Elenchi Intrastat e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
giugno 27, 2010 scritto da Redazione ·
L’ Agenzia delle Entrate tira le conclusioni derivanti dai quesiti posti da operatori e professionisti nell’ambito del Forum aperto sul suo sito e fornisce una serie di indicazioni di carattere generale riguardo alla nuova disciplina sugli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, a seguito dei mutati criteri di territorialità delle prestazioni di servizi. I chiarimenti in oggetto, raccolti all’interno della circolare n. 36/E del 21 giugno 2010, riguardano in particolare i soggetti obbligati alla presentazione dei modelli Intrastat, l’obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni e di servizi relativamente agli enti, associazioni ed altre organizzazioni che svolgono attività commerciali in via secondaria, gli adempimenti dei cd. “contribuenti minimi”, le prestazioni da inserire negli elenchi, le rettifiche di dichiarazioni già inviate, e molto altro ancora.
Si precisa inoltre che il contribuente che ha presentato per gennaio e febbraio 2010 gli elenchi mensili, perché prevedeva di superare nel trimestre la soglia dei 50mila euro, non può tornare indietro: nel caso in cui a marzo l’ammontare delle operazioni rilevanti si sia attestato al di sotto di tale limite, egli deve comunque rispettare la periodicità mensile per tutto il 2010.
Una volta superata la soglia dei 50mila euro, anche in un solo trimestre, è imposta la presentazione dell’Intrastat mensile per almeno quattro trimestri consecutivi. Se, poi, nel corso di questi quattro trimestri non biene mai oltrepassato il limite, l’elenco potrà tornare ad avere cadenza trimestrale. La regola in questione tuttavia, vale solo per le cessioni di beni e non per le prestazioni di servizi, incluse negli elenchi a partire da quest’anno. A chi effettua esclusivamente prestazioni di servizi, è infatti concessa una partenza da trimestrale, naturalmente fino a quando non si supera la soglia dei 50.000 euro. Il trimestrale che sorpassa il limite diventa immediatamente mensile ed è tenuto a segnalare il cambio di periodicità nel frontespizio dell’Intrastat. Se il superamento avviene a gennaio, occorrerà barrare la casella “primo mese del trimestre”. Se invece avviene a febbraio, andrà barrata la casella “primo e secondo mese del trimestre”. Infine, qualora il mese del sorpasso sia marzo, occorrerà contrassegnare il “trimestre completo”.
Se il soggetto passivo non ha effettuato alcuna operazione, non è obbligato a trasmettere il modello riepilogativo.
Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della circolare.
Allegati: Agenzia Entrate – 2010 – Circolari – 36E – 21062010
Operazioni con Paesi e territori black list: in rete il modello per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate
maggio 30, 2010 scritto da Redazione ·
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 marzo 2010, emesso in attuazione dell’art. 1, comma 1 del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, in l. 73 del 22 maggio 2010), ha introdotto a partire dal 1° luglio 2010 l’obbligo per gli operatori nazionali di comunicazione telematica, all’Agenzia delle Entrate, di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cd. “black list” di cui ai decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. Read more
Aliquota IVA ridotta del 10% sulle importazioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, l’Agenzia delle Entrate precisa le modalità applicative
maggio 23, 2010 scritto da Redazione ·
Con la Circolare 177/E del 22 giugno 1995 l’Agenzia delle Entrate risponde alla nota del 25 maggio 2008 n. 73166/R.U., con cui venivano segnalate difficoltà operative in ordine all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% sulle importazioni di opere d’arte, d’antiquariato e da collezione, introdotta dall’art. 39 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.
Con circolare 22 giugno 1995, n. 177, l’applicazione della aliquota ridotta sulle importazioni dei predetti beni è stata subordinata al rilascio da parte dei competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di apposita attestazione dalla quale risulti, anteriormente all’importazione, “il carattere di oggetto d’arte e d’antiquariato”.
L’Agenzia delle Dogane aveva fatto presente che, in molti casi, gli uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali non rilasciano tale attestazione, ritenendo che tale adempimento non rientri sempre nelle loro nuove attribuzioni amministrative ridisegnate dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 come modificato dall’art. 2 del D. Lgs. n. 62 del 2008.
Infatti l’art. 72 del citato Codice prevede che “la spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea o l’importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell’articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall’ufficio di esportazione”, solo relativamente a:
a) cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;
b) archivi e singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
c) beni rientranti nelle categorie di cui all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano, riguardanti in particolare:
- lett. f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore e verbali, comunque realizzate la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, ai termini dell’articolo 65, comma 3 lettera c);
- lett. g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3 lettera c), e 67 comma 2;
- lett. h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell’articolo 65, comma 3 lettera c).
