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A seguito della ricezione di alcune segnalazioni relative ad un’asserita mancata accettazione, da parte del capo Area gestione Tributi – Ricevitore dell’Ufficio delle dogane di pagamenti a mezzo assegno circolare a fronte di circostanze che avrebbero dovuto consentirlo in quanto riconducibili ai “casi eccezionali” di cui è fatta menzione nella circolare n.20/D del 21 dicembre 2015, con la Nota prot. 8044 /RU del 25 gennaio 2016, l’Agenzia delle Dogane è intervenuta per fornire ulteriori chiarimenti circa le modalità di utilizzo di tale strumento di pagamento.
Dopo aver ribadito che il bonifico bancario o postale è la modalità ordinaria di pagamento dei diritti doganali eche si ricorre all’assegno quando non è possibile l’utilizzo degli altri strumenti o per motivi collegati alla situazione concreta, o per regioni tecniche o giuridiche, l’Agenzia precisa che, al di fuori dei casi concreti di seguito elencati, l’operatore dovrà specificare, in apposita istanza, gli ulteriori casi e le motivazioni per le quali intende utilizzare l’assegno circolare. Una volta pervenuta l’istanza, il capo Area gestione Tributi – Ricevitore dell’Ufficio delle dogane, dovrà esprimere al riguardo la sua accettazione o rifiuto, indicando in quest’ultima evenienza la modalità alternativa da utilizzare. I casi concreti in cui potrebbe ricorrere (l’elenco è indicativo, non tassativo), la necessità di accettare assegno circolare possono essere ricondotti, a titolo puramente esemplificativo, ai seguenti:
1.garanzia diritti doganali con A/28 (bolletta di somme depositate);
2.operazioni doganali in linea su automezzi (TIR in arrivo su traghetti o su navi ro-ro) alle frontiere terrestri e/o marittime per merci urgenti e/o deperibili, ove l’importo non sia riscuotibile tramite il POS (ad esempio, importo elevato o POS non disponibile);
3.merci alla rinfusa su navi a carico completo (legname, cereali, mangimi, alluminio, ferro, macchinari, ecc.), ove l’importo non sia riscuotibile tramite il POS (ad esempio, importo elevato o POS non disponibile);
4.tasse di ancoraggio non per durata ed altri diritti il cui ammontare non è possibile conoscere in anticipo;
5.saturazione del plafond disponibile sul conto di debito per operazioni non previste e non programmabili o a seguito di revisione di accertamento.
Anche in merito alla questione della tempestività del pagamento, cui consegue quella dell’eventuale applicazione della sanzione prevista dall’articolo 13 del D. Lgs 471/1997 nonché degli interessi di mora, l’Agenzia conferma le indicazioni precedentemente fornite, per cui ribadisce che è onere dell’operatore garantire l’effettivo accredito dell’importo dovuto sul conto dell’Agenzia entro il giorno di scadenza del pagamento, effettuando il bonifico con le modalità ed entro i termini (orario di cut-off) previsti dal proprio istituto di credito.