agenzia-delle-doganeCon la circolare prot. n. 17631 dell’11 febbraio 2015, l’Agenzia delle Dogane detta le nuove istruzioni per la trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento relative alle importazioni di beni e servizi senza l’applicazione dell’Iva, a seguito dell’adozione del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il cui articolo 20 ha apportato modifiche all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746 (conv. in legge 27 febbraio 1984, n.17). Il nuovo provedimento infatti dispone l’obbligo, per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA (ex art. 8, primo comma, lettera c, del D.P.R. n. 633/1972), di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento. Fino all’11 febbraio 2015, viene tuttavia consentito agli operatori dicontinuare ad inviare o consegnare la dichiarazione d’intento secondo le modalità previgenti.
Il nuovo modello per la dichiarazione d’intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono stati approvati con il Provvedimento del 12 dicembre 2014 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il modello per la trasmissione dei dati delle dichiarazioni di intenti è invece disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
A decorrere dal 12 febbraio 2015 pertanto, i soggetti che intendono avvalersi dell’utilizzo del plafond IVA, preventivamente all’operazione di acquisto o di importazione di beni o servizi devono seguire la nuova procedura, trasmettendo altresì al fornitore o prestatore, ovvero in dogana, la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda gli adempimenti per l’utilizzo in dogana della dichiarazione d’intento, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del sopracitato d.lgs., l’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento. In questo modo viene evitata la consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione, potendo queste essere acquisite telematicamente dall’Agenzia delle Dogane.
In attesa dell’adozione delle procedure a ciò necessarie, dal 12 febbraio 2015, per l’utilizzo in dogana del plafond IVA occorrerà allegare alla dichiarazione d’importazione la copia cartacea della dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione. E’ importante sottolineare che in base alla circolare in commento, la dichiarazione d’intento va presentata in dogana per ogni singola operazione di importazione.
Nulla cambia invece per quanto riguarda l’obbligo di indicare nei singoli della dichiarazione di importazione il riferimento alla dichiarazione di intento corrispondente, riportando nella casella 44 del DAU “Documenti presentati/Certificati” il codice documento 01DI . Per ogni articolo della dichiarazione doganale è possibile indicare una sola dichiarazione d’intento.
Vengono invece modificate le regole di compilazione dell’identificativo della dichiarazione di intento per recepire il numero di protocollo di 23 caratteri attribuito dall’Agenzia delle Entrate, così strutturato: AAMMGGHHMMSSNNNNNXXXXXX (AAMMGG: data di ricezione;
HHMMSS: orario di ricezione;
NNNNN: numero casuale;
XXXXXX: numero progressivo dei documenti presenti nel file telematico).
Di conseguenza, per le dichiarazioni inviate tramite il messaggio IM occorrerà compilare la casella 44 come di seguito indicato:
“tipo documento”: 01DI;
“paese di emissione”: IT; “anno di emissione”: anno di emissione nel formato AAAA; “identificativo”: AAMMGGHHMMSSNNNNNXXXXXX (numero di protocollo telematico della dichiarazione d’intento);
“quantità riferita al documento”: campo vuoto; “unità di misura”: campo vuoto.
Qualora, invece, si utilizzi il messaggio B1, è necessario compilare la casella 44 come di seguito indicato: “tipo documento”: 01DI;
“paese di emissione”: IT;
“anno di emissione”: anno di emissione nel formato AAAA; “identificativo”: AAMMGGHHMMSSNNNNN (primi 17 caratteri del numero di protocollo telematico della dichiarazione di intento);
“Quantità riferita al documento”: XXXXXX (ultimi 6 caratteri del numero di protocollo telematico della dichiarazione di intento);
“unità di misura”: campo vuoto.
Per quanto riguarda infine l’importo dell’operazione indicato nella dichiarazione d’intento l’Agenzia, nel premettere che l’importo esatto del valore imponibile ai fini IVA della merce da importare può essere determinate solo a conclusione dell’accertamento doganale, la casella relativa all’importo dell’operazione nel modello di dichiarazione va valorizzata inserendo un “valore presunto” dell’imponibile ai fini IVA dell’operazione d’importazione che si intende effettuare. Tale valore deve tenere cautelativamente conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo dell’imponibile (es. assicurazione, nolo, dazio, royalties, tasse portuali, ecc). L’importo effettivo sarà, invece, quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento.

Allegati:  circolare prot. n. 17631