Con comunicato Prot. 101584/RU del 12 settembre 2014, l’Agenzia delle Dogane risponde alle  numerose richieste di informazioni riguardanti le nuove misure restrittive nei confronti della Russia, in  considerazione della situazione in Ucraina. In particolare, viene richiesto se sia possibile effettuare esportazioni di beni verso soggetti listati negli  allegati 1 dei Regolamenti UE 208/2014 e 269/2014 e successive modifiche,  in esecuzione di contratti antecedenti l’inclusione della controparte nelle  liste suddette.

Nel rimandare alle istruzioni già emanate relativamente alle  similari situazioni riguardanti l’Iran ed altri Paesi soggetti a misure  restrittive da parte dell’Unione Europea, consultabili al seguente link:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore/norme+e+accordi/determinazioni+note+e+comunicazioni/determinazioni+2012/nota+135965++criticita+nelle+operazioni+di+import

l’Agenzia delle Dogane evidenzia che le misure di “listing” nei suddetti regolamenti equivale ad un embargo totale, commerciale e finanziario, nei  confronti del soggetto sanzionato. In particolare è vietato, dalla data del listing, l’invio di qualsiasi bene verso tali soggetti e ciò a prescindere dalla data dell’eventuale contratto/accordo commerciale. Infatti, mentre le misure di congelamento e conseguente blocco delle contropartite finanziarie della cessione del bene possono essere soggette a deroga, alle condizioni previste dall’art. 6 dei citati regolamenti (ad esempio pagamenti per invii di beni  effettuati prima del listing, acconti per operazioni non ancora effettuate ecc.), l’invio del bene dopo il listing violerebbe il divieto previsto dall’art. 2, comma 2, che non prevede deroghe per le merci ancora di proprietà/disponibilità dell’esportatore (se la proprietà/disponibilità dei beni fosse in capo al soggetto listato, questi verrebbero congelati). Si richiama l’attenzione sulle possibili conseguenze dovute all’infrazione di tale divieto consistente, oltre al congelamento e non messa a disposizione dell’avente diritto dell’eventuale successiva contropartita finanziaria proveniente dal soggetto listato, anche nella sanzione prevista dall’art 13 del dlgs 109/07 (da metà al doppio dell’importo dell’operazione commerciale).

Ai fini della verifica dell’elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui sopra, si consiglia la consultazione dei regolamenti in argomento e delle successive modifiche ai seguenti link:

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Misure_Deroghe/Ucraina.htm ;

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idmenu=972&idarea1=564&andor=AND&idarea2=0&sectionid=2,12&showMenu=1&showCat=1&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&idarea4=0&showArchiveNewsBotton=0&page=6&id=2022721&viewType=0;

nonché della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=en.

 

Allegati: Agenzia Dogane – Comunicazioni – 12072014