L’Agenzia delle Dogane, con la nota 77415/RU del 30 luglio 2014, fornisce una serie di chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 26 del Testo Unico Accise (T.U.A.) per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota per usi industriali agli impieghi di gas naturale per combustione in “tutte le attività industriali produttive di beni e servizi”.

L’Agenzia ricorda che si è sempre espressa nel senso di non ricomprendere le aziende ospedaliere pubbliche nel novero di tali attività, ritenendo, sulla base dei criteri desumibili dall’art. 2195 del codice civile, in ciò confortata anche dall’indirizzo giurisprudenziale (Cass. Civ. n. 2514/2000 e Cass. Sez. lav. n. 15753/2009), non potersi prescindere, ai fini della qualificazione della nozione di impresa e di attività industriale, dalla ricorrenza del fine lucrativo.

Infatti, sulla base di tale presupposto, con Circolare n. 48/D/2002 era stato riconosciuto alle case di cura private il diritto ad usufruire dell’aliquota suddetta, in quanto qualificabili come imprese industriali.

Tuttavia, dai più recenti indirizzi giurisprudenziali (in particolare, Cass. Sez. Trib. Civ. n. 24908/13, 24909/13, 24910/13), è emerso un diverso orientamento riguardo alla definizione di attività industriale, con particolare riferimento alle aziende ospedaliere comunque costituite, nell’ambito della quale “…il perseguimento di un profitto inteso come perseguimento del c.d. lucro soggettivo non può essere più ritenuto requisito indefettibile…soprattutto dopo che anche a livello comunitario si è manifestata la tendenza a valorizzare gli aspetti incentrati sulla produzione di beni o servizi…”.

Secondo quanto affermato dalla Corte, “…ha carattere imprenditoriale l’attività economica, organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi ed esercitata in via esclusiva o prevalente, che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all’attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l’imprenditore ad esercitare la sua attività.”. Pertanto, “…ai fini dell’industrialità dell’attività svolta è sufficiente l’idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio..”

La stessa Corte conclude che “In definitiva, non può revocarsi in dubbio…che l’attività posta in essere dalle aziende ospedaliere…è a pieno titolo attività industriale alla stregua dell’art. 2195, comma 1 c.c…”.

L’Agenzia ha ritenuto opportuno approfondire la questione, sottoponendola al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha sostenuto l’applicabilità del regime fiscale previsto dall’art. 26 DLgs n. 504/1995 per gli usi industriali al gas naturale impiegato per la combustione presso le aziende ospedaliere.

In ragione di ciò, posta la natura imprenditoriale dell’attività svolta dalle aziende ospedaliere, sono ricompresi tra gli usi industriali di cui all’art. 26 del DLgs n. 504/1995 gli impieghi del gas naturale destinato alla combustione negli enti ospedalieri e in tutte le altre strutture operative delle aziende dei servizi sanitari regionali.

Allegati: Agenzia Dogane – Note – 77415 – 30072014