Verifiche successive all’accreditamento per il rilascio del nulla osta definitivo all’inserimento nell’elenco dei taratori di sistemi di misura elettrici utilizzati per i fini fiscali: con la nota Prot. 112519/R.U. del 9 ottobre 2014, l’Agenzia delle Dogane fornisce, ad integrazione della circolare 7/D del 6 maggio 2013, le istruzioni operative relative all’inserimento dei soggetti interessati ad effettuare l’attività di taratura dei sistemi di misura elettrici utilizzati per i fini fiscali nel relativo elenco dei taratori.

La circolare 7/D, prot.24643 del 6 maggio 2013  prevedeva in particolare il rilascio di un nulla osta preventivo da parte dell’Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla sede della Società richiedente, in particolare per quanto concerne quei profili oggettivi e soggettivi valutabili anteriormente all’accreditamento stesso (quali ad esempio: il possesso di solida posizione economica; la non sottoposizione a procedure concorsuali; l’assenza di precedenti in linea finanziaria o procedimenti in corso, di particolare gravità, con specifico riguardo al settore delle accise e delle dogane, ecc.).

Ultimati i riscontri di competenza, Accredia rilascia alla predetta Società un rapporto di valutazione contenente l’elenco delle procedure tecniche esaminate nonché eventuali rilievi concernenti il procedimento e, quindi, qualora nulla osti, ne delibera l’accreditamento.

Poiché l’accreditamento non comprende la verifica di taluni aspetti tecnico – fiscali di stretta competenza dell’Agenzia delle Dogane, al fine di consentire i necessari riscontri successivi all’accreditamento, la Società accreditata trasmette, possibilmente in formato elettronico, all’Ufficio in intestazione, all’Ufficio delle dogane competente sulla propria sede ed all’Area Accise della relativa Direzione di vertice di secondo livello il predetto rapporto di valutazione, corredato:

A. del curriculum vitae degli operatori indicati nel documento Accredia DA-05 (cioè, i soggetti che materialmente effettuano le prove di taratura presso le officine elettriche);

B. della dichiarazione, resa dal legale rappresentante della Società ai sensi dell’art.47 del DPR 445/00, che i predetti operatori sul campo sono dipendenti della Società accreditata ed operano esclusivamente per la stessa;

C. dell’elenco degli strumenti campione certificati LAT e dei generatori di carico di proprietà della Società accreditata (come risultanti dal libro dei cespiti).

Inoltre, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla prima verifica su impianto effettuata da ciascuno dei predetti operatori indicati nel DA-05, ciascuna Società di nuovo accreditamento comunica all’Ufficio in intestazione gli estremi dell’officina elettrica presso la quale la predetta verifica è stata programmata, nonché la relativa data, l’ora e l’operatore incaricato, al fine di consentire il riscontro della perizia dello stesso relativamente all’esecuzione:

1. delle prove del documento DT-01-DT rev.01;

2. del suggellamento del gruppo di misura;

3. dell’attività di registrazione dei dati rilevanti in sede di verifica sino all’emissione del certificato.

I gruppi di misura della predetta officina elettrica devono essere muniti di morsettiera di prova per consentire l’effettuazione di verifiche a carico reale ed a carico fittizio. Ricevuta tale comunicazione, l’Ufficio in intestazione informa preventivamente l’Ufficio delle dogane territorialmente competente sull’officina elettrica, il quale interviene alla verifica (coadiuvato, se del caso, da esperti della sovraordinata Direzione di vertice ed eventualmente alla presenza di ispettori Accredia), per verbalizzare, a latere dell’attivazione dell’officina elettrica, anche la corretta esecuzione delle predette attività da parte dell’operatore interessato.

Copia del verbale è inviata all’Ufficio in intestazione, all’Ufficio delle dogane competente sulla sede della Società accreditata e all’Area accise della relativa Direzione di vertice di secondo livello.

Sulla base di tale verbale ed effettuati i riscontri relativamente alla veridicità della dichiarazione di cui al predetto punto B e dell’elenco di cui al punto C, quest’ultimo Ufficio delle dogane rilascia il nulla osta definitivo all’inserimento della Società e dei relativi dipendenti taratori nell’elenco di che trattasi.

Copia del nulla osta definitivo è inviato anche all’Ufficio in intestazione per la pubblicazione dell’elenco aggiornato sul sito intranet dell’Agenzia.

Allegati: Agenzia Dogane – Note – 112519 – 9102014