petrolio
Con la circolare n. 2/D del 3 febbraio 2015, l’Agenzia delle Dogane informa di aver ricevuto una richiesta di precisazioni in merito all’ipotesi di interruzione dell’attività di produzione presso impianti in precedenza autorizzati all’impiego del sistema informatizzato di controllo INFOIL. In particolare viene chiesto se, presso i suddetti stabilimenti che, di fatto, continuano ad essere gestiti come depositi di stoccaggio, sia ancora possibile effettuare le operazioni di retrocessione a semilavorato dei prodotti finiti introdotti in deposito con il conseguente annullamento del relativo carico di imposta.
Dopo aver premesso che la procedura in argomento è regolata dall’art.1 comma 5 del D.M. 169/09, dall’art. 3 comma 4 della D.D. 72258/10 e del par.4.2 della circolare 14/D del 10 agosto 2010, come precisata dalla circolare 17/D del 23 dicembre 2010, l’Agenzia chiarisce che presupposto per l’applicazione della normativa soprarichiamata è la presenza di un impianto di produzione effettivamente in attività nel quale i prodotti energetici sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti tra i trattamenti definiti previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Solo in tali condizioni è infatti ammessa, ai sensi del sopra richiamato art.1, comma 5 del D.M.169/09, la reimmissione nel ciclo produttivo, promiscuamente con materie prime, semilavorati o con altri componenti, del prodotto già accertato che residua al termine delle operazioni di estrazione, con il conseguente annullamento del carico di imposta, nei limiti di cui all’art.1, comma 6 del predetto D.M.
Ne consegue, dunque, che, negli impianti che non effettuano più produzione, anche se in precedenza autorizzati all’impiego di INFOIL, è esclusa la possibilità di retrocessione a semilavorato di prodotti finiti introdotti in deposito (ad esempio, a seguito di importazione ovvero di trasferimento in sospensione).
Resta tuttavia ferma la possibilità di effettuare, secondo le procedure delineate nel disciplinare INFOIL di impianto, l’accertamento quantitativo dei suddetti prodotti, anche con controlli a posteriori, tramite le telemisure e la relativa storicizzazione, ovviamente a condizione che le stesse conservino l’affidabilità posseduta all’atto del rilascio dell’autorizzazione.
L’Agenzia ricorda infine che indipendentemente dalla posizione di prodotto finito o semilavorato attribuita, il trasferimento ad un altro soggetto obbligato del prodotto energetico deve essere effettuato con la scorta del documento amministrativo elettronico (e-AD) di cui al Reg.(CE) n. 684/2009 della Commissione del 24/07/2009 in tutti i casi previsti, sulla base del codice NC del prodotto, nell’art. 21, comma 10 del D. lgs. 504/95 (Testo Unico Accise).

Allegati: circolare n. 2/D del 3 febbraio 2015