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Con nota Prot. n. 47369/RU del 20 aprile 2015, l’Agenzia delle Dogane Nìinforma che nel corso dei lavori della riunione del Comitato del Codice Doganale – Settore Origine – di marzo 2015, la Commissione europea e gli Stati membri dell’Unione hanno convenuto sull’opportunità del rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 per le esportazioni dell’Ue verso la Nuova Caledonia e verso altri paesi e territori d’oltremare (PTOM), che riguardano sia le merci di origine dell’Ue utilizzate come materiali nei PTOM, nel quadro del cumulo bilaterale di cui all’art. 7 del protocollo origine della decisione 2013/755/UE (cfr. GU UE L 344 del 19.12.2013)1, che i prodotti finiti di origine dell’Ue per i quali tali paesi concedono una preferenza tariffaria in via di reciprocità. La decisione 2013/755/UE del Consiglio relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare dell’Ue («Decisione sull’associazione d’oltremare») mira a rafforzare le relazioni economiche tra i PTOM e l’Unione europea per quanto riguarda, tra l’altro, il commercio dei beni. Pur offrendo un trattamento tariffario preferenziale unilaterale per le merci di origine PTOM, la decisione (art. 45, par. 1) lascia ai paesi partner la possibilità di decidere in merito al trattamento tariffario all’importazione dei prodotti originari dell’Unione. Alcuni paesi e territori d’oltremare, come la Nuova Caledonia e Saint-Pierre e Miquelon, hanno deciso di accordare le preferenze tariffarie ai prodotti originari dell’Unione in maniera reciproca e comunicato, ai sensi dell’art. 45, par. 5, della decisione 2013/755/UE, le tariffe a favore delle esportazioni dell’Ue. Le merci unionali esportate in Nuova Caledonia e Saint-Pierre e Miquelon per beneficiare delle preferenze accordate da tali paesi devono rispettare le regole di origine riportate nel protocollo di origine dell’Allegato VI della decisione ed essere accompagnate da una prova di origine – il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o la dichiarazione d’origine fornita dall’esportatore nel paese da cui provengono i materiali – in conformità con le disposizioni degli artt. 21, 22 e 32 del citato protocollo.

Gli uffici doganali dei paesi dell’Unione hanno tuttavia sollevato problemi di interpretazione del testo normativo ed espresso esitazione in merito alla possibilità del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 per le merci di origine dell’Ue utilizzate nei PTOM non come materiali per la successiva lavorazione o trasformazione nel quadro del cumulo bilaterale ma lì direttamente esportate come prodotti finiti, atteso che da una lettura testuale dei menzionati articoli l’emissione dell’EUR.1 (o la compilazione della dichiarazione di origine dell’esportatore) sembrerebbe riservata solo alle prime. In proposito, la Commissione europea ha precisato che, seppure le disposizioni della decisione 2013/755/UE sui certificati di circolazione EUR.1 (artt. 22 e 32 dell’allegato VI) sembrino applicabili nei casi di esportazione dei PTOM e dell’Ue di materiali nell’ambito del cumulo bilaterale, tale interpretazione risulterebbe inutilmente restrittiva dato che non è testualmente vietata l’emissione degli EUR.1 (o la compilazione della dichiarazione di origine) per i prodotti dell’Ue non utilizzati come materiali. La lettura restrittiva di tali disposizioni minerebbe l’obiettivo della promozione dello sviluppo economico dei PTOM e della instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e l’Unione (art. 198 TFUE), limitando inutilmente l’esportazione delle merci dell’Ue – alcune delle quali molto necessarie per questi piccoli e isolati territori – verso i PTOM.

Di conseguenza, la Commissione invita le autorità doganali dell’Unione ad una lettura meno restrittiva delle disposizioni del protocollo di origine. L’Agenzia delle Dogane pertanto dispone che gli Uffici doganali provvedano al rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 sia per le merci esportate nel quadro del cumulo bilaterale di cui all’art. 7 del protocollo di origine della decisione 2013/755/UE, impiegate come materiali nella fabbricazione del prodotto, che per i prodotti finiti inviati nei PTOM e per i quali i partner concedono una preferenza tariffaria in via di reciprocità.
Il Comunicato dell’ Agenzia Dogane è disponibile al seguente link