regolamento ue

A seguito dell’approvazione, a dicembre 2013, da parte dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, dell’Accordo sulla Facilitazione del Commercio, a distanza di circa 1 anno, i membri dell’OMC decisero di negoziare un Protocollo di emendamento dell’Accordo in questione per farne confluire il testo direttamente nel Trattato istitutivo dell’OMC (in modo da costituire l’Allegato 1A di tale Trattato). Il Consiglio dell’UE ha adottato in data 1° ottobre 2015 la Decisione (UE) 2015/1947, con cui il Protocollo è stato approvato a nome dell’Unione Europea e con esso, l’Accordo sulla Facilitazione del Commercio(che raccoglie tutte quelle misure che rappresentano quanto di meglio esiste oggi a livello di best practices per la facilitazione del commercio, e che gli Stati membri dell’OMC dovranno incorporare nelle loro legislazioni e politiche doganali nazionali).

In base a tale protocollo, l’Accordo sulla Facilitazione del Commercio entrerà in vigore a seguito della sua ratifica da parte dei due terzi dei membri dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Al momento solo un terzo dei membri dell’Organizzazione ha ratificato il protocollo in questione.

Il Protocollo in questione contiene, fra l’altro una disposizione relativa agli spedizionieri doganali. Tale disposizione, già ampiamente illustrate nel testo recante le “Linee strategiche sulla rappresentanza doganale del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali”, sarà oggetto di approfondimento nel prossimo numero del “Doganalista”. La disposizione in oggetto in sostanza si limita a rimuovere un meccanismo che in alcuni Paesi viene considerato limitativo del libero commercio, ossia quello della riserva per legge delle operazioni doganali agli spedizionieri doganali. In alcuni Stati, infatti, non è possibile per le imprese presentare direttamente dichiarazioni doganali alle dogane (o non è possibile farlo per soglie superiori ad un certo importo), per cui l’unica possibilità è quella di ricorrere a spedizionieri doganali (tale è ad es. il caso di alcuni Paesi africani o dell’America Latina). La disposizione in oggetto quindi, riconosce la più ampia libertà per le imprese che effettuano transazioni commerciali internazionali di scegliere se rivolgersi a tali figure o se gestire in proprio le operazioni doganali. Alcuni membri dell’OMC possono tuttavia derogare a tale disposizione, se lo spedizioniere doganale riveste al loro interno un ruolo speciale e vi sono giustificati motivi per canalizzare tutte o parte delle operazioni doganali presso tali intermediari.

Il Protocollo è disponibile al seguente link