Bologna – Corso preparazione esami patente spedizioniere doganale
aprile 27, 2010 scritto da Redazione ·
Il Consiglio Compartimentale di Bologna, al fine di sostenere la preparazione per coloro che intendano conseguire la patente di spedizioniere doganale, (questo corso non rientra nel Programma per la Formazione Continua, quindi non dà diritto a crediti formativi) informa gli aspiranti doganalisti che nei giorni:
6.11.2010 al 27.11.2010 (1a Parte) alle ore 9.00
29.1.2011 al 26.3.2011 (2a Parte) alle ore 9.00

Newsletter N. 13 del 26 aprile 2010
aprile 25, 2010 scritto da Redazione ·
Kashkaval inserito nella nomenclatura dei prodotti agricoli che beneficiano le restituzioni all’esportazione: con Regolamento (UE) n. 326/2010 della Commissione del 21 aprile 2010 è stato modificato il Regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione basata sulla nomenclatura combinata.
In base alla stessa, i formaggi possono beneficiare di una restituzione all’esportazione se soddisfano una serie di requisiti minimi quanto a materia secca e materie grasse del latte. Poiché la Commissione ha riscontrato che un particolare tipo di formaggio prodotto…
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Progetto EMCS e gestione degli e-AD ricevuti anteriormente al termine di trasmissione di cui al comma 3 dell’art. 1 della Determinazione Direttoriale prot. 38869/RU del 1° aprile 2010: con nota Prot. 52004/RU del 16 aprile 2010, l’Agenzia delle Dogane fornisce istruzioni operative per la gestione degli e-AD ricevuti anteriormente al 1° giugno 2010.
Come noto, il progetto EMCS prevede che dal 1° aprile 2010 tutti gli operatori economici dei Paesi comunitari (ad eccezione della Polonia e della Danimarca, che aderiranno dal 1° gennaio 2011 e della Grecia..
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Kashkaval inserito nella nomenclatura dei prodotti agricoli che beneficiano le restituzioni all’esportazione
aprile 25, 2010 scritto da Redazione ·
Con Regolamento (UE) n. 326/2010 della Commissione del 21 aprile 2010 è stato modificato il Regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione basata sulla nomenclatura combinata.
In base alla stessa, i formaggi possono beneficiare di una restituzione all’esportazione se soddisfano una serie di requisiti minimi quanto a materia secca e materie grasse del latte. Poiché la Commissione ha riscontrato che un particolare tipo di formaggio prodotto in alcuni dei nuovi Stati membri (il Kashkaval), non beneficiava della restituzione, pur soddisfacendo i suddetti requisiti (in quanto non rientrante nel sistema di classificazione in oggetto), è stata modificata detta nomenclatura al fine di aggiungere i relativi codici di prodotto in essa, onde consentire a tale formaggio di beneficiare della restituzione all’esportazione.
Allegati: Commissione Europea – 2010 – Regolamenti – 326 – 21042010
Progetto EMCS e gestione degli e-AD ricevuti anteriormente al termine di trasmissione di cui al comma 3 dell’art. 1 della Determinazione Direttoriale prot. 38869/RU del 1° aprile 2010
aprile 25, 2010 scritto da Redazione ·
Con nota Prot. 52004/RU del 16 aprile 2010, l’Agenzia delle Dogane fornisce istruzioni operative per la gestione degli e-AD ricevuti anteriormente al 1° giugno 2010.
Come noto, il progetto EMCS prevede che dal 1° aprile 2010 tutti gli operatori economici dei Paesi comunitari (ad eccezione della Polonia e della Danimarca, che aderiranno dal 1° gennaio 2011 e della Grecia che aderirà dal 1° giugno 2010), dovranno essere in grado di trasmettere la nota elettronica di ricevimento relativa ad un e-AD.
Accogliendo le richieste delle associazioni di categoria ed in considerazione dell’opportunità di proseguire nelle attività di sperimentazione, la Commissione Europea è stata informata che gli operatori italiani non sono in grado di assicurare la chiusura degli e-AD elettronici prima del 1° giugno 2010 (vedasi in proposito il comunicato stampa prot. 45366/RU del 31 marzo 2010, comemntato nella Newsletter CNSD n. 11/2010).
La Commissione Europea ha formalizzato tale decisione a tutti gli Stati membri con il comunicato TAXUD D4/JV D(2010) 187448 del 31 marzo 2010, successivamente pubblicato sul suo sito web, nella sezione relativa al progetto EMCS. Poiché tuttavia diversi operatori economici comunitari hanno trasmesso a destinatari italiani i documenti amministrativi elettronici, di tale circostanza sono stati informati i servizi della Commissione per definire le procedure di chiusura degli e-AD pervenuti. Sono state di conseguenza concordate con la TAXUD le procedure da adottare riguardo agli e-AD provenienti in particolare dall’Ungheria.
