Con Circolare 24/D del 24 dicembre 2009 (Prot. 176179/R.U.), l’Agenzia delle Dogane fornisce una serie di risposte alle richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 29 del d.Lgs n. 504/95 (Testo Unico Accise – TUA), ed in particolare a quanto prescritto al comma 4 del medesimo articolo, in merito alla licenza di deposito ed alla tenuta dei registri di carico e scarico per i medicinali prodotti con alcole e per la profumeria alcolica prodotta con alcole denaturato, alla luce anche di quanto prescritto a suo tempo dal Telex del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane – Direzione Centrale Imposizione Indiretta sulla Produzione e sui Consumi Prot. 7810 del 19.12.1996.

Ai sensi dell’art. 27, comma 3 del TUA, l’alcole impiegato nelle suddette destinazioni è esente dall’accisa, secondo le prescrizioni del D.M. 9 luglio 1996 n. 524. Inoltre, ai sensi dell’art. 9, comma 2, ultimo periodo del D.M. 25.03.1996, n. 210 come modificato con D.M. 16.05.1997, n. 148, le merci contenenti alcole o prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208, esenti, denaturati o non denaturati, non sono considerate sottoposte al regime delle accise ai fini della circolazione.

L’operatore che detiene alcole o prodotti alcolici da impiegarsi nella fabbricazione di medicinali prevista dall’art. 27, comma 3, lettera d) del TUA, è tenuto a denunciare la propria attività e a munirsi della licenza prevista per gli impianti di trasformazione di prodotti alcolici in usi esenti, ai sensi dall’art. 3 del D.M. 9 luglio 1996 n. 524; per quanto riguarda le registrazioni contabili e la circolazione di tali prodotti, lo stesso si attiene a quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del medesimo Decreto. 3 Non è richiesta la licenza fiscale di esercizio prevista dall’art. 29, comma 4, TUA. In relazione alla sola detenzione per fini commerciali di prodotti finiti medicinali, si chiarisce che la stessa non è soggetta ad adempimenti contabili specifici relativi alla normativa accise; analogamente, anche la detenzione di prodotti alcolici impiegati direttamente sul corpo umano, consistenti in diluizioni di alcole etilico realizzate secondo formulazioni previste da farmacopee della U.E., nel caso in cui gli stessi sono dei prodotti finiti classificati quali medicinali, non è soggetta ad adempimenti contabili specifici relativi alla normativa accise.

Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali connessi alla detenzione e circolazione dei prodotti di profumeria alcolica ottenuti con alcol denaturato con denaturante speciale, dopo aver premesso che l’art 2 del D.M. 9 luglio 1996, n. 524 (impiego di alcole denaturato con denaturante speciale) ed in particolare il comma 8, si riferisce all’intera disciplina fiscale relativa alle profumerie alcoliche e non solo agli operatori che ricevono alcole etilico denaturato per la fabbricazione di prodotti cosmetici, l’Agenzia chiarisce che il suddetto art. 2, comma 8, alla lettera e), prescrive per l’attività di deposito l’obbligo della denuncia all’Ufficio delle Dogane e della tenuta del registro di carico e scarico per i prodotti di profumeria alcolica fabbricati con alcole denaturato con denaturanti speciali, solo per i prodotti sfusi ed intermedi, per qualsiasi quantitativo degli stessi. Sono esclusi quindi da tale obbligo i depositi dei medesimi prodotti condizionati per qualsiasi quantitativo. Il limite di 8.000 litri anidri (oltre il quale occorre tenere il registro di carico e scarico fissato dall’art. 29, comma 4, TUA), si riferisce infatti alla profumeria alcolica condizionata, fabbricata con alcol non denaturato.

La suddetta esclusione vale anche nel caso in cui sui prodotti in trattazione, acquistati per fini commerciali si effettuano solo piccole lavorazioni, limitatamente all’aspetto esteriore della confezione, non incidenti sulla sostanza dei prodotti né sulla confezione dei medesimi. L’acquisto e la detenzione per fini commerciali, da parte dei fabbricanti di prodotti di profumeria alcolica condizionati ottenuti con alcole denaturato con denaturanti speciali, dei medesimi prodotti fabbricati da altri produttori, sui quali non viene effettuata alcuna lavorazione, non è soggetta ad alcun adempimento contabile relativo alla normativa accise; se tali prodotti sono invece acquistati allo stato sfuso devono essere presi in carico sul registro prescritto dall’art. 2, comma 8, del D.M. 524/96. 3 – Adempimenti fiscali per gli acquirenti intracomunitari e per gli importatori di profumeria alcolica condizionata, ottenuta con alcool denaturato con denaturante speciale.

In considerazione di quanto dispone l’art. 2, comma 10, del D.M. 9 luglio 1996 n. 524 (secondo cui l’alcol contenuto in prodotti non destinati al consumo umano alimentare provenienti da Paesi comunitari è considerato denaturato a norma), l’acquirente intracomunitario di prodotti finiti di profumeria alcolica condizionata, ottenuta con alcole denaturato, non deve essere qualificato come “Operatore Registrato”, non deve essere in possesso di alcuna dichiarazione rilasciata dal paese di provenienza che attesti la formula di denaturazione né è tenuto ad adempimenti contabili specifici relativi alla normativa accise. Per quanto concerne i medesimi prodotti provenienti da paesi extra-U.E., ai fini del riconoscimento della regolarità della denaturazione dell’alcole contenuto occorre attenersi a quanto prescritto dall’art. 2, comma 9, del D.M. 524/96. Non sono previsti adempimenti contabili specifici relativi alla normativa accise per la detenzione per fini commerciali degli stessi. Ai sensi del medesimo art. 2, comma 9, nel caso in cui dagli accertamenti prescritti emergesse che l’alcol contenuto nei prodotti in trattazione non fosse regolarmente denaturato, qualora non sia più possibile la rimessa a norma, sullo stesso è dovuta l’accisa.

Allegati: Circolare 24/D del 24 dicembre 2009 (Prot. 176179/R.U.)