Regolamento (UE) N. 1150/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 ottobre 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 374/2014 sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell’Ucraina:l’Ucraina è un paese partner prioritario nell’ambito della politica europea di vicinato e del partenariato orientale con il quale l’Unione europea da tempo cerca di instaurare un rapporto sempre più stretto in vista dell’associazione politica e dell’integrazione economica di quest’ultima con l’Unione. A tale scopo, tra il 2007 e il 2011 l’Unione e l’Ucraina hanno negoziato un accordo di associazione comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), siglato da entrambe le parti il 27 giugno 2014. A norma delle disposizioni dell’accordo, l’Unione e l’Ucraina sono tenute a istituire una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio massimo di 10 anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo di associazione, conformemente all’articolo XXIV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994. In considerazione delle problematiche senza precedenti che l’Ucraina si trova ad affrontare sul piano politico, economico e della sicurezza, e con l’obiettivo di sostenerne l’economia, è stato deciso di anticipare l’attuazione dell’elenco delle concessioni di cui all’allegato I-A dell’accordo di associazione tramite le preferenze commerciali autonome previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Alla luce delle sfide che l’Ucraina si trova ancora ad affrontare, l’applicazione del regolamento (UE) n. 374/2014 è stata quindi prorogata fino al 31 dicembre 2015. Per il periodo della proroga i dazi doganali e l’accesso ai contingenti tariffari rimarranno uguali a quelli del 2014. L’articolo 2 dell’accordo di associazione stabilisce che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello stato di diritto costituiscono elementi essenziali di tale accordo. Inoltre, esso prevede che la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza, come pure la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono altresì elementi essenziali di tale accordo. Le preferenze autonome previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 saranno anch’esse soggette al rispetto di tali stessi principi da parte dell’Ucraina. Al fine di allineare il regolamento (UE) n. 374/2014 alla prassi dell’Unione e ad altri strumenti di politica commerciale dell’Unione, è stata prevista la possibilità di sospendere temporaneamente le preferenze in caso di mancato rispetto dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto da parte dell’Ucraina.

Allegati: 2014 – Consiglio UE- Regolamento – 1150 – 29102014