mondoL’art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014 n. 175 recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale interviene, tra l’altro, sulla modalità di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella dichiarazione di intento relativa ad operazioni IVA non imponibili, effettuate da soggetti qualificati come esportatori abituali, modificando l’art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. 29 dicembre 28 1983, n. 746, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

La previgente disciplina imponeva al fornitore che riceveva la dichiarazione di intento di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale fossero confluite le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, la procedura per l’invio e la consegna delle lettere d’intento è radicalmente modificata.

Infatti dal 1° gennaio 2015 i dati contenuti nella dichiarazione d’intento dovranno essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, con il nuovo modello approvato il 12 dicembre 2014, direttamente dall’esportatore abituale e non più dal suo fornitore.

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