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Con nota prot. 31094 dell’11 marzo 2015 l’Agenzia delle Dogane annuncia che il Regolamento di esecuzione (UE) n. 234 del 13.02.2015 della Commissione ha modificato l’art. 561 par. 2 del Reg. CEE 2454/93 riguardante l’importazione temporanea dei mezzi di trasporto destinati ad essere utilizzati da persone fisiche residenti nel territorio dell’Unione. La modifica in oggetto è finalizzata ad evitare abusi nell’applicazione di tale norma, indicando in maniera pià precisa le ipotesi in cui è possibile applicarla. In particolare, l’art. 561 al par.2 introduce alcune restrizioni, stabilendo che un soggetto residente nel territorio dell’Unione può utilizzare un mezzo di trasporto che gli è stato messo a disposizione per motivi commerciali o privati dal datore di lavoro che è un soggetto residente al di fuori dell’Unione. La nuova norma chiarisce che il datore di lavoro può essere proprietario, locatario o affittuario del mezzo di trasporto, dato in utilizzo al dipendente ed inoltre che quest’ultimo può utilizzare il mezzo di trasporto a fini privati esclusivamente per effettuare il tragitto tra il luogo di lavoro e la propria residenza oppure per svolgere l’attività professionale prevista dal contratto di lavoro stesso.
Le Autorità doganali possono richiedere la presentazione del contratto.
Gli uffici all’atto del rilascio dell’autorizzazione al regime di ammissione temporanea dovranno richiedere la presentazione di copia del contratto di lavoro in cui è previsto l’utilizzo privato del mezzo di trasporto.
Al fine di permettere la più ampia diffusione dell’informazione, la modifica normativa sarà applicabile dal 1° maggio 2015.
Sul sito web della TAXUD è possibile trovare ulteriori informazioni sulla presente modifica normativa.

Il Comunicato dell’ Agenzia Dogane è disponibile al seguente link