Nuove Linee guida dell’Unione Europea sul commercio dei diamanti grezzi (Kimberley Process). Applicazione alla Groenlandia:l’Agenzia delle Dogane, con la Circolare N. 18/Ddel 18 novembre 2014, fornisce alcune indicazioni relative al documento “Orientamenti sul commercio con l’Unione Europea (UE)”– Guida pratica per i partecipanti al processo di Kimberley e le imprese che commerciano diamanti grezzi con l’UE, riportato in allegato alla circolare. Tali linee guida, a carattere non vincolante, rappresentano un aggiornamento, necessario a seguito dei nuovi riferimenti derivanti dal Trattato di Lisbona, della versione delle linee guida diramate in allegato alla Circolare n. 31/D del 27 maggio 2003 dall’Area Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti “pro tempore” e rappresentano uno strumento esplicativo, sia per le Autorità doganali europee che per gli operatori interessati coinvolti nell’implementazione del Regolamento 2368/2002, sulla correttezza della procedura doganale da seguire per l’importazione dei diamanti grezzi.

Rimane fermo il principio per cui ogni importazione di diamanti deve essere verificata da una autorità comunitaria, presente fino ad oggi in Belgio, Regno Unito, Germania, Repubblica Ceca, Romania e Bulgaria.

Una volta giunte in Italia, dunque, le spedizioni dovranno proseguire in regime di transito esterno per proseguire verso una delle prescelte suindicate autorità “unionali” prima di essere immesse in libera pratica.

In tale ultimo caso il sistema TARIC segnala automaticamente una restrizione commerciale rinviando al Reg. CE n. 2368/2002 del Consiglio ai fini dell’ispezione fisica o del controllo documentale della dichiarazione doganale.

Le modalità di adempimento dell’importatore per quanto riguarda l’invio della ricevuta di importazione all’esportatore sono specificate al paragrafo 5 delle Linee Guida. Tale procedura mira ad implementare il sistema statistico del Processo di Kimberley che monitora le eventuali anomalie delle spedizioni dei diamanti grezzi.

Quanto alle spedizioni irregolari, si rileva che non possono essere svincolate le spedizioni di diamanti grezzi che non soddisfino le condizioni stabilite nel Regolamento citato e che le violazioni alla norma europea comportano sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive, oltreché ogni misura necessaria tra cui la confisca e la vendita degli stessi diamanti.

La parte relativa ai territori degli Stati membri ed il loro status rispetto al processo di Kimberley deve intendersi integrata dal Reg. UE n. 257/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio riportato nell’allegato 2 alla circolare) con cui le norme del sistema di certificazione del processo di Kimberley e le norme doganali speciali ai fini dell’attuazione del sistema medesimo sono applicate alla Groenlandia. Ai fini del sistema della certificazione, dunque, il territorio dell’Unione e quello della Groenlandia sono considerate un’entità unica senza frontiere interne. Per inciso, il fatto che di recente in Groenlandia siano stati ritrovati alcuni diamanti grezzi consente all’Unione Europea di considerarsi di conseguenza anch’essa Stato esportatore di fatto.

Allegati: Agenzia Dogane – Circolari – 18D – 18112014