bonifico

Con comunicato dell’1 dicembre 2015, l’Agenzia delle Dogane informa che con provvedimento emanato del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d’intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e sentita la Banca d’Italia (allegato al comunicato), sono state stabilite le istruzioni operative per l’utilizzo della modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. Il provvedimento in questione entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’Agenzia. A decorrere da tale data, la Dogana non potrà più accettare in pagamento assegni circolari non trasferibili intestati alla Tesoreria Provinciale dello Stato.

Resterà possibile effettuare pagamenti con assegni circolari non trasferibili intestati a “Agenzia delle dogane e dei Monopoli Ufficio delle dogane di …….”.
L’Agenzia si riserva di emanare a breve una circolare esplicativa con riferimento sia alle modalità di utilizzo degli assegni circolari che agli aspetti sanzionatori connessi al pagamento con bonifico.

Il Comunicato dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link