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Regime delle restituzioni all’esportazione per i cereali esportati sotto forma di paste alimentari negli Stati Uniti d’America, rettifiche alla Circolare 21/D del 10 novembre 2009 dell’Agenzia delle Dogane

novembre 23, 2009 scritto da Redazione ·

E’ pubblicata la versione corretta della circolare 21/D/2009 dell’Agenzia delle Dogane (vedasi newsletter CSD n. 32/2009). Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2010, la competenza al rilascio dei certificati P2 passa dall’Area Centrale (Ufficio Tutela Interessi Finanziari dell’Unione Europea) ai singoli uffici doganali competenti in relazione all’ubicazione della sede legale del soggetto richiedente.

Allegati: Agenzia Dogane – 2009 – Circolari – 21D – 24122009

Analisi di campionature di riso, l’Agenzia delle Dogane conclude una convenzione con l’Ente Nazionale Risi

novembre 23, 2009 scritto da Redazione ·

Con comunicato stampa Prot. 159094/RU del 19 novembre 2009, l’Agenzia delle Dogane comunica che il 19 novembre ha siglato una convenzione con l’Ente Nazionale Risi per gli anni 2009 e 2010 allo scopo di consentire che l’attività di controllo svolta dall’Agenzia delle Dogane nel settore del riso si realizzi anche avvalendosi delle competenze dei Laboratori dell’Ente Nazionale Risi e/o della Fondazione Parco Tecnologico Padano, che dispongono di una Piattaforma Genomica operante in sistema di gestione certificata ISO 9001:2000.

La convenzione prevede che le attività svolte dall’Ente Nazionale Risi siano effettuate a titolo gratuito. Le analisi previste nell’ambito della convenzione serviranno a stabilire, oltre al profilo biometrico dei campioni prelevati, anche le principali caratteristiche della merce, nonché a determinare la varietà del riso mediante l’utilizzo di tecnologie di analisi del DNA.

Allegati: Agenzia Dogane – Comunicato – 159094ru – Convenzione Ente Nazionale Risi – 19112009

Porto di Venezia: siglato un protocollo d’intesa tra la Direzione Regionale per il Veneto e l’Autorità Portuale di Venezia ed inaugurato nuovo impianto scanner

novembre 23, 2009 scritto da Redazione ·

Con Comunicato stampa Prot. n. 159680/RU del 20 novembre 2009 l’Agenzia delle Dogane informa dell’inaugurazione, nel Porto Commerciale di Venezia, del nuovo scanner fisso di ultima generazione “AS&E Omnieview Gantry”, uno dei sistemi più completi ed efficienti per la scannerizzazione attualmente disponibili sul mercato, con capacità di penetrazione di materiali densi e liquidi. Il novo scanner consentirà all’Ufficio delle Dogane di Venezia di elevare ulteriormente l’efficienza e l’efficacia dei controlli.

Nell’occasione è stato sottoscritto anche un protocollo d’intesa tra la Direzione Regionale per il Veneto e l’Autorità Portuale di Venezia, che prevede l’organizzazione congiunta di eventi formativi e informativi, nonché workshop periodici di aggiornamento rivolti alle imprese, allo scopo di favorire la massima diffusione della normative e della prassi doganale e delle accise.

Allegati: Agenzia Dogane – Comunicato – 159680Ru – 20112009

Obblighi di indicazione di origine/provenienza dei prodotti a marchio italiano – dal Ministero dello Sviluppo Economico le prime istruzioni

novembre 23, 2009 scritto da Redazione ·

Con la circolare prot. n. 124898 del 9 novembre, il Ministero dello Sviluppo Economico detta una serie di istruzioni volte ad attenuare gli obblighi di indicazione di origine/provenienza dei prodotti a marchio italiano fabbricati in altri Paesi di cui al d.l. 135/2009. Si va dalla possibilità di accompagnare i prodotti con un’appendice informativa contenente una dicitura che evidenzia la corretta origine dei beni, alla produzione di una autocertificazione (il cui modello è allegato alla circolare), da presentare all’ufficio doganale di importazione, in allegato alla dichiarazione doganale, con cui si attesta che le informazioni riguardanti i prodotti verranno integrate con quelle relative alla loro origine effettiva durante la fase di commercializzazione.

Le appendici informative non necessariamente devono figurare sul prodotto o sulla sua confezione, potendo essere inserite su supporti amovibili quali targhette, cartellini od altro.

Le dizioni da riportare in tale appendice devono essere preferibilmente le seguenti:

  1. “prodotto fabbricato in…” (con l’aggiunta del nome del + Paese di produzione);
  2. “prodotto fabbricato in Paesi Extra-UE”,
  3. Prodotto di provenienza Extra-UE”;
  4. “Prodotto importato da Paesi Extra-UE”;
  5. “Prodotto non fabbricato in Italia”.

Allegati: Ministero Sviluppo Economico – 2009 – Circolari – 124898 – 9112009

(CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada

novembre 23, 2009 scritto da Redazione ·

Il Regolamento in oggetto rifonde in un unico testo, abrogandoli, il Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all’accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri, il Regolamento (CEE) n. 3118/93 e la Direttiva 2006/94/CE.

La nuova disciplina non introduce particolari novità, in quanto essa non innova quella preesistente, limitandosi ad ordinarla in maniera più organica e razionale.

Il principio che è posto alla base è che l’instaurazione di una politica comune dei trasporti ed il buon funzionamento del mercato interno dei trasporti richiedono l’adozione di norme comuni applicabili all’accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada sul territorio della Comunità, nonché la fissazione delle condizioni per l’ammissione di trasportatori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro. Occorre inoltre eliminare qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi di trasporto fondata sulla nazionalità o sul fatto che è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui i servizi devono essere forniti.

A tal fine, e per assicurare un quadro normativo coerente al trasporto internazionale di merci su strada nell’intera Comunità, si è ritenuto opportuno uniformare le regole sui trasporti internazionali effettuati sul territorio comunitario. Il trasporto con partenza da Stati membri e destinazione in paesi terzi è infatti ancora disciplinato, in larga misura, da accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi.

In attesa del completamento dell’armonizzazione del mercato del trasporto di merci su strada viene inoltre previsto un regime transitorio di cabotaggio.

L’effettuazione dei trasporti internazionali di merci su strada rimane subordinata al possesso di una licenza comunitaria che va conservata in copia certificata conforme, a cura dei trasportatori, a bordo di ciascun veicolo. Ciò al fine di agevolare l’effettuazione di verifiche efficaci da parte delle autorità preposte all’applicazione della legge, in particolare al di fuori dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore. Vengono a tal fine dettate dal nuovo Regolamento una serie di specifiche più precise per quanto riguarda la presentazione e le altre caratteristiche della licenza comunitaria e delle copie certificate conformi.

Vengono infine espressamente determinate le condizioni di rilascio e ritiro delle licenze comunitarie, i tipi di trasporto a cui si applicano, la durata della loro validità e le relative modalità di utilizzo e definito un attestato di conducente che permette agli Stati membri di verificare efficacemente se i conducenti di paesi terzi sono legalmente assunti o messi a disposizione di un trasportatore responsabile di una data operazione di trasporto.

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo del Regolamento ed ai connessi Regolamenti n. 1071 e n. 1073/2003 

Allegati: Consiglio UE – Regolamenti – 1071 – 21102009, Consiglio UE – Regolamenti – 1072 – 21102009, Consiglio UE – Regolamenti – 1073 – 21102009

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