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Con la Circolare 2/D del 29 gennaio 2016 l’Agenzia delle Dogane illustra in dettaglio le novità introdotte dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, a partire dal 1° gennaio 2016, in materia di interpello tributario. Con Circolare n. 21/D del 23.12.2015 erano già stati forniti dei primi chiarimenti sulle diverse tipologie di interpello previste dal decreto legislativo in questione e sull’ambito di applicazione dell’istituto, mentre con la Determinazione direttoriale prot. n. 10539/R.U. del 28 gennaio 2016 sono state disciplinate le modalità procedurali per la presentazione e la trattazione delle istanze di interpello.

L’Agenzia precisa che il Codice doganale comunitario ed il relativo Regolamento di attuazione, contengono una specifica disciplina, per quanto concerne le risorse proprie tradizionali e tutti gli istituti previsti da tali fonti, in merito alla possibilità di richiedere all’autorità doganale decisioni, informazioni, informazioni tariffarie vincolanti e informazioni vincolanti in materia di origine. Di conseguenza, la disciplina nazionale in materia di interepelli di cui all’art. 11 della legge n.212/2000, risulta inapplicabile con riferimento alle materie in questione. Il diritto di interpello così come regolato dalla legislazione interna risulta pertanto applicabile solamente nel caso in cui le norme doganali europee facciano espresso rinvio alle disposizioni nazionali potrà. La circolare procede illustrando nel dettahgli le quattro diverse tipologie di interpello ed i presupposti per la loro applicabilità.

Per gli ulteriori dettagli si rinvia al testo della circolare 2/D/2016 e della Determinazione direttoriale prot. n. 10539/R.U. del 28 gennaio 2016.

La Circolare dell’Agenzia è disponibile al seguente link

Ê La Determinazione dell’Agenzia è disponibile al seguente link