Le procedure da adottare per la chiusura degli e-AD inviati da operatori di altri SM saranno comunicate con successiva nota, alla conclusione dell’istruttoria avviata con i servizi della Commissione al riguardo.
Tutto ciò premesso, con la nota in commento l’Agenzia delle Dogane impartisce istruzioni di dettaglio per la gestione degli e-AD ricevuti dall’Ungheria prima del 1° giugno 2010.
Il destinatario delle merci, per le quali è stato emesso il documento amministrativo elettronico (e-AD), provvede a compilare e sottoscrivere, anche mediante apposizione del timbro personale, tre copie del prospetto “nota di ricevimento cartacea” fornito in allegato, riportando le informazioni prescritte dagli artt. 7 e 8, paragrafo 3, del Reg. CE n. 684/09 e presentarle all’ufficio delle dogane territorialmente competente. La spedizione deve essere scortata da un documento cartaceo che riporta l’identificativo ARC, e che nel caso dell’Ungheria, riproduce i dati presenti sull’e-AD identificandoli con i numeri e le lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 1, del sopra citato regolamento.
I destinatari che dispongono delle apposite credenziali di accesso possono comunque consultare l’e-AD corrispondente all’ARC indicato sul documento cartaceo pervenuto insieme alla merce, accedendo alla funzione “NOTIFICHE EMCS” raggiungibile sul portale dell’Agenzia delle dogane – sezione “Notifiche EMCS”.
L’ufficio delle dogane territorialmente competente eseguiti i controlli del caso (in particolare: verifica di corrispondenza tra l’e-AD registrato a sistema ed i corrispondenti dati riportati sulla “nota di ricevimento cartacea”), provvede ad apporre data e timbro nell’apposito riquadro, sulle tre copie della “nota di ricevimento cartacea” e riporta eventuali annotazioni su una stampa dell’e-AD. Una copia della “nota di ricevimento cartacea” abbinata alla stampa del corrispondente e-AD va conservata agli atti del destinatario medesimo. Una copia è trattenuta dall’ufficio delle dogane territorialmente competente unitamente alla stampa del corrispondente e-AD, ed un’ultima copia va inviata via fax dal destinatario, entro 5 giorni dal ricevimento della merce, allo speditore.
Gli uffici provvedono alla consultazione ed alla stampa degli e-AD accedendo alla linea di lavoro di AIDA: accise -> e-AD -> consultazione -> destinazione.
La predetta funzione nonché la funzione “Notifiche EMCS” sono disponibili a partire dalle ore 14,00 del 21 aprile prossimo. dal 1° giugno 2010 gli operatori debbono garantire la trasmissione della nota di ricevimento in formato elettronico.
Disposizioni per il contrasto alle frodi fiscali IVA internazionali e nazionali
aprile 25, 2010 scritto da Redazione ·
In G.U.R.I. n. 88, del 16 aprile 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 marzo 2010, che stabilisce le modalità ed i termini per la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cd. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001. L’obbligo in questione, previsto dall’art. 1, comma 1 del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali) grava in relazione alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010 a carico dei soggetti passivi IVA e riguarda in particolare i dati relativi alle operazioni seguenti, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei suddetti Stati o territori in “black list” individuati individuatri dai 2 decreti citati più sopra:
a) cessioni di beni;
b) prestazioni di servizi rese;
c) acquisti di beni;
d) prestazioni di servizi ricevute.
I dati in oggetti vanno comunicati tramite apposito modello completo delle relative istruzioni per la compilazione, il quale sarà approvato mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto in esame.
Tale modello di comunicazione va presentato con la seguente periodicità:
a) trimestralmente, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
b) mensilmente, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).
I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestri già trascorsi.
Per quanto riguarda gli elementi informativi da indicare nelle comunicazioni, si tratta dei seguenti:
a) codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l’operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
c) in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima e’ stabilita, residente o domiciliata;
d) in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima e’ stabilita, residente o domiciliata;
e) periodo di riferimento della comunicazione;
f) per ciascuna controparte, l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione;
g) per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l’importo complessivo della relativa imposta;
h) per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualita’ precedenti, l’importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.
Nel modello di comunicazione sono incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, nel periodo di riferimento di cui sopra.


