Europa Europe 3D

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14.3.2015 sono state pubblicate alcune rettifiche al regolamento che istituisce il nuovo Codice Doganale dell’Unione, che per lo più si riferiscono ad errori di traduzione nella versione italiana. In particolare, l’articolo 19, paragrafo 3, viewne rettificato come segue: «Le autorità doganali non impongono a una persona che, in qualità di rappresentante doganale, espleta atti e formalità su base regolare di presentare ogni volta prova del potere di rappresentanza, a condizione che tale persona sia in grado di presentare tale prova su richiesta delle autorità doganali.».

L’articolo 22, paragrafo 4 viene riscritto invece come segue: ”Salvo se altrimenti specificato dalla decisione o dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta. A eccezione dei casi previsti dall’articolo 45, paragrafo 2, le decisioni adottate sono applicabili dalle autorità doganali a decorrere da tale data.»;

Ed ancora, l’ articolo 114 bis:  anziché: «Articolo 114 bis Interesse di mora»,  leggi: «Articolo 114

Interesse di mora»;
a pagina 52, articolo 131, lettera a): anziché: «a) i casi in cui l’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, lettera c);», leggi: «a) i casi in cui l’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, lettera b);» a pagina 56, articolo 145, paragrafo 8, lettera b): anziché: «b) la presentazione delle merci in dogana di cui all’articolo 124, nella misura in cui soddisfa le condizioni previste da tali disposizioni.»,  leggi: «b) la presentazione delle merci in dogana di cui all’articolo 139, nella misura in cui soddisfa le condizioni previste da tali disposizioni.»; a pagina 61, articolo 167, paragrafo 4:

anziché: «4. La dichiarazione semplificata di cui all’articolo 166, o l’iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all’articolo 182, e la dichiarazione complementare sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere, rispettivamente, dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata a norma dell’articolo 148 e dalla data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante.», leggi: «4. La dichiarazione semplificata di cui all’articolo 166, o l’iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all’articolo 182, e la dichiarazione complementare sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere, rispettivamente, dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata a norma dell’articolo 172 e dalla data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante.»

Le rettifiche sono disponibili al seguente link