e quindi diventano esigibili le accise sulle medesime.
Gli artt. 2, punto 2, 7 e 10, n. 3, della sestadirettiva del Consiglio 17 maggio 1997,77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, devono inoltre essere interpretati nel senso che le merci sequestrate dalle autorità doganali e tributarie locali all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente da esse distrutte, senza aver mai cessato di essere in loro possesso, debbono considerarsi non importate nella Comunità, con la conseguenza che nei loro confronti deve ritenersi che non si sia verificato il fatto generatore dell’IVA, per cui tale imposta non è esigibile. Tuttavia, il combinato disposto degli artt. 10, n. 3, secondo omma, e 16, n. 1, parte B, lett. c), della detta direttiva nonché dell’art. 867 bis del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1662/1999, debbono essere interpretati nel senso che per le merci sequestrate dalle dette autorità dopo la loro irregolare introduzione nel detto territorio, cioè a partire dal momento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato all’interno del detto territorio, e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle predette autorità senza aver mai cessato di essere in loro possesso, il fatto generatore dell’IVA si verifica e tale imposta diventa esigibile anche se le merci di cui trattasi vengono successivamente assoggettate ad un regime doganale.
Gli artt. 202, 215, nn. 1 e 3, e 217 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 955/1999, nonché gli artt. 7, n. 2, e 10, n. 3, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 1999/85, devono infine essere interpretati nel senso che le autorità dello Stato membro situato alla frontiera esterna della Comunità attraverso la quale sono state irregolarmente introdotte merci nel territorio doganale comunitario sono competenti a riscuotere l’obbligazione doganale e l’imposta sul valore aggiunto anche se tali merci sono state successivamente instradate in un altro Stato membro dove sono state scoperte e quindi sequestrate. Gli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 96/99, devono essere interpretati nel senso che le autorità di quest’ultimo Stato membro sono competenti a riscuotere i diritti di accisa, sempreché tali merci siano detenute a fini commerciali. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tale condizione sia soddisfatta nella causa per la quale è stato adito.
Allegati: CNSD – Corte Giustiza – Procedimenti – Causa C230 – 29.4.10 CDC CNSD – Corte Giustiza – Sentenze – Causa C230 – 29.4.10 CDC
Incontro sui nuovi processi di importazione ed esportazione in relazione ai cosiddetti emendamenti sulla sicurezza al coice doganale comunitario
luglio 19, 2010 scritto da Redazione ·
Il 15 luglio si è tenuto a Roma, presso la sede centrale dell’Agenzia delle Dogane, un incontro illustrativo dei cambiamenti che, a partire dal 1° gennaio 2011, verranno apportati ai processi di importazione ed esportazione per l’attuazione dei cosiddetti emendamenti sulla sicurezza al Codice Doganale Comunitario, Reg. (CE) 648/2005 (e relative disposizioni di attuazione – Reg. (CE) 1875/2006 e Reg. (CE) 312/2009). I materiali del convegno sono disponibili sul sito dell’Agenzia all’indirizzo:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb052a0dc0f170a/incontro.pdf?MOD=AJPERES
Newsletter N. 22 del 12 Luglio 2010
luglio 10, 2010 scritto da Redazione ·
Tempi ridotti per i procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia delle dogane: con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane Prot. n. 18612/RI del 1° luglio 2010, vengono individuati i nuovi termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della l. 241/1990. La determinazione in oggetto si sostituisce al Regolamento del 16 dicembre 2008 per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di sua competenza. In generale, i termini in questione subiscono una consistente riduzione rispetto alla tabella allegata al precedente regolamento. Tale riduzione di tempi ha lo scopo di aumentare l’efficienza dell’amministrazione doganale attraverso una riduzione dei tempi necessari per l’espletamento di alcune pratiche…
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Versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e criteri per stabilirne gli importi, adottato il nuovo regolamento esecutivo: il Regolamento (UE) N. 578/2010 della Commissione del 29 giugno 2010 recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, si sostituisce al Regolamento (CE) n. 1043/2005, più volte modificato, che viene di conseguenza abrogato. Il nuovo Regolamento, oltre ad effettuare la rifusione in un testo organico delle numerose modifiche intervenute dopo l’adozione del Reg. 1043/2005, introduce anche nuove modalità sia per il versamento delle restituzioni all’esportazione concernenti i prodotti agricoli….
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Allegati: CNSD – Newsletter – 2010 – 22 – 12072010


