Sequestro e confisca – contemporanea o successiva – delle merci: i casi in cui l’obbligazione doganale si estingue
luglio 19, 2010 scritto da Redazione ·
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza della Terza Sezione del 29 aprile 2010 pronunciata su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre Landsret — Danimarca) nella (Causa C-230/08) fornisce alcuni chiarimenti in merito ai casi in cui avviene l’estinzione dell’obbligazione doganale per sequestro e contemporanea o successiva confisca delle merci, dovuti all’irregolare introduzione delle stesse.
La Corte in particolare precisa che ogni volta che le merci vengono trattenute all’atto della loro introduzione nel territorio doganale comunitario dalle autorità doganali e tributarie locali nella zona nella quale si trova il primo ufficio doganale situato alla frontiera esterna della Comunità e poi vengono contemporaneamente o successivamente distrutte dalle stesse autorità (dopo essere rimaste sempre in loro possesso), soddisfano la condizione di cui all’art. 33, primo comma, lett. d), del Codice doganale comunitario, per cui la relativa obbligazione doganale va considerata estinta.
Gli artt. 5, n. 1, terzo comma, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (come modificata dalla direttiva del Consiglio 30 novembre 1996, 96/99/CE), devono poi essere interpretati nel senso che merci sequestrate da autorità doganali e tributarie locali all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente distrutte da tali autorità, debbono considerarsi non importate nella Comunità, a condizione che non abbiano mai cessato di essere in possesso delle suddette autorità. La conseguenza è dunque che in tale ipotesi, il fatto generatore dell’accisa non sorge. Le merci sequestrate dopo l’irregolare introduzione in tale territorio, cioè a partire dal momento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato all’interno del detto territorio, e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle dette autorità senza aver mai cessato di essere in loro possesso, non debbono pertanto considerarsi «in sospensione dei diritti di accisa», ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5, n. 2, primo comma, e 6, n. 1, lett. c), della detta direttiva nonché degli artt. 84, n. 1, lett. a), e 98 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 955/99, e dell’art. 867 bis delle disposizioni di applicazione del Codice Doganale comunitario, con la conseguenza che il fatto generatore dell’accisa su tali merci si verifica e quindi diventano esigibili le accise sulle medesime.
Gli artt. 2, punto 2, 7 e 10, n. 3, della sestadirettiva del Consiglio 17 maggio 1997,77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, devono inoltre essere interpretati nel senso che le merci sequestrate dalle autorità doganali e tributarie locali all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente da esse distrutte, senza aver mai cessato di essere in loro possesso, debbono considerarsi non importate nella Comunità, con la conseguenza che nei loro confronti deve ritenersi che non si sia verificato il fatto generatore dell’IVA, per cui tale imposta non è esigibile. Tuttavia, il combinato disposto degli artt. 10, n. 3, secondo omma, e 16, n. 1, parte B, lett. c), della detta direttiva nonché dell’art. 867 bis del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1662/1999, debbono essere interpretati nel senso che per le merci sequestrate dalle dette autorità dopo la loro irregolare introduzione nel detto territorio, cioè a partire dal momento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato all’interno del detto territorio, e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle predette autorità senza aver mai cessato di essere in loro possesso, il fatto generatore dell’IVA si verifica e tale imposta diventa esigibile anche se le merci di cui trattasi vengono successivamente assoggettate ad un regime doganale.
Gli artt. 202, 215, nn. 1 e 3, e 217 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 955/1999, nonché gli artt. 7, n. 2, e 10, n. 3, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 1999/85, devono infine essere interpretati nel senso che le autorità dello Stato membro situato alla frontiera esterna della Comunità attraverso la quale sono state irregolarmente introdotte merci nel territorio doganale comunitario sono competenti a riscuotere l’obbligazione doganale e l’imposta sul valore aggiunto anche se tali merci sono state successivamente instradate in un altro Stato membro dove sono state scoperte e quindi sequestrate. Gli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 96/99, devono essere interpretati nel senso che le autorità di quest’ultimo Stato membro sono competenti a riscuotere i diritti di accisa, sempreché tali merci siano detenute a fini commerciali. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tale condizione sia soddisfatta nella causa per la quale è stato adito.
