Con comunicazione Prot. n. 176591/RU del 24 dicembre 2009, l’Agenzia delle Dogane informa che a decorrere dal 1° gennaio 2010, entrerà in vigore l’art. 14 sexdecies, p.2 del Reg. CEE 2454/93 e, pertanto, terminerà il periodo transitorio di 24 mesi decorrente dal 1° gennaio 2008 previsto dall’articolo 2 del Reg. CE 1875/06 con il quale si disponeva un tempo limite per il rilascio o diniego di un Certificato AEO di 300 giorni di calendario.

L’Agenzia segnala  inoltre che, con Regolamento in corso di pubblicazione, il citato art. 14 sexdecies, par. 2 sarà modificato e il suddetto tempo limite passerà dai previsti 90 giorni di calendario (più eventuali ulteriori 30 giorni di calendario) a decorrere dalla data di ricezione dell’istanza completa, a 120 giorni di calendario (più eventuali ulteriori 60 giorni di calendario) dalla data di ricezione dell’istanza completa.

La suddetta modifica avrà efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2010.