L’Agenzia delle Dogane, con la nota Prot. 35543/RU del 25 luglio 2014 fornisce una serie di chiarimenti in merito alle istanze di rimborso presentate dagli operatori del settore per l’addizionale comunale all’accisa sull’energia elettrica, soppressa dapprima con l’articolo 2, comma 6 del D. lgs n. 23/2011 nelle regioni a statuto ordinario e poi definitivamente abolita con l’articolo 4, comma 10 del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni in legge 44/2012. Alcuni Comuni richiedono infatti l’invio della dichiarazione di energia elettrica relativa al periodo cui si riferisce il rimborso, altri invece richiedono un controllo della stessa dichiarazione a fronte di un pagamento effettuato direttamente a favore dei predetti enti.

Come è noto, l’articolo 6 del D.L. 511/1988, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, primo comma, L. 27 gennaio 1989, n. 20, al comma 1 dispone “È istituita una addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di:

a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero della relativa addizionale 2

secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi (3);

b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni, per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case;

c) […]

La stessa norma, al comma 4, dispone “Le addizionali di cui al comma 1 relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni […] nell’ambito del cui territorio sono ubicate le utenze. Le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell’energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, sono versate all’erario, ad eccezione di quelle riscosse nell’ambito della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle province stesse nonché alla regione”.

Al riguardo, al fine di consentire ai Comuni interessati di porre in essere le attività di competenza, l’Agenzia ricorda che i medesimi enti possono visionare le informazioni desunte dalla dichiarazione di energia elettrica, per la parte di loro pertinenza in relazione all’addizionale de quo, seguendo le istruzioni presenti sul sito internet dell’Agenzia nella sezione – Area dogane- Servizi on line- Servizi per gli enti locali.

Nello spirito di collaborazione e per completezza di informazione l’Agenzia ricorda infine, che in ordine alla decorrenza del termine biennale di decadenza per la richiesta di rimborso, come anche chiarito dall’Avvocatura Generale dello Stato, relativamente al richiamo letterale del comma 2 dell’articolo 14 del D.lgs. 504/1995 alla data del pagamento, deve ritenersi interpretazione più ragionevole e più rispettosa del diritto del contribuente individuare il dies a quo per il decorso del termine biennale in questione con la data di presentazione della dichiarazione di consumo (entro il 31 marzo dell’anno successivo a quella cui si riferisce- ex art. 53, comma 9 del D.lgs 504/1995), momento dal quale solo, del resto, si rivela il carattere indebito delle somme acquisite in più.

Allegati: Agenzia Dogane – Note – 35543 – 25072014