L’Agenzia delle Dogane, con la nota Prot.79094/RU del 4 agosto 2014, fornisce una serie di indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande di intervento all’Autorità doganale italiana nei confronti di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale, domande la cui presentazione, a partire dal 1° luglio 2014, deve obbligatoriamente avvenire in modalità telematica, utilizzando il servizio Istanze on line del sistema FALSTAFF secondo le disposizioni già emanate dall’Agenzia con la nota prot. n. 22965 del 28 febbraio 2014.

L’utilizzo del servizio Istanze on line di FALSTAFF richiede una serie di adempimenti preliminari: la mancata o non corretta esecuzione delle procedure operative descritte nella nota dell’Agenzia delle Dogane determina l’impossibilità di accesso ovvero un accesso parziale.

Innanzitutto viene stabilito che gli utenti (titolari o loro rappresentanti) devono prima presentare un’istanza di adesione al Servizio Telematico Doganale (“STD”) seguendo le indicazioni riportate nella sezione omonima del sito dell’Agenzia.

Il richiedente può procedere all’adesione al STD in qualità di persona fisica (caso pf) o persona non fisica (caso pnf). Nel caso pf l’utente, in fase di adesione, deve richiedere il rilascio della firma digitale; nel caso pnf il richiedente deve obbligatoriamente indicare un utente sottoscrittore pf (cfr. sezione STD) a cui il sistema attribuisce automaticamente la firma digitale.

Al termine della procedura di adesione, ad ogni utente indicato dal richiedente sono attribuite le credenziali di accesso da utilizzare per l’accesso alle applicazioni:

il nome utente è costituito da <codice fiscale> o <partita IVA> seguito dal simbolo “-“ e da una <sequenza numerica a 3 cifre> che identifica il numero di postazione.

Per completare la procedura di abilitazione, inoltre, è necessario registrarsi al Servizio per la trasmissione delle istanze on line inviando all’ indirizzo di posta elettronica del Servizio informatico (dogane.tecnologie.gestione@agenziadogane.it ) le informazioni anagrafiche (identificativo, denominazione, contatti telefonici, indirizzo di posta elettronica) relative al soggetto che presenta l’istanza di tutela e ai titolari dei diritti rappresentati dal suddetto soggetto secondo il format riportato in un apposito allegato alla nota in commento.

L’esito della registrazione è comunicata per email dal Servizio informatico.

Al servizio Istanze on line si accede attraverso il portale “AIDA – Servizi per l’Interoperabilità” al link: https://aidaservizi.agenziadogane.it  oppure attraverso la sezione dedicata alla Lotta alla Contraffazione del sito dell’Agenzia inserendo le credenziali di accesso. Nel caso pnf l’accesso deve essere effettuato dal sottoscrittore inserendo le proprie credenziali.

Soltanto al primo accesso, l’utente, una volta conclusa positivamente la fase di autenticazione, deve selezionare il pulsante “Aderisci ai servizi”: viene così abilitato un menu in alto a destra, denominato “ Servizi disponibili”, dal quale selezionare la voce “Servizi Telematici”. Per completare la procedura, occorre, nel caso pf, inserire il codice fiscale nella box di controllo, nel caso pnf, inserire nella box di controllo la partita iva della Persona Non Fisica.

Effettuato questo ulteriore adempimento, l’utente ha accesso alle funzionalità previste per l’applicazione.

Le informazioni che costituiscono l’istanza sono inserite attraverso le sezioni riportate nella nota, alla quale si rinvia per ulteriori dettagli.

A fronte della fase di acquisizione, l’utente trasmette l’istanza per via telematica, utilizzando l’apposita funzione “Invia Istanza” dell’applicazione. L’invio dell’istanza è consentito solo se tutte le informazioni obbligatorie sono state inserite. Attraverso la funzione di Stampa è possibile stampare il formulario completo dei dati inseriti dall’utente.

Successivamente all’invio, il Servizio doganale competente esegue le opportune verifiche, anche a fronte di quanto precisato nella seconda parte della nota in commento, e, a conclusione della disamina della pratica, provvede ad accogliere pienamente o parzialmente l’istanza ovvero a respingerla.

L’aggiornamento delle istanze è consentito al momento solo per le istanze in lavorazione attraverso la funzione “Modifica”. La disponibilità, invece, della funzionalità per la modifica delle istanze già inviate sarà comunicata con successivi provvedimenti.

Al completamento della procedura di acquisizione ed invio della domanda nel sistema telematico, lo stesso permette – tramite la funzionalità “STAMPA” – di generare il file contenente il formulario precompilato con le informazioni inserite dall’utente.

Nel primo periodo di utilizzo di tale procedura, detto formulario e l’eventuale documentazione aggiuntiva (es. procure) dovranno essere trasmesse all’Agenzia con una delle seguenti modalità:

1) Trasmissione elettronica tramite PEC: in tal caso occorrerà sottoscrivere digitalmente, utilizzando un proprio certificato di firma digitale o il certificato rilasciato dall’Agenzia, la documentazione citata e inviarla tramite messaggio di posta elettronica certificata a: dogane.legislazionedogane.dpi@pce.agenziadogane.it

2) Trasmissione cartacea: occorrerà stampare e sottoscrivere il suddetto formulario generato dal sistema e inviarlo, unitamente all’eventuale documentazione aggiuntiva (es. procure) a: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l’utenza – Via Mario Carucci, 71- 00143 ROMA

Come già indicato nella Circolare 24/D del 31/12/2013, qualora la documentazione sia prodotta in copia, l’Ufficio preposto a ricevere le domande potrà richiedere gli originali, anche al fine di ridurre i tempi di accoglimento della domanda di intervento e, comunque, per rispettare i termini imposti dalla normativa.

Se a presentare la domanda è un soggetto diverso dal titolare del diritto, occorre fornire la dimostrazione dei poteri ricevuti, depositando la relativa procura, nella quale andrà indicato che il rappresentante ha i poteri per:

– presentare la domanda (anche per via telematica) per conto del titolare;

– sottoscrivere (anche digitalmente), in nome e per conto del titolare del diritto, la domanda di tutela la quale include l’assunzione delle responsabilità, degli impegni e dei costi previsti dal Reg. (UE) 608/2013, riepilogativamente richiamati, nella casella 29 del formulario di cui all’Allegato I del Reg.(UE) 1352/2013.

Allegati: Agenzia Dogane – Note – 79094 – 28022014