Sulla base delle disposizioni di cui sopra, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha fatto rilevare che l’introduzione nel territorio nazionale di oggetti d’arte è disciplinata sotto un duplice aspetto. Da un lato, ad essa si applica la disciplina dettata dall’art. 39 del DL n. 41 del 1995 che prevede, per l’importazione di tali oggetti, la riduzione al 10% dell’aliquota IVA, dall’altro, i medesimi oggetti, qualora possiedano i requisiti per essere ascritti alla tipologia delle cose aventi interesse culturale, risultano assoggettati allo speciale regime di tutela di cui al D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42.
Esiste, pertanto, una coincidenza solo parziale tra gli oggetti che la normativa fiscale ammette al regime agevolato dell’IVA e le cose che la legge di tutela sottopone al controllo degli Uffici di esportazione del predetto Dicastero. Infatti, la tabella allegata al DL n. 41 del 1995 (contenente l’elencazione degli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione) da un lato è più ampia perché, in presenza dei requisiti oggettivi stabiliti, comprende anche beni che possono non presentare interesse culturale o che sono stati eseguiti da autori tuttora viventi; dall’altra, in mancanza di taluni requisiti (ad esempio tiratura limitata o integrale esecuzione a mano da parte dell’artista), sembra escludere dal proprio ambito intere categorie di beni (opere pittoriche realizzate in parte dall’artista e in parte dalla sua “bottega”, libri, carte geografiche, spartiti musicali, etc.) che in presenza dell’interesse culturale e del requisito dell’ultracinquantennalità della realizzazione sono suscettibili, comunque, di controllo da parte degli Uffici di esportazione.
Peraltro, il controllo in entrata dell’Ufficio di esportazione costituisce sostanzialmente un onere per l’interessato in quanto gli permette di acquisire la certificazione attestante la legittima provenienza estera del bene e la sua non sottoponibilità alla legge di tutela nazionale, con conseguente semplificazione dei controlli in sede di riesportazione. Esso è, quindi, finalizzato non tanto all’applicazione della corretta disciplina tributaria (nello specifico, l’aliquota IVA) quanto piuttosto alla tutela e al controllo della circolazione dei beni culturali.
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate reinterviene dunque a rettifica della circolare n. 177 del 1995, allo scopo di fornire nuove istruzioni operative che consentano l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 % con particolare riferimento all’importazione di oggetti d’arte e di antiquariato non rientranti nelle categorie di cui al citato art. 72, per le quali come detto non è previsto il rilascio di apposita certificazione, su richiesta degli importatori, da parte dell’Amministrazione ai Beni e le Attività Culturali.
Al riguardo, considerato che i predetti beni di cui alla tabella allegata al DL n. 41 del 1995, non compresi nell’elenco di cui al ripetuto art. 72 del Codice dei Beni culturali, sono individuati tramite indicazioni dello specifico codice NC della Tariffa Doganale, l’Agenzia precisa che ai fini del riconoscimento della loro natura di “oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione” debba procedersi in base alle disposizioni disposizioni comunitarie in materia doganale. D’altra parte, è evidente che per i beni che hanno l’attestazione di interesse culturale gli uffici doganali devono, comunque verificare che rientrino nelle categorie di cui alla tabella allegata al DL n. 41 del 1995 ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10%.
Allegati:Agenzia Entrate – 2010 – Risoluzioni – 24E – 17052010
Triangolazioni intracomunitarie, non imponibilità IVA estesa
maggio 16, 2010 scritto da Redazione ·
Con la risoluzione N. 35/E del 13 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alla non imponibilità IVA delle operazioni di triangolazione effettuate in ambito intracomunitario. Il caso riguarda una società italiana (A) che cede ad un’altra società residente (B) beni destinati alla successiva rivendita ad una terza società (C) residente in altro Paese dell’Unione europea. Read more
Disciplina del periodo transitorio: IVA ed elenchi riepilogativi INTRASTAT
marzo 28, 2010 scritto da Redazione ·
Con la Circolare N. 14/E del 18 marzo 2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce delle risposte ad una serie richieste di chiarimento pervenute in merito agli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti prima che avvenisse il completo recepimento nell’ordinamento interno della Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 e della Direttiva 2008/117/CE del 16 dicembre 2008.
Il recepimento, avvenuto con il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010), ha introdotto – tra le altre – rilevanti novità nella disciplina del debitore d’imposta, di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia. Read more