Allegati: CNSD – Corte Giustiza – Procedimenti – Causa C230 – 29.4.10 CDC CNSD – Corte Giustiza – Sentenze – Causa C230 – 29.4.10 CDC
Perfezionamento attivo ed utilizzazione, per sbaglio, di un codice di regime doganale non corretto, le precisazioni della Corte di Giustizia
giugno 13, 2010 scritto da Redazione ·
Con sentenza della Quarta Sezione del 14 gennaio 2010 (Cause riunite C-430/08 e C-431/08), la Corte di Giustizia UE si pronuncia in merito all’interpretazione degli artt. 78, 203 e 239 del Codice doganale comunitario. Nel caso in cui una merce venga introdotta nella Comunità europea sotto il regime di perfezionamento attivo e sulle dichiarazioni presentate all’atto della riesportazione delle merci fuori della Comunità sia utilizzato, per sbaglio, un codice di regime doganale errrato (per la precisione, di un codice che identifica le merci come «esportazione definitiva» piuttosto che come «riesportazione»), sorge un’obbligazione doganale conformemente all’art. 203, n. 1, CDC, e all’art. 865, primo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (DAC) L’art. 78 CDC consente in tal caso di procedere alla revisione della dichiarazione di esportazione delle merci al fine di correggere il codice di regime doganale erroneamente attribuito dal dichiarante. Le autorità doganali, da parte loro, sono tenute a verificare da un lato se le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato siano state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti e se gli obiettivi del regime di perfezionamento attivo non siano stati messi in pericolo (in quanto le merci oggetto di tale regime doganale sono effettivamente state riesportate), nonché ad adottare, eventualmente, le misure necessarie per regolarizzare la situazione, tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono.
Allegati: Corte – 2010 – Causa C430_08 – Causa – 20122008, Corte – 2010 – Causa C430_08 – Sentenza – 13032010
Dazi soggetti a recupero: prima va effettuata la contabilizzazione e poi la comunicazione al debitore
giugno 13, 2010 scritto da Redazione ·
Con sentenza della Seconda Sezione del 28 gennaio 2010 (Causa C-264/08), la Corte di Giustizia UE precisa che l’art. 221, n. 1, del codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che la «contabilizzazione» dell’importo dei dazi da recuperare va distinta dall’iscrizione dei dazi registrati nella contabilità delle risorse proprie prevista dall’art. 6 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150.
Dal momento che l’art. 217 CDC non prescrive modalità pratiche per effettuare tale contabilizzazione, essa deve essere effettuata in modo tale da assicurare che l’autorità doganale competente iscriva l’importo esatto dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale nei registri contabili o su qualsiasi altro supporto in loro luogo, per consentire in particolare che la contabilizzazione degli importi interessati sia effettuata con certezza, anche nei confronti del debitore.
La comunicazione al debitore da parte dell’autorità doganale dell’importo dei dazi dovuti può essere validamente effettuata solo se l’importo di tali dazi è stato preliminarmente contabilizzato dalla suddetta autorità. Gli Stati membri coimunque, non sono tenuti ad adottare norme di procedura specifiche circa le modalità secondo le quali deve aver luogo la comunicazione al debitore dell’importo di tali dazi, dal momento che a detta comunicazione possono essere applicate norme di procedura interne di portata generale che garantiscano un’informazione adeguata del debitore e gli consentano di assicurare, con piena cognizione di causa, la difesa dei suoi diritti.
Allegati: Corte – 2010 – Causa C264_08 – Causa – 27092008, Corte – 2010 – Causa C264_08 – Sentenza – 11032010
Corte di Giustizia UE, ulteriori chiarimenti sul criterio della «trasformazione o lavorazione sostanziale»
marzo 28, 2010 scritto da Redazione ·
Con una decisione che sembra riecheggiare la sentenza “caseina” del 26 gennaio 1977 (“Gesellschaft für Überseehandel mbH contro Handelskammer Hamburg”, Causa 49/76), la Corte di Giustizia, nella sent. 11 febbraio 2010 (Hoesch Metals and Alloys GmbH contro Hauptzollamt Aachen, Causa C-373/08) ha ritenuto inidonee a conferire l’origine le operazioni di separazione, frantumazione e pulitura eseguite su blocchi di silicio, nonché quelle di vagliatura, cernita ed imballaggio finali dei granuli ottenuti dalla relativa frantumazione. Tali lavorazioni infatti non costituirebbero «trasformazione o lavorazione sostanziale» ai sensi dell’art. 24 del Codice Doganale Comunitario. Read more
La sussistenza della buona fede (ex art. 220, n. 2, lett. b, quinto comma, Codice doganale comunitario) va valutata al momento in cui avviene l’immissione in libera pratica dei beni
gennaio 24, 2010 scritto da Redazione ·
Con impugnazione proposta il 12 dicembre 2008, la ditta tedesca Agrar-Invest-Tatschl GmbH chiedeva di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 ottobre 2008 resa nella causa T-51/07, Agrar-Invest-Tatschl GmbH c/ Commissione con la quale veniva respinto il ricorso della Agrar-Invest-Tatschl avverso la decisione della Commissione 4 dicembre 2006, C(2006) 5789, relativa alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione dovuti (dalla Agrar) per alcune operazioni di importazione di zucchero dalla Croazia. Read